Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10261 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17611-2008 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. FAA’ DI

BRUNO 87, presso lo studio dell’avvocato NATOLI GIORGIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VITERBO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 29.3.07, depositata il 28/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello del Comune di Viterbo nei confronti di M. R.. Ha ritenuto in motivazione che la notifica dei valori catastali, prescritta dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, stabilisce solo che la attribuzione di rendita notificata è condizione per l’azione accertatrice dell’ICI, ma non anche che detta rendita non possa essere applicata agli anni pregressi.

Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo la M., il Comune non si è costituito.

Con l’unico motivo la contribuente, formulando idoneo quesito di diritto, deduce la violazione e falsa applicazione del predetto art. 74 assumendo che esso vada interpretato nel senso che solo per il tempo successivo alla notifica dell’accatastamento si possono applicare i nuovi valori ai fini dell’ICI. Il motivo è infondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 18839 del 2006 che; Il provvedimento dell’ufficio dell’Agenzia del territorio di modifica della rendita catastale, relativa a unità immobiliari urbane, emesso e notificato a partire dal 1 gennaio 2000.

data – cui esplica efficacia la disposizione della L. n. 342 del 21 novembre 2000, art. 74 è utilizzabile anche con riferimento a periodi di imposta anteriori a quello in cui è stata eseguita la notificazione del provvedimento medesimo, purchè successivi alla denuncia di variazione presentata dall’interessato. Infatti, la disposizione della L. n. 342 del 2000, art. 74 stabilendo che dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla loro notificazione, non ha inteso restringere il potere di accertamento o di liquidazione dell’Imposta comunale sugli immobili al periodo successivo alla notifica del classamento, ma segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può applicare la nuova rendita ed il contribuente può tutelare le proprie ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della notificazione del provvedimento catastale di modifica – coincidente con la notificazione del provvedimento medesimo – con la sua applicabilità che va riferita al momento in cui è stata constatata la variazione dello stato dell’immobile (nella fattispecie, il cambiamento di destinazione d’uso).

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita che ha depositato memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. I rilievi contenuti nella memoria non possono essere condivisi. Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, vi è stata fusione di due immobili, era stata richiesta la nuova rendita ed applicata l’ICI sulla base di rendita provvisoria. Una volta determinata dall’Agenzia del territorio la rendita dell’immobile essa ha effetto dalla data della denuncia di variazione e non da quella della notificazione. Ha ripetuto questa Corte con sentenza n. 9203/2007 che: Il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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