Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10262 del 20/05/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10262 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Cron.
}02 G2
SENTENZA
Rep.
sul ricorso 17959-2009 proposto da:
Ud. 13/02/2015
PONETI
MARCELLO
PNTMCL40D29E296A,
elettivamente
PU
domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio
dell’avvocato FABIO CISBANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO LIBERATORI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PESCIOLINI ANNA PSCNNA37E64E296A,
PONETI MARCO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D. CHELINI 5,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NUCCI, che
Data pubblicazione: 20/05/2015
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA CARNESECCHI giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– contrari correnti nonchè contro
– intimati –
avverso la sentenza n. 1137/2008 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2008,
R.G.N. 956/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ALESSANDRO LIBERATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
RABATTI VANNA, MOBILMODA SNC ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22/7/2008 la Corte d’Appello di Firenze, in
parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. Marcello
Poneti ( in via principale ) e in accoglimento di quello in via
incidentale spiegato dai sigg. Anna Pesciolini Poneti e Marco
Firenze n. 618/03, rideterminava l’ammontare della somma liquidata
in favore di questi ultimi e posta a carico del primo, a titolo di
risarcimento del danno da mancata liquidazione della rispettiva
quota della disciolta società Mobilmoda di Realdo e Marcello
Poneti s.n.c.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Marcello
Poneti propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resistono con controricorso i sigg. Anna Pesciolini Poneti e
Marco Poneti, che hanno presentato anche memoria.
moTrvI
DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa
applicazione>> dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, l °
co. n. 3, c.p.c.; nonché <
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e dell’art. 1362 c.c.;
nonché <
controversia, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 0 motivo denunzia violazione e dell’art. 1362 c.c.;
nonché <
di controparte, alla <
Tribunale di Fiorenze, all’<