Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10263 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23755-2011 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato UGO SARDO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANGELO

GRANDINETTI, giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/1/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 12.7.2010, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito per la controricorrente l’Avvocato dello Stato BACOSI GIULIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12.7.2010 la Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha respinto l’appello proposto dal contribuente indicato in epigrafe avverso la sentenza n. 341/01/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, che aveva respinto il ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento con cui era stata recuperata, a suo carico, per gli anni 1998 e 1999, una maggiore imposta IRPEF per redditi percepiti e non dichiarati in relazione ad atti di compravendita immobiliare.

La CTR in particolare ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo non fosse stata data prova del pagamento di un prezzo inferiore a quello indicato negli atti notarili, ritenendo non fosse idonea allo scopo la produzione delle controdichiarazioni delle parti e dei bonifici bancari, documenti privi di data certa.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione P.G., affidato a due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione ed erronea applicazione… del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, anche sotto il profilo della motivazione insufficiente ed incongrua…”.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, ” violazione ed erronea applicazione… dell’art. 2700 c.c. ed omessa applicazione dell’art. 2704 c.c. (in particolare del comma 4) anche sotto il profilo della motivazione insufficiente ed incongrua…”.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.

A seguito di rinvio dall’udienza del 9.7.2018, con concessione di termine al ricorrente per documentare la definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 12, (convertito nella L. 1 dicembre 2016 n. 225), quest’ultimo ha depositato memoria difensiva con allegata documentazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. L’odierno ricorrente ha depositato istanza con la quale ha dichiarato di aver presentato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016 cit., art. 6, comma 12, documentando altresì l’integrale versamento delle somme dovute.

1.2. Il ricorrente ha infatti prodotto copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, in cui si attesta la correlazione tra i carichi oggetto di definizione agevolata e gli atti impositivi oggetto del presente giudizio, ed ha inoltre documentato di aver pagato l’importo dovuto.

1.3. Il ricorso va conseguentemente dichiarato estinto essendo venuto meno l’interesse del ricorrente all’accoglimento dell’impugnazione in oggetto.

2. Le spese di lite vanno integralmente compensate stante le modalità di definizione della lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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