Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10262 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M., B.D., M.M.,

B.A.;

– intimati –

sul ricorso 14542-2007 proposto da:

B.D., B.A., M.M.,

G.M., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato SCARTABELLI CARLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 376/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/03/2006 r.g.n. 714/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega VINCENZO SIGILLO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 22 marzo 2006, che, in riforma parziale della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola di apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con D.B., B.A., G.M. e M.M., dichiarando la conversione di tali contratti a tempo indeterminato e condannando Poste italiane al risarcimento del danno ai lavoratori a decorrere dalle date di messa in mora.

2. Il ricorso per cassazione di Poste è articolato in tre motivi. I lavoratori intimati si sono difesi controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in due motivi. Poste ha depositato controricorso a ricorso incidentale e memoria.

3. Nel corso del giudizio sono state conciliate le controversie relative a M.M. e D.B.. I verbali di conciliazione sono stati acquisiti agli atti. Il ricorso di Poste e il ricorso incidentale nella parte relativa a questi due lavoratori, sono divenuti di conseguenza inammissibili per carenza di interesse ad agire.

4. Gli atti devono essere esaminati pertanto solo con riferimento alla altre due posizioni, non conciliate, di G. M. e B.A..

5. Il ricorso di Poste italiane nei confronti di tali intimati deve essere rigettato.

6. I primi due motivi attengono alla legittimità della clausola di apposizione del termine per ‘esigenze eccezionalì con riferimento a contratti stipulati dopo il 30 aprile 1998 (entrambi il 12 ottobre 1998).

7. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è costantemente espressa in senso negativo rispetto alla posizione di Poste italiane.

Cass. n. 18272 del 2006; Cass. n. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni ricordano che la L. 28 febbraio 1987 n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983 n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco all’autonomia collettiva, la quale, pertanto, non è vincolata all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti collettive hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.

9. Partendo da questo principio la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate le decisioni dei giudici di merito che avevano affermato la natura meramente ricognitiva dei cd. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate – ed in particolare di quella secondo cui .. per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr.

accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n, 12453).

10. La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

11. La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378) ha, per contro, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

11. Il terzo motivo concerne l’eccezione di “aliunde perceptum” che, secondo la società, non potrebbe che essere dedotto genericamente con onere del lavoratore di dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione. Si conclude con il seguente quesito: “dica la Corte se, nel caso di oggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell'”aliunde perceptum” il giudice debba valutare le richieste probatorie con minore rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”.

12. Il motivo è inammissibile perchè tale quesito è in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel corso della esposizione e perchè è del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamene commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.

13. L’inammissibilità del motivo comporta il passaggio in giudicato della decisione sul punto, il che esclude la possibilità di prendere in considerazione la richiesta di applicazione della disciplina del risarcimento del danno introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, proposta da Poste italiane con la memoria per l’udienza.

14. E’ opportuno ricordare che, in generale sul problema dell’applicazione retroattiva della norma su indicata, si è affermato il seguente principio di diritto: “In tema di rapporto di lavoro a termine, l’applicazione retroattiva della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, – il quale ha stabilito che, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una “indennità onnicomprensiva” compresa tra 2, 5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 -, prevista dal successivo comma 7 del citato articolo in relazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge, trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria a seguito dell’impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine, e non anche della ulteriore statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno, essendo quest’ultima una statuizione avente individualità, specificità ed autonomia proprie rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto” (Cass. 3 gennaio 2011, n. 65).

15. Inammissibile è anche il ricorso incidentale.

16. Il primo motivo del ricorso incidentale, concernente la mancata considerazione da parte della Corte di merito della ragione di illegittimità del contratto per violazione del limite percentuale del 10% di assunzioni, è formulato in violazione del criterio di autosufficienza, in quanto assume che la questione era stata riproposta dinanzi alla Corte d’appello, ma non spiega come e dove, nè tanto meno riporta i relativi passaggi testuali.

17. Il secondo motivo rimane assorbito dal consolidarsi dell’accoglimento della domanda dei lavoratori conseguente al rigetto del ricorso principale.

18. La conciliazione, anche in ordine alle spese, di due posizioni e l’esito negativo di entrambi i ricorsi, principale e incidentale, in ordine alle restanti posizioni, comportano la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale di Poste italiane spa nei confronti di B. D. e M.M.. Lo rigetta nei confronti delle altre parti. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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