Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10263 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19949-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

UMAREX ITALIA SRL in liquidazione in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato GARATTI LUCIANO,

che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO – Sezione Staccata di BRESCIA del 10.3.08, depositata il

14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia nei confronti di UMAREX ITALIA s.r.l. in liquidazione. Ha ritenuto in motivazione che l’esposizione nella dichiarazione annuale di un credito IVA equivalesse a domanda di rimborso, sicchè presentata la dichiarazione non decorreva alcuna decadenza.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituita con i controricorso la contribuente.

Con i due motivi l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione di norme D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 che comminano decadenze per la domanda di rimborso.

Le censure sono inammissibili in quanto non censurano la ratio decidendi della sentenza impugnata che è nel ritenere la esposizione del credito nella denuncia annuale equivalga ad istanza di rimborso.

La sentenza impugnata ha richiamato sentenza di questa Corte n. 2687 del 2007 che ha ritenuto sul punto che. Si può ricordare ex pluribus la sentenza n. 6940/06 secondo cui, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ma l’ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. Non essendo stata contestata l’equivalenza le censure, prima che infondate, sono improponibili”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, l’Agenzia delle Entrate ha presentato memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Infatti l’esatto rilievo che nel ricorso si sia proposta la questione della non equivalenza tra l’esposizione del credito, va in denuncia periodica e la domanda di rimborso non è concludente in quanto il ricorso alla luce dell’esposta giurisprudenza è comunque infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1000, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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