Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10263 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10263 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MANNARINO Francesco (fflffN FNC 64S11 L583T), rappresentato e
difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato Francesco Impellizzeri, elettivamente
domiciliato in Roma, via S. Tommaso D’Aquino n. 75, presso
lo studio legale dell’Avvocato Corrado Mazzuca;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/05/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania emesso
il 9 maggio 2012 e depositato il 28 agosto 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18 marzo 2014 dal Consigliere relatore Dott.

Ritenuto

che, con ricorso depositato il 22 febbraio

2012 presso la Corte d’appello di Catania, Mannarino
Francesco ha chiesto la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali
derivanti dalla irragionevole durata di un giudizio penale
svoltosi davanti agli uffici giudiziari di Enna e definito
con sentenza di non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato, emessa in data 16 gennaio 2012;
che l’adita Corte d’appello ha escluso la sussistenza
del lamentato danno non patrimoniale, rilevando che
l’imputato, perseguito per i delitti di cui agli artt. 573
e 612/594 c.p., proprio per effetto della lunga durata del
processo aveva beneficiato della prescrizione, senza
rinunciare ad essa;
che Mannarino Francesco ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato ad un solo motivo;
che il Ministero della giustizia ha resistito con
controricorso.

2

Stefano Petitti.

Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che deve preliminarmente rilevarsi che non è di

presenza del pubblico ministero atteso che in tema
intervento del P.M. nel giudizio civile di cassazione, per
effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 75 e 81 del
d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in legge 9 agosto 2013,
n. 98, la partecipazione del P.M. alle udienze che si
tengono presso la sesta sezione non è più obbligatoria,
impregiudicata la facoltà del P.M. di intervenirvi, ai
sensi dell’art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., ove
ravvisi un pubblico interesse (Cass. n. 1089 del 2014);
che con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente
lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di
diritto agli artt. 2 e 3 della legge n. 89 del 2001 e 6
della Convenzione europea nonché insufficienza e
contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art.
360, n.3 e n. 5, cod. proc. civ., per essere stato escluso
il danno non patrimoniale pur non avendo l’imputato
adottato alcuna strategia difensiva dilatoria o
sconfinante nell’abuso del diritto di difesa;
che il motivo è infondato;

3

ostacolo alla trattazione del procedimento la mancata

che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge
n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza
normale, ancorché non automatica e necessaria, della
violazione del diritto alla ragionevole durata del

la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali; sicché, pur dovendo escludersi la
configurabilità di un danno non patrimoniale

in re ipsa –

ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione il giudice, una
volta accertata e determinata l’entità della violazione
relativa alla durata ragionevole del processo secondo le
norme della citata l. n. 89 del 2001, deve ritenere
sussistente il danno non patrimoniale, a meno che non
ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le
quali facciano positivamente escludere che tale danno sia
stato subito dal ricorrente (Cass., Sez. 6-1, 23 novembre
2011, n. 24696);
che nella specie la Corte d’appello ha ritenuto dando del proprio convincimento una motivazione
logicamente adeguata ed immune da vizi giuridici – che il
Mannarino non ha subito alcun danno dalla pendenza del
procedimento penale, essendosi anzi questa risolta a
vantaggio dello stesso imputato, in conseguenza della

4

processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per

maturazione dei termini di prescrizione per il reato a lui
addebitato, a cui lo stesso non ha rinunciato;
che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è
convalidato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la

nel caso Gagliano Giorgi c. Italia, divenuta definitiva il
24 settembre 2012, ha escluso la configurabilità di
pregiudizi importanti derivanti dalla durata eccessiva del
procedimento in considerazione della significativa
riduzione della pena ottenuta in appello dall’imputato, in
conseguenza, appunto, della maturazione dei termini di
prescrizione per il reato, a cui l’imputato non aveva
rinunciato (Cfr. Cass., Sez. Il, 4 dicembre 2012, n.
21700);

•••

che risulta ininfluente la circostanza che la moglie
del ricorrente, coimputata nel medesimo processo ad quem,
sia

stata indennizzata per l’irragionevole durata del

giudizio nonostante la medesima sentenza di prescrizione
fosse stata pronunciata anche nei suoi riguardi;
che, pertanto, la complessiva statuizione del giudice
del merito sfugge alle censure articolate dalla
ricorrente;
che le spese del giudizio di cassazione possono essere
compensate in considerazione dei discordanti orientamenti
espressi sul punto e della sopravvenienza nel corso del

5

quale, con la sentenza della II Sezione 6 marzo 2012 resa

giudizio della sentenza della Corte europea sopra
menzionata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta sezione civile – 2 della Corte suprema di
cassazione, il 18 marzo 2014.

spese del giudizio di legittimità

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