Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10262 del 02/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10262 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 4279-2011 proposto da:
ENI S.P.A. 00905811006, (già ITALGAS PIU’ S.P.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32,
presso lo studio dell’avvocato CIABATTINI SGOTTO
LIDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato TOSI
2013

PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

718

contro

CRESTO ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato COSSU

Data pubblicazione: 02/05/2013

BRUNO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati INGEGNERI SILVIA, POLI ELENA;
– controricorrente nonchè contro

E – WORK S.P.A.;

avverso la sentenza n. 9/2010 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 08/02/2010 R.G.N. 856/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

– intimata –

h

Ragioni della decisione

L’intimata depositava controricorso.
Nel corso del giudizio le parti hanno conciliato la controversia e depositato il verbale
di conciliazione in cancelleria.
In ragione di ciò il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse ad agire, con compensazione delle spese legali tra le parti.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio 2013.

ENI spa chiedeva l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino che
aveva accolto il ricorso di Annalisa Cresto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA