Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10264 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10264
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21727-2008 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GRECO GIORGIO, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio Lecce (OMISSIS)) in persona del
Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in 2646 ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 374/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI – Sezione Staccata di LECCE del 20.6.07, depositata
il 19/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia rigettato l’appello di C.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Lecce Ha ritenuto in motivazione che l’Ufficio aveva correttamente applicato il cd. redditometro, rilevando lo scostamento di oltre un quarto del reddito cosi calcolato da quello dichiarato.
Propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi il C., resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso è inammissibile in quanto i quesiti di diritto sono formulati genericamente e senza specifico riferimento alla fattispecie concreta e non consentono di decidere il motivo con una risposta positiva o negativa. Così il primo quesito asserisce la nullità della determinazione del reddito sintetico in base a parametri determinati successivamente e non conosciuti, norma primaria, e la cui retroattività era prevista da norma secondaria.
Nella specie è evidente che dal quesito non è possibile desumere la questione prospettata, che solo la lettura della parte che precede consente di precisare che la questione che si sarebbe voluta prospettare è quella della applicabilità retroattiva del redditometro, peraltro ritenuta ammissibile da questa Corte.
Con il secondo e terzo quesito si contesta la valutazione delle prove, ma non si deduce l’illogicità della motivazione, ma inammissibilmente la nullità della decisione in assenza di prove o la violazione della norma di diritto applicata.
Di assoluta genericità è il quarto motivo con il quesito si afferma che non sarebbe stata applicata una normativa sopravvenuta favorevole al contribuente.
Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione per la mancata considerazione di beni provenienti da una eredità, ma non si forniscono al Collegio, cui è precluso l’esame degli atti, elementi essenziali, data della successione e consistenza e natura dei beni ereditati, perchè la successione potesse incidere sulla valutazione paramedica del reddito. Il motivo quindi non è autosufficiente.
L’ultimo motivo contesta la valutazione ai fini dei parametri del possesso di alcune auto, ma non i rilievi decisivi, contenuti nella sentenza impugnata, che il contribuente avrebbe ammesso di provvedere al loro mantenimento”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
che in ordine alle spese debba seguirsi il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro duemila per onorario, Euro 100,00 per spese vive oltre contributo unificato ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010