Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10261 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 19/04/2021), n.10261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24255/2016 proposto da:Oggetto

S.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Tedeschi Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Europa Factor S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Mellini n.

7, presso lo studio dell’avvocato Zaccagnini Lucia, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca Popolare Spoleto S.p.a., M.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2010, S.R. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Perugia, nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2534/2009 del 16 dicembre 2009, con il quale le era stato intimato – unitamente a M.N., nella loro qualità di fideiussori della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia in data 23 luglio 2009 – il pagamento, in favore dell’Istituto Finanziario per l’Industria Edilizia Finance s.p.a., quale mandatario della Banca Popolare di Spoleto s.p.a., della somma di Euro 87.915,39, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo del conto corrente e di insoluti relativi a ricevute bancarie, inerenti tutti alla società garantita. Nel giudizio venivano evocati anche M.N. e la Banca Popolare di Spoleto, che restavano contumaci.

1.1. Nell’atto di opposizione, l’opponente spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni – quantificati in Euro 41.879,72 – subiti per l’addebito, sul conto personale della Siesta, di assegni bancari con firma di traenza falsa, emessi tutti in favore della (OMISSIS) s.r.l., tranne uno emesso in favore di M.N., senza che l’istituto di credito avesse diligentemente accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte sui titoli.

1.2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 1146/2014, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla S., e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.

2. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 140/2016, depositata il 15 marzo 2016, rigettava l’appello della S., confermando in toto la sentenza impugnata e condannando l’appellante alle spese del giudizio. La Corte riteneva che non sussistessero, nella specie, i presupposti per l’applicazione dell’art. 1956 c.c. alla fattispecie concreta, rivestendo la S. la qualità, oltre che di fideiussore, di socio di minoranza della società garantita, per cui – in forza dei poteri riconosciuti al socio di una società a responsabilità limitata dagli artt. 2476,2422 e 2424 c.c. – la medesima non poteva non conoscere la situazione economica di dissesto nella quale versava la società. La Corte reputava, altresì, infondata la domanda riconvenzionale di danni proposta dall’appellante in primo grado, non essendo la falsità delle firme di traenza, apposte sugli assegni addebitati alla medesima, percepibile ictu oculi, ed essendo la sottrazione di tali titoli imputabile ad incuria della stessa S. – che, peraltro, non ne aveva neppure denunciato lo smarrimento – nella loro custodia e vigilanza.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso S.R. nei confronti di Europa Factor s.p.a., quale mandataria di Canasta SPV s.r.l. Unipersonale, a sua volta cessionaria dei crediti della Banca Popolare di Spoleto s.p.a., nonchè della Banca Popolare di Spoleto s.p.a. e di M.N., affidato a quattro motivi. La resistente Europa Factor ha replicato con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso – che per la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente – S.R. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1956,2422,2424 e 2476 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione, nel caso di specie, del disposto dell’art. 1956 c.c. – che consente al fideiussore per obbligazioni future di essere liberato dalla propria obbligazione, qualora il creditore, nonostante la consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del terzo, tali da mettere a rischio il soddisfacimento del credito, abbia continuato a fare credito al medesimo, senza specifica autorizzazione del fideiussore in considerazione del fatto che, essendo la S. socia di minoranza della debitrice principale (OMISSIS) s.r.l., la medesima non poteva non essere a conoscenza del reale andamento della situazione finanziaria di detta società. E ciò anche in considerazione dei poteri di controllo sulla contabilità e sullo svolgimento degli affari della società, attribuito al socio di una società a responsabilità limitata, dagli artt. 2422,2424 e 2476 c.c.

1.2. Ritiene, per contro, la istante che – indiscutibile essendo l’inapplicabilità della norma dell’art. 1956 c.c., ai casi in cui il garante coincida con il legale rappresentante della società garantita, in quanto tale a conoscenza, non solo della situazione patrimoniale dell’ente, ma anche della sua esposizione bancaria – siffatta inapplicabilità non si attaglierebbe al singolo socio, per di più di minoranza, sebbene quest’ultimo sia titolare dei diritti di controllo sull’andamento economico e finanziario della società, previsti dagli artt. 2422,2424 e 2476 c.c. Tale diritto di ispezione e di controllo, infatti, proprio in quanto espressione di una mera facoltà discrezionale concessa dalla legge al socio, non potrebbe giuridicamente integrare uno specifico onere del medesimo, e non sarebbe, pertanto, idoneo ad esonerare la banca dai propri obblighi informativi circa l’esposizione del garantito nei suoi confronti.

1.3. I motivi sono infondati.

1.2.1. Questa Corte ha, invero, da tempo affermato che tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell’attività sociale, mediante l’ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l’esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), cui si aggiunge – nella società a responsabilità limitata – il diritto dei soci, che non partecipino all’amministrazione della società, “di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.

Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell’art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sè ed alla società medesima (Cass., 03/08/1995, n. 8486; Cass., 09/08/2016, n. 16827, che ha ritenuto necessaria l’autorizzazione del fideiussore per la concessione di ulteriore credito alla società garantita in stato di decozione, solo quando il garante non sia nè socio, nè amministratore della società).

In altri termini, in presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito – che ricorre quando il primo è socio della società debitrice principale, o quando vi è tra i due soggetti un rapporto di coniugio o di parentela stretta – l’autorizzazione può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove emerga – anche in via presuntiva – la conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito (Cass., 02/03/2016, n. 4112).

1.2.2 Nel caso concreto, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tali principi alla fattispecie concreta, rilevando – sulla scorta degli accertamenti di fatto operati anche dal primo giudice che la S., socia al 40% della società debitrice, non poteva non essere a conoscenza della situazione debitoria e di esposizione di detta società nei confronti delle banche, avendo la medesima altresì sottoscritto la nota integrativa al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007, “dal quale si evinceva una consistente esposizione debitoria, in particolare verso le banche e derivante dell’esercizio finanziario precedente”. Il che dimostra come la medesima fosse a conoscenza del fatto che la (OMISSIS) s.r.l. non versasse in condizioni patrimoniali favorevoli, in special modo per la sua esposizione verso il ceto bancario, fin dal 2006. Di più, dall’art. 5 del contratto di fideiussione, sottoscritto dalla odierna ricorrente il 29 settembre 2006, risultava che la medesima aveva assunto specificamente l’obbligo di “informarsi sulle condizioni del soggetto garantito e sui suoi rapporti con la banca creditrice”.

1.3. Per tali ragioni, pertanto, la doglianza va rigettata.

2. Con il terzo motivo di ricorso, S.R. denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

2.1. La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il fatto storico, costituito dalla mancata informazione del fideiussore circa l’esposizione bancaria della società garantita, cui la banca era obbligata almeno una volta l’anno, come previsto dall’art. 5 del contratto di fideiussione, nonchè – sul piano generale – dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119. Il giudice di appello avrebbe, per contro, omesso ogni statuizione sul punto.

2.2. Il motivo è infondato ed in parte inammissibile.

2.2.1. L’obbligo della banca di comunicazione delle notizie concernenti lo svolgimento del rapporto, sussistente nei confronti della debitrice principale, titolare del conto corrente e cliente dell’istituto di credito, non esclude, infatti, l’onere del fideiussore, che sia anche socio della società debitrice, per le ragioni suesposte, di controllare la esposizione di quest’ultima nei confronti delle banche. Nè la ricorrente ha riprodotto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., n. 6), l’art. 5 del contratto di fideiussione, dal quale dovrebbe desumersi – a suo dire – la sussistenza dell’obbligo per la banca di dare analoga comunicazione anche al fideiussore. Tanto più che la Corte territoriale ha rilevato, ben al contrario” che detto articolo contiene un onere per la S. di informarsi “sulle condizioni del soggetto garantito e sui suoi rapporti con la banca creditrice.

2.2.2. La doglianza va, di conseguenza, disattesa.

3. Con il quarto motivo di ricorso, S.R. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1227,2702 c.c., art. 216 c.p.c., nonchè l’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

3.1. Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello abbia confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, proposta in primo grado dall’esponente, per avere l’istituto di credito addebitato sul conto corrente intestato alla medesima degli assegni bancari – posti all’incasso e regolarmente pagati – muniti di sottoscrizione palesemente apocrifa. Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto, al riguardo, che – non avendo la banca proposto istanza di verificazione delle firme, ai sensi dell’art. 216 c.p.c., a fronte del loro disconoscimento da parte della S. ex art. 214 c.p.c. – tali documenti sarebbero stati del tutto privi di valore probatorio, ai sensi dell’art. 2702 c.c. Nè il fatto che i crediti risultanti dai titoli in questione fossero stati indicati nelle scritture contabili della società garantita, prodotte con l’istanza di ingiunzione, poteva valere – a parere della istante – ad esonerare la banca dall’onere di verificazione ex art. 216 c.p.c., essendo stati tratti gli assegni in parola sul conto personale della esponente, che ne aveva disconosciuto l’autenticità.

3.2. Sotto tale ultimo profilo, del tutto infondato sarebbe, inoltre, l’assunto della Corte di merito, secondo cui l’omessa custodia e vigilanza dei titoli da parte della S. sdarebbe stata idonea, ai sensi dell’art. 1227 c.c., ad escludere la responsabilità della banca, trattandosi di un’efficacia causale concorrente nella produzione del danno.

3.2. Il motivo è infondato, ed in parte inammissibile.

3.2.1. Per quanto concerne, invero, l’istanza di verificazione, va osservato che, a mente dell’art. 216 c.p.c., comma 1, soltanto la parte a cui è opposto il disconoscimento, e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata disconosciuta, è onerata dalla proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura stessa (Cass., 19/06/2009, n. 14475). Nel caso concreto, la Corte d’appello ha, per contro, rilevato che la banca non aveva alcuna necessità di avvalersi del disconoscimento, posto che i titoli erano stati inseriti nelle scritture contabili della società, poste a fondamento del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della debitrice principale e del fideiussori, e ritenute idonee a comprovare il credito dell’istituto di credito dal giudice dell’ingiunzione e del giudizio di opposizione.

3.2.2. Quanto alla responsabilità concorsuale della stessa danneggiata, per il pagamento illecito degli assegni a terzi, va rilevato che la censura non coglie appieno la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che non si fonda sul rilievo di un concorso colposo del creditore nella produzione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 bensì sull’esclusione di un danno che il danneggiato medesimo avrebbe potuto evitare con l’uso dell’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, (p. 6).

3.2.3. Orbene, in tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (Cass. 11/02/2020, n. 3319).

3.2.4. Nel caso concreto, il giudice di appello – sulla scorta degli accertamenti di merito operati dal primo giudice – ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che lo hanno indotto ad escludere la risarcibilità del danno in questione, per l’omessa custodia degli assegni, lasciati in un cassetto della sede della società, senza alcuna vigilanza, per non averne la S. neppure denunciato il furto o lo smarrimento, e per non avere tempestivamente contestato le operazioni con le quali è stato eseguito il pagamento delle somme portate dagli assegni in contestazione.

3.3. La doglianza va, di conseguenza, disattesa.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

 

 

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