Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10264 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10264 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

SARDISCO Vincenza, rappresentata e difesa, per procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Francesco
Impellizzeri, elettivamente domiciliata in Roma, via S.
Tommaso D’Aquino n. 75, presso lo studio legale dell’Avv.
Corrado Mazzuca;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –

Data pubblicazione: 12/05/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania emesso
il 21 marzo 2012 e depositato il 21 agosto 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18 marzo 2014 dal Presidente relatore Dott.

Ritenuto

che, con ricorso depositato il 22 febbraio

2012 presso la Corte d’appello di Catania, Sardisco
Vincenza ha chiesto la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali
derivanti dalla irragionevole durata di un giudizio penale
svoltosi davanti agli uffici giudiziari di Enna e definito
con sentenza di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato, emessa in data 18 ottobre 2011;
che l’adita Corte d’appello ha escluso la sussistenza
del lamentato danno non patrimoniale, rilevando che
l’imputata, perseguita per il delitto di cui all’art. 591
c.p., proprio per effetto della lunga durata del processo
aveva beneficiato della prescrizione, senza rinunciare ad
essa;
che Sardisco Vincenza ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato ad un solo motivo;
che l’intimato Ministero non ha resistito con
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della eventuale partecipazione all’udienza di
discussione.

2

Stefano Petitti.

Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che deve preliminarmente rilevarsi che non è di

presenza del pubblico ministero atteso che in tema
intervento del P.M. nel giudizio civile di cassazione, per
effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013,
n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si
tengono presso la sesta sezione non è più obbligatoria,
impregiudicata la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove
ravvisi un pubblico interesse (Cass. n. 1089 del 2014);
che con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente
lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di
diritto agli artt. 2 e 3 della legge n. 89 del 2001 e 6
della Convenzione europea, nonché insufficienza e
contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art.
360, n.3 e n. 5, cod. proc. civ., per essere stato escluso
il danno non patrimoniale pur non avendo l’imputata
adottato alcuna strategia difensiva dilatoria o
sconfinante nell’abuso del diritto di difesa;
che il motivo è infondato;

3

ostacolo alla trattazione del procedimento la mancata

che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge
n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza
normale, ancorché non automatica e necessaria, della
violazione del diritto alla ragionevole durata del

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali; sicché, pur dovendo escludersi la
configurabilità di un danno non patrimoniale in re

ipsa –

ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione il giudice, una
volta accertata e determinata l’entità della violazione
relativa alla durata ragionevole del processo secondo le
norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere
sussistente il danno non patrimoniale, a meno che non
ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le
quali facciano positivamente escludere che tale danno sia
stato subito dal ricorrente (Cass. n. 24696 del 2011);
che nella specie la Corte d’appello ha ritenuto dando del proprio convincimento una motivazione
logicamente adeguata ed immune da vizi giuridici – che la
Sardisco non abbia subito alcun danno dalla pendenza del
procedimento penale, essendosi anzi questa risolta a
vantaggio della stessa imputata, in conseguenza della
maturazione dei termini di prescrizione per il reato a lei
addebitato, a cui la stessa non ha rinunciato;

4

processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per

che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è
convalidato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la
quale, con la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa
nel caso Gagliano Giorgi c. Italia, divenuta definitiva il

pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva del
procedimento in considerazione della significativa
riduzione della pena ottenuta in appello dall’imputato, in
conseguenza, appunto, della maturazione dei termini di
prescrizione del reato, a cui l’imputato non aveva
rinunciato (Cfr. Cass. n. 21700 del 2012);
che risulta ininfluente la circostanza che il fratello
della ricorrente, coimputato nel medesimo processo
presupposto, sia stato indennizzato per l’irragionevole
durata del giudizio nonostante la medesima sentenza di
prescrizione sia stata pronunciata anche nei suoi
riguardi;
che, pertanto, la complessiva statuizione del giudice
del merito sfugge alle censure articolate dalla
ricorrente;
che le spese del giudizio di cassazione possono essere
compensate in considerazione dei discordanti orientamenti
espressi sul punto e della sopravvenienza nel corso del
giudizio della sentenza della Corte europea sopra
menzionata.

5

24 settembre 2012, ha escluso la configurabilità di

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le
spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

cassazione, il 18 marzo 2014.

Sesta sezione civile – 2 della Corte suprema di

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