Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10264 del 02/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10264 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 5864-2008 proposto da:
MINERVALE GIUDITTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
PANICI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

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FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, in persona del legale
rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo

Data pubblicazione: 02/05/2013

studio del DOTT. GREZ GIAN MARCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato IARIA DOMENICO, giusta delega in
atti;
– controricorrente nonchè contro

SANITARIA

OSPEDALIERA

A.S.O.

ORDINE

MAURIZIANO, ORDINE MAURIZIANO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 85/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 02/03/2007 R.G.N. 1138/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato MARRONE IVAN per delega MONTINI
MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI ) che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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AZIENDA

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Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Torino, Minervale Giuditta evocava in
giudizio l’Ordine Mauriziano, esponendo di lavorare alle
dipendenze del convenuto dal 10 agosto 1979 come ausiliaria
socio-sanitaria e di avere subito una serie di comportamenti
datoriali qualificabili come mobbing, che le avevano provocato un
progressivo deterioramento dell’equilibrio psicologico, e che quindi
erano stati fonte di danno biologico psichico pari al 40% , di danno
patrimoniale per spese mediche e dequalificazione, nonché di
danno morale ed esistenziale; chiedeva pertanto la condanna del
convenuto, responsabile ex art. 2087 c.c., al risarcimento dei
predetti danni.
Costituendosi in giudizio, l’Ordine Mauriziano contestava il
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Istruita la causa ed esperita c.t.u. medico-legale, con sentenza del
30 giugno 2005 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso.
Awerso detta sentenza interponeva appello la Minervale,
chiedendone la riforma.
la
Costituitasi,
Fondazione
Ordine
Mauriziano
eccepiva
l’inammissibilità dell’appello, il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario quanto meno in relazione ai fatti verificatisi sino al 30
giugno 1998, e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza depositata il 2 marzo 2007, la Corte d’appello di
Torino dichiarava inammissibile l’appello per essere stato proposto
nei confronti dell’Ordine Mauriziano e non della Fondazione Ordine
Mauriziano, succeduta ex lege al primo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Mínervale,
affidato a due motivi.
Resiste la Fondazione Ordine Mauriziano con controricorso, mentre
l’Ordine Mauriziano è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno
presentato memoria ex art. 378 c.p.c. E’ stata depositata rituale
(anche alla luce dell’art. 14 L. n. 247\12) delega scritta dell’avv.
Montini, effettivo difensore della Fondazione, all’avv. Marrone per
la discussione.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia una omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5
c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito non considerò adeguatamente che il
rapporto lavorativo de quo era rimasto in capo all’Ordine
Mauriziano, così che nessuno poteva avere conoscenza della (a suo
avviso inesistente) successione nel rapporto della Fondazione. Che
ciò emergeva solo dalla lettera del 7 agosto 2007 ove era tuttavia
chiarito che la Fondazione succedeva all’Ente (Ordine Mauriziano)

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nei rapporti attivi e passivi, con esclusione comunque dei rapporti
di lavoro relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie.
Si duole ancora che la legge 21 gennaio 2005 n.4, che secondo i
giudici di appello avrebbe comportato l’estinzione dell’Ordine e la
prosecuzione dei rapporti attivi e passivi in capo alla succeduta
Fondazione, all’art. 1, comma 2, escludeva i rapporti di lavoro
relativi al personale impegnato nelle attività sanitarie (come
risultava dalla busta paga del gennaio 2006, successiva alla
sentenza di primo grado), stabilendo peraltro che l’Ordine
Mauriziano continuava a svolgere la sua attività, quanto meno in
materia sanitaria, come si evinceva dalla lettera 7 agosto 2007,
riprodotta in ricorso in fotocopia.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della
sentenza e del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.),
nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, e
dell’art. 2, comma 3, della L. n. 4\05, oltre che degli arttt. 324 e
436 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Lamenta di aver notificato l’appello all’Ordine Mauriziano, che
continua a svolgere la sua attività ai sensi dell’art. 1, comma 2,
citato, mentre nessuna norma stabiliva il passaggio del contratto di
lavoro (inerente il personale sanitario) dall’Ordine alla Fondazione.
Si duole che la notifica fu regolarmente eseguita nei confronti
dell’Ordine, costituito in primo grado, mentre la Corte di merito,
anziché dichiararne la contumacia, statuì l’inammissibilità del
gravame, nonostante la Fondazione si fosse regolarmente costituita
in giudizio.
3. I motivi, che stante la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono fondati.
La Fondazione sostiene che l’Ordine Mauriziano non esiste più sin
dalla emanazione della L.R. Piemonte n. 39\04, con la quale è stata
istituita l’Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
(ASOM), con successione della Fondazione (FOM) in tutti i rapporti
attivi e passivi dell’Ordine Mauriziano, ivi compresi quelli di natura
contenziosa pendenti.
Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
L’art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n.4 (G.U. n. 16 del
21/01/2005), che convertiva in legge, con modificazioni, il decreto
legge 19 novembre 2004, n. 277 (recante interventi straordinari per
il riordino e il risanamento economico dell’Ente Ordine Mauriziano di
Torino), stabiliva: 1 . Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l’Ente Ordine Mauriziano di Torino, di seguito denominato:
“Ente”, è conservato come ente ospedaliero fino alla data di entrata
in vigore della legge regionale.
Il terzo comma del medesimo art. 1 stabiliva che “Fino
all’emanazione di specifiche norme da parte della regione

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Piemonte, l’Ente continua a svolgere le proprie attività nel rispetto
delle disposizioni previste dal vigente statuto e dalla legge 5
novembre 1962, n. 1596”.
L’art. 2, comma 3, stabilisce che: “La Fondazione succede all’Ente
nei rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli contenziosi, di cui lo
stesso è titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto,
nelle attività sanitarie con esclusione dei rapporti di lavoro relativi al
personale impegnato”.
La legge regionale Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, all’art. 2
stabilisce che “l’Ente ospedaliero ‘Ente Ordine Mauriziano di
Torino’, di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 277\2004 è
costituito in Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) con personalità
giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, denominata “Ordine
Mauriziano di Torino”.
Il quarto comma dell’art. 2 stabilisce che “Il rapporto di lavoro del
personale dipendente in servizio presso i presidi di cui al comma 1
prosegue, senza soluzioni di continuità, con l’Azienda sanitaria
ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”. La Fondazione Ordine
Mauriziano prowede, con oneri a proprio carico, all3 chiusura di
tutte le competenze dovute sino alla data di costituzione dell’ASO di
cui al comma 1″.
4. Ne consegue che l’appello proposto nei confronti dell’Ordine
Mauriziano, ove peraltro si è costituita la Fondazione, non poteva
ritenersi inammissibile, tanto meno in virtù di una presunta
successione universale nei rapporti di lavoro in ambito sanitario
della Fondazione nei confronti dell’Ordine.
Il fatto che l’Ordine Mauriziano sia stato “conservato” come ente
ospedaliero (ASOM), ex art. 1 D.L. n. 277\04 e 2 L.R. Piemonte n.
39\04, esclude che il legittimato passivo possa ritenersi la sola
Fondazione (che succede all’ASOM con esclusione dei rapporti di
lavoro relativo al personale impegnato nelle attività sanitarie, art. 3,
comma 3, D.L. cit.; art.2, comma 4, L.R. n. 39\04).
Deve peraltro considerarsi che la Fondazione Ordine Mauriziano
(FOM) comunque si costituì in appello, difendendosi anche nel
merito, chiedendo il rigetto del gravame, con le conseguenze di cui
all’art.164, comma 3, c.p.c., applicabile anche all’appello nel rito del
lavoro (Cass. sez. un. n6841\96; Cass. n. 4543\06).
Per un verso dunque deve evidenziarsi che l’Ordine Mauriziano non m.
è ali estinto (come sostiene la sentenza impugnata, pag. 7), ma
continua ad esistere ed operare, per quanto qui interessa,
relativamente ai rapporti del personale sanitario (artt. 1 e 2 D.L.
cit.; art.2, comma 4, L.R. n. 39\04); per altro verso la sentenza
impugnata risulta parimenti errata laddove afferma l’inammissibilità
dell’appello, sul presupposto, anch’esso erroneo, che unico

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2013
Il Presidente
L’estensore

legittimato passivo fosse la Fondazione, peraltro costituitasi nel
giudizio di appello difendendosi anche nel merito.
La sentenza impugnata, affermando che l’atto di appello venne
erroneamente notificato all'(Ente) Ordine Mauriziano e non alla
Fondazione risulta pertanto errata per due ordini di considerazioni:
la prima è che l’Ordine Mauriziano non è stato soppresso,
continuando a svolgere la sua attività quale azienda ospedaliera
(art. 1 D.L. n.277\04, conv. in L. n.4\05; art. 2, comma 4, L. R. n.
39\04); la seconda è che comunque la Fondazione, ad avviso della
Corte territoriale unica legittimata passiva, si costituì comunque nel
giudizio di appello, difendendosi anche nel merito, sanando così
l’ipotizzata inammissibilità del gravame.
5. Il ricorso deve pertanto accogliersi; la sentenza impugnata
cassarsi, con rinvio ad altro giudice in dispositivo indicato, per
l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la
regolamentazione dene spese, ivi comprese quelle del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per, le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione.

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