Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10262 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10262
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23026-2010 proposto da:
V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo
Studio Trivoli & Associati, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GIUSEPPE CACCIATO giusta procura speciale estesa a margine del
ricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 932/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE, depositata il 29.6.2009, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11.2.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la estinzione e in sub la
inammissibilità per carenza interesse;
uditi per la controricorrente l’Avvocato dello Stato BACOSI Giulio e
per la ricorrente l’Avvocato GIUSEPPE CACCIATO in ulteriore sub
rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’11.2.2010 la Commissione tributaria centrale ha accolto l’impugnazione della sentenza n. 2964/11/1986 della Commissione tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva confermato la sentenza di primo grado con cui era stato accolto il ricorso di V.N. avverso avviso di accertamento IRPEF 1974 contenente rettifica del reddito da lavoratore autonomo.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorrente ha infine depositato istanza con la quale ha dichiarato di aver presentato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 (convertito nella L. n. 111 del 2011).
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Va rilevato che il giudizio è relativo ad avviso di accertamento emesso ai fini della rettifica del reddito di lavoro autonomo per l’annualità 1974.
1.2. L’odierno ricorrente ha depositato istanza con la quale ha dichiarato di aver presentato domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, (convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111), documentando altresì l’integrale versamento delle somme dovute.
1.3. Il ricorrente ha infatti prodotto copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate in cui sono indicate le somme dovute, dando prova di aver pagato l’importo dovuto e chiedendo l’estinzione del giudizio.
1.4. Il ricorso va conseguentemente dichiarato estinto essendo venuto meno l’interesse del ricorrente all’accoglimento dell’impugnazione in oggetto.
2. Le spese di lite vanno integralmente compensate stante le modalità di definizione della lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020