Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10261 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10261 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 26212-2011 proposto da:
SIRA SPA 01155910381 ( ora in fallimento ) in persona
dell’amministratore delegato e legale rappresentante
pro

tempore

ROBERTO

GAZZATO,

elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA DEI CARRACCI l, presso lo
t studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che la
2015
372

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
COLOMBO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 20/05/2015

FINSIRA SPA ( ora AGOSTINO VENTURI SRL ) in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonché legale rappresentante pro tempore BOSI GIAN
LAZZARO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
S. ANDREA DELLA VALLE N. 6, presso lo studio

difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2010 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 7/09/2010, R.G.N.
2202/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato BRAMANTE per delega non scritta;
udito l’Avvocato MASSIMO GARUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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dell’avvocato MASSIMO GARUTTI, che la rappresenta e

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’H febbraio 2015.

Svolgimento del giudizio.

conduttrice, in qualità di

Nel febbraio 2009 Sira spa

concessionaria Ford Mazda, di locali commerciali concessile in
locazione da Finsira spa – conveniva in giudizio quest’ultima,
chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità di avviamento

locazione tra le parti era stato dichiarato cessato per finita
locazione al 31 gennaio 2007, con fissazione del termine di
rilascio al 31 agosto 2007.
Nella costituzione in giudizio di Finsira spa – che eccepiva il
tacito rinnovo del contratto per avere la conduttrice continuato
ad occupare l’immobile fino al dicembre 2008 e, dunque, ben oltre
la scadenza, e formulava inoltre domanda riconvenzionale per il
pagamento di taluni canoni successivi, maturati tra il luglio ed
il novembre 2008 – interveniva la sentenza n. 1381/09 con la quale
l’adito tribunale di Ferrara condannava Finsira spa al pagamento
dell’indennità in questione, pari (detratto l’ammontare dei canoni
non pagati) ad euro 179.950,20, oltre accessori.
Interposto gravame da Finsira spa, veniva emessa sentenza n.
690/10 con la quale la corte di appello di Bologna,
accoglimento del gravame, respingeva la domanda di Sira spa e, in
accoglimento della domanda riconvenzionale di Finsira spa,
condannava la prima al pagamento della somma di euro 69.211,62 a
titolo di canoni non corrisposti da luglio a novembre 2008;
condannava quindi Sira spa alla rifusione delle spese dei due
gradi di merito.
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commerciale ex art.34 1.392/78; ciò perché il rapporto di

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’H febbraio 2015.

Avverso questa decisione viene da Sira spa proposto ricorso per
cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali resiste Finsira
spa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cpc,
nelle quali hanno tra l’altro segnalato: Sira spa, la sopravvenuta

incorporazione per fusione nella Agostino Venturi srl (eventi
entrambi ininfluenti sulla procedibilità del presente giudizio di
legittimità).
Motivi della decisione.
1.1 Con il primo motivo di ricorso Sira spa deduce – ex art.360,

l^ co. n. 3 cod.proc.civ. violazione degli articoli 1591 cc e
34-69 legge 392/78, posto che la corte di appello aveva
erroneamente ritenuto non dovuta, nella specie, l’indennità per la
perdita dell’avviamento commerciale, per avere essa conduttrice
restituito i locali successivamente alla data fissata per il
rilascio in sede di convalida della finita locazione; là dove, in
base alla corretta interpretazione dell’articolo 34 cit.,
l’indennità spettava sul solo presupposto, qui pacificamente
ricorrente, della cessazione del rapporto per volontà del
locatore.
Con il secondo motivo di ricorso Sira spa deduce – ex art.360i
l^ co. n. 5 cod.proc.civ. insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
non avendo la corte di appello adeguatamente considerato che i
locali erano stati nella specie effettivamente restituiti; e che
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dichiarazione di fallimento e, Finsira spa, la sopravvenuta

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’Il febbraio 2015.

il cambio di sede della concessionaria d’automobili determinava di
per sé il danno da perdita dell’avviamento commerciale.
Con il terzo motivo di ricorso Sira spa deduce violazione degli
articoli 1591 cc e 34-69 legge 392/78, per avere la corte di
appello ravvisato la sua morosità nel pagamento dei canoni

avviamento; laddove: – non poteva nella specie configurarsi alcuna
morosità, posto che i canoni erano dovuti non in esecuzione di un
rapporto locativo rinnovato, bensì a titolo di indennità di
occupazione ex articolo 1591 cc; – il conduttore aveva diritto di
rimanere nei locali fino all’avvenuto pagamento di tale indennità,
senza che ciò determinasse protrazione del rapporto locativo.
1.2

Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria

in quanto tutti basati – nella prospettiva della violazione di
legge o della carenza motivazionale – sull’erroneo convincimento
della corte di appello di non debenza dell’indennità di avviamento
commerciale, in ragione dell’avvenuta protrazione del rapporto
contrattuale tra le parti e della morosità alla quale la società
conduttrice aveva, in tale protrazione, dato corso.
Le censure sono fondate.
La corte di appello (sent. pagg.3-4) ha testualmente conclus
nel senso che “entrambe le circostanze citate, ossia la protratta
occupazione e la morosità, appaiono impeditive del diritto a
percepire l’indennità di avviamento”.

Ciò perché, in assenza di

rilascio dei locali, non poteva verificarsi in capo al conduttore
alcun pregiudizio economico suscettibile di essere compensato con
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locativi, con conseguente perdita del diritto all’indennità di

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’il. febbraio 2015.

l’indennità in oggetto;

a fortiori

(sent. pag.5) nell’ambito di un

“rapporto sinallagmatico sbilanciato in favore del conduttore, che
non ha consegnato 11 bene, nonostante la disdetta, nella
disponibilità del proprietario (che non ne ha, conseguentemente,
potuto disporre”).

da una evidente incongruità logico-motivazionale.
Va premesso che il mancato rilascio dei locali, nel periodo
successivo al termine fissato in sede di convalida, non comportava
la rinnovazione

tout court

del contratto; il rapporto doveva

trovare invece disciplina nel disposto dell’articolo 1591
cod.civ., il quale fa carico al conduttore in mora nella
restituzione della cosa (ed anche quando la mancata restituzione
dipenda dalla mancata corresponsione da parte del locatore
dell’indennità di avviamento: Cass. n. 22924/12; Cass. n.24996/08)
di pagare al locatore una somma di denaro che viene sì
ragguagliata al canone contrattuale, ma che ha in realtà natura
risarcitoria minimale del pregiudizio economico subito dal
locatore stesso per la mancata disponibilità dell’immobile.
Orbene, nel caso in esame la protrazione della detenzione dei
locali da parte di Sira nel periodo intercorrente tra il termine
giudiziale di rilascio (agosto 2007) e la data di effettiva
riconsegna (dicembre 2008) comportò l’instaurazione tra le parti
di un regime di occupazione derivato ma distinto dal rapporto
contrattuale con riguardo al quale era maturato in capo alla
conduttrice il diritto di percepire l’indennità di avviamento
6

Questa argomentazione è errata in diritto, ed inoltre affetta

Ric.n. 26212/11 rg. Ud. dell’Il febbraio 2015.

commerciale; con la conseguenza che il mancato pagamento di talune
mensilità di ‘canone’

(rectius:

di corrispettivo ex art.1591 cit.)

non poteva, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di
appello, integrare una condizione di vera e propria ‘morosità’ del
conduttore impeditiva del diritto all’indennità ex articolo 34

alla locatrice. Pretesa da valutarsi anche in vista di eventuali
esiti compensativi correlati alla sua interdipendenza con
l’adempimento, da parte di quest’ultima, dell’obbligo suo proprio
di corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale (Cass.
n. 3348 del 13/02/2014; Cass. n. 4443 del 25/02/2014).
Vale qui riaffermare il principio per cui la rinnovazione
tacita del contratto di locazione, ai sensi dell’articolo 1597
cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da
parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di
volontà contraria da parte del locatore; cosicché, qualora questi
abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al
rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del
locatario nell’immobile locato dopo la scadenza, e nemmeno dal
fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza
proporre tempestivamente azione di rilascio; occorrendo, invece,
un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà„
/
contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione
del rapporto (Cass. ord. n. 13886 del 23/06/2011).
Nel caso di specie, lungi dall’evidenziarsi una volontà
negoziale di prosecuzione o rinnovazione del contratto già
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cit., quanto soltanto originare una pretesa risarcitoria in capo

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’Il febbraio 2015.

giudizialmente dichiarato cessato su richiesta della locatrice, si
trattava unicamente di disciplinare gli effetti della protratta
detenzione dei locali in rapporto al diritto della società
conduttrice di percepire – proprio sul presupposto, non della
protrazione, ma dell’avvenuta cessazione del contratto per fatto

detenzione dei locali da parte di Sira successivamente alla
cessazione contrattuale (costituente, di per sé, esercizio del
diritto di ritenzione del conduttore fino ad avvenuto pagamento
dell’indennità), né la percezione dei canoni da parte di Finsira
(basata sul citato disposto dell’art.1591 cc) deponevano per la
instaurazione di un rapporto contrattuale nuovo; vertendosi invece
di effetti di una limitata ultrattività del rapporto contrattale
definitivamente cessato.
Chiarito che tra le parti non era intervenuta alcuna
rinnovazione contrattuale nel cui ambito fosse individuabile una
situazione di morosità in tutto corrispondente a quella
astrattamente riscontrabile in costanza di rapporto, vi è da
chiedersi se il mancato pagamento da parte del conduttore di
talune mensilità dovute ex art.1591 cc fosse comunque ostativo al
diritto all’indennità ex art.34 cit..
La risposta a questo interrogativo deve essere negativa, pos o
che quest’ultima disposizione non potrebbe interpretarsi oltre la
sua lettera e finalità; le quali convergono nel porre il ‘fatto
del conduttore’ – ritenuto impeditivo del diritto all’indennità in relazione causale negativa esclusivamente con la cessazione del
8

del locatore – l’indennità di avviamento commerciale. Sicchè né la

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’H febbraio 2015.

rapporto contrattuale, non anche con le vicende della fase
occupativa successiva a tale cessazione. Non perché quest’ultima
non sia anch’essa connotata da derivazione e natura contrattuale,
o ‘paracontrattuale’, ma perché resa tipica dall’essere ormai
tutta orientata ad attuare l’avvenuta estinzione del rapporto

necessario e sufficiente a materializzare, con la cessazione
dell’attività commerciale nei locali, quel detrimento economico
del conduttore che il pagamento dell’indennità di avviamento mira
a neutralizzare.
Atteso pertanto che l’indennità per la perdita dell’avviamento
commerciale muove (oltre che dalla natura dell’attività esercitata
dal conduttore nei locali) dal presupposto obiettivo (pacifico in
causa) rappresentato dalla cessazione del rapporto di locazione
non dovuta a fatto del conduttore, e che essa non può dirsi
esclusa, ex art.34 cit., per effetto del mancato pagamento da
parte di questi di talune mensilità ex art.1591 cc nel corso della
fase ‘occupativa’ successiva alla cessazione del contratto, non
poteva la corte territoriale negare il diritto di Sira a tale
indennità.
Errata è poi anche l’affermazione della corte di appello/
secondo cui il mancato pagamento dell’indennità trovava comunque
giustificazione nel mancato rilascio dell’immobile e, per ciò
soltanto, nella continuazione

in loco

della conduttrice.

9

dell’attività commerciale

mediante la restituzione del bene. Evento, quest’ultimo,

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’Il febbraio 2015.

Da un lato, già si è visto come il trattenimento dei locali da
parte di Sira spa fosse giustificato proprio dal mancato pagamento
(ovvero dalla mancata offerta reale) dell’indennità di avviamento
commerciale (costituente condizione legale per l’esecuzione del
provvedimento di rilascio); dall’altro, costituisce ulteriore

pag.6) che l’immobile sia stato comunque rilasciato da Sira nel
dicembre 2008 e, dunque, prima dell’introduzione del presente
giudizio ex art.34 1.392/78. Sicchè il ragionamento della corte
territoriale appare viziato anche sul piano della ricostruzione
logica, posto che esso individua come ostativa al pagamento la
mancata realizzazione di un evento (il materiale rilascio dei
locali), che ostativo non poteva reputarsi in linea di diritto e
che, comunque, si era già incontrovertibilmente verificato in
linea di fatto.
§ 2.1 Con il quarto motivo di ricorso Sira spa lamenta violazione
dell’articolo 34 legge 392/78, per avere la corte di appello
escluso il suo diritto all’indennità di avviamento sull’erroneo
presupposto che l’attività ed il flusso di clientela di una
concessionaria d’automobili non fossero strettamente collegate ad
una determinata ubicazione, con conseguente inesistenza in fatto
del requisito insito nel contatto diretto con il pubblico. A
contrario, l’indennità in questione doveva esserle qui
riconosciuta proprio in ragione della natura dell’attività
commerciale esercitata, e sul pacifico presupposto che il rapporto
di locazione fosse cessato per volontà della società locatrice.
10

elemento pacifico di causa (da ultimo, v. controricorso Finsira,

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’il. febbraio 2015.

§ 2.2 Anche questa doglianza – proposta avverso un ragionamento
formulato dalla corte territoriale ad abundantiam, ma suscettibile
di fondare autonomamente la decisione di non spettanza
dell’indennità in questione, così da imporre la formulazione di
una autonoma e specifica censura – merita accoglimento.

avviamento non era nella specie dovuta anche perché “la permanenza
nel locali ha dato alla società tutto il tempo di avvertire la
clientela dello spostamento, evitando alla stessa di risentire di
alcun danno”;

e perché non potrebbe sostenersi che

“l’avviamento

di una società che abbia come oggetto sociale la rivendita di
auto, per la necessità di spazi ampi sia per la vendita che per
l’attività connessa di officina di riparazioni, sia ricollegabile
direttamente e strettamente ad una determinata zona o ubicazione
commerciale (come, ad esempio, per un negozio storico di
abbigliamento o argenteria o quant’altro)”.
Quanto alla prima osservazione (avviso alla clientela), basterà
considerare come l’indennità in questione spetti, in presenza di
tutti gli altri presupposti legali, indipendentemente dal positivo
accertamento di un detrimento effettivo, e per il solo fatto della
cessazione, per causa del locatore, dell’attività commerciale già
esercitata nell’immobile locato; il che spiega perché essa debba
essere corrisposta pure nelle ipotesi in cui l’attività venga
trasferita dal conduttore a poca distanza, o anche definitivamente
cessata (Cass. nn. 7528/09; 7992/09; 17698/13; 12895/14).

11

Osserva il giudice di appello (sent. pag.5) che l’indennità di

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’Il febbraio 2015.

Quanto al secondo aspetto

(attività di concessionaria

d’autoveicoli), va considerato come – in un contesto di causa in
cui non si controverteva della circostanza che l’immobile fosse
effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività
comportante contatto diretto con il pubblico dei consumatori ex

l’affermazione secondo cui tale requisito andrebbe qui escluso in
relazione

“alla necessità di spazi ampi”

connaturati alla

concessionaria d’auto; intesa di per sé quale caratteristica
asseritamente idonea a scindere la rilevanza per l’avviamento
della localizzazione territoriale dell’attività (diversamente da
quanto accadrebbe per esercizi più piccoli, o per negozi definiti
‘storici’).

Là dove, al contrario, né la natura dell’attività di

concessionaria d’auto (travalicante la mera esposizione dei
veicoli ed estesa, come riconosciuto dallo stesso giudice di
merito, anche ad attività e servizi diversi dalla vendita), né
l’estensione delle superfici occupate, costituivano di per sé
fattori ostativi alla individuazione, nel caso concreto, di un
contatto con il pubblico e, dunque, di un avviamento commerciale
di localizzazione meritevole di tutela in occasione della
cessazione del rapporto locativo.
Va in proposito qui richiamato l’orientamento secondo cui,
ipotesi di attività di natura commerciale, l’espressione “contatto
diretto col pubblico dei consumatori”

deve intendersi come

svolgimento di una attività che contempli la frequentazione dei
locali da parte della generalità dei destinatari finali del
12

art.35 1.392/78 – del tutto illogica debba ritenersi

-

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’il febbraio 2015.

prodotto, escludendo da tale ipotesi quei locali adibiti ad
esposizione in cui il pubblico non possa accedere; o vi acceda
solo se accompagnato, dopo essere entrato in altro modo in
contatto con l’organizzazione commerciale del conduttore (Cass. n.
20960 del 27/09/2006); circostanza ostativa, quest’ultima, che non
risulta neppure allegata in giudizio.
Non senza evidenziarsi come il ragionamento della corte di
appello sia anche contraddittorio, là dove – da un lato – nega la
rilevanza nella specie dei flussi di clientela generatori di
avviamento localizzato e – dall’altro

esclude la spettanza

dell’indennità attesa la possibilità, per la società conduttrice,
di avvisare per tempo del trasferimento la clientela stessa.
Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
controversia deve essere decisa nel merito ex art.384 cpc.
Il che implica l’accoglimento della domanda di Sira spa alla
condanna di Finsira spa al pagamento della somma di euro
179.950,20, risultante dall’indennità ex art.34 1.392/78 (euro
249.161,82: 18 mensilità di euro 13.842,32 ciascuna) detratto
l’ammontare delle cinque mensilità (per un totale di euro
69.211,62) non corrisposte a Finsira da luglio a novembre 2008;
oltre interessi legali dal 12 dicembre 2008 (data del rilascio dei/
locali) al saldo.
stante la delicatezza della

Sussistono i presupposti

questione giuridica ed il difforme esito dei due gradi di merito –

13

-

Ric.n. 26212/11 rg. – Ud. dell’Il febbraio 2015.

per compensare le spese del giudizio di appello e di quello di
legittimità.
Pqm

La Corte

cassa, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata

condanna Finsira spa

ora Agostino Venturi srl – in

persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di
Sira spa – ora Fallimento Sira spa – della somma di euro
179.950,20, oltre interessi legali dal 12 dicembre 2008 al
saldo;

compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e
del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 11 febbraio 2015.

e, decidendo nel merito ex art.384 cpc:

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