Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10262 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10262 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Cron.

}02 G2

SENTENZA
Rep.

sul ricorso 17959-2009 proposto da:
Ud. 13/02/2015

PONETI

MARCELLO

PNTMCL40D29E296A,

elettivamente
PU

domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio
dell’avvocato FABIO CISBANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO LIBERATORI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PESCIOLINI ANNA PSCNNA37E64E296A,

PONETI MARCO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D. CHELINI 5,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NUCCI, che

Data pubblicazione: 20/05/2015

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA CARNESECCHI giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– contrari correnti nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1137/2008 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2008,
R.G.N. 956/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO LIBERATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

RABATTI VANNA, MOBILMODA SNC ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/7/2008 la Corte d’Appello di Firenze, in
parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. Marcello
Poneti ( in via principale ) e in accoglimento di quello in via
incidentale spiegato dai sigg. Anna Pesciolini Poneti e Marco

Firenze n. 618/03, rideterminava l’ammontare della somma liquidata
in favore di questi ultimi e posta a carico del primo, a titolo di
risarcimento del danno da mancata liquidazione della rispettiva
quota della disciolta società Mobilmoda di Realdo e Marcello
Poneti s.n.c.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Marcello
Poneti propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resistono con controricorso i sigg. Anna Pesciolini Poneti e
Marco Poneti, che hanno presentato anche memoria.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa
applicazione>> dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.; nonché <>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e dell’art. 1362 c.c.;
nonché <> su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 0 motivo denunzia violazione e dell’art. 1362 c.c.;
nonché <>, all’<>, all’invio <>, della <>, al <>, all’atto di costituzione e risposta in 1 0 grado
di controparte, alla <> del
Tribunale di Fiorenze, all’<>, alla relativa impugnazione proposta <>, alla <>, alla disposta CTU, al <

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