Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10261 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GIANNINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n. (OMISSIS) –

L’AQUILA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo

studio dell’avvocato PETRILLI ANTONELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VENTA ERNESTO FAUSTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/02/2009 R.G.N. 1039/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO udito l’Avvocato VENTA ERNESTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e rigetto del secondo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22.1/10.2.2009 la Corte di appello di l’Aquila, in riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda proposta da D.C.R. nei confronti dell’ASL n. (OMISSIS) per il pagamento delle differenze retributive conseguenti al cumulo tra l’anzianità maturata nella qualità di medico generico convenzionato dal 15.12.1977 al 22.9.1987 e quella successiva nella posizione di medico specialista ambulatoriale convenzionato.

Osservava in sintesi la Corte territoriale che il credito doveva ritenersi prescritto, non risultando atti interruttivi anteriori alla notifica del decreto ingiuntivo del 6.2.1998 e , comunque, che la domanda appariva anche nel merito infondata, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 291 del 1987, art. 33, comma 9, nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce triennali e degli scatti biennali, era valutabile la sola anzianità maturata nell’ambito dell’incarico specialistico e che tale principio non era stato abrogato dalle successive disposizioni regolamentari. Per la cassazione della sentenza propone ricorso D.C.R. con due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Azienda intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 291 del 1987, art. 33 del D.P.R. n. 316 del 1990, art. 32 del D.P.R. n. 500 del 1996, art. 30, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’anzianità di medico titolare di incarico specialistico non era cumulabile con quella pregressa di medico di medicina generale, sebbene l’esclusione di tale cumulo, espressamente prevista nel D.P.R. n. 291 del 1987, art. 33, non fosse più contemplata nei successivi D.P.R. n. 316 del 1990 e D.P.R. n. 500 del 1996, con conseguente abrogazione della relativa previsione.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5 il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2948 c.c., osservando che la sentenza impugnata, accogliendo l’eccezione di prescrizione, ma esaminando anche il merito, poteva interpretarsi come volta ad affermare la prescrizione non solo dei crediti anteriori al quinquennio dalla notifica del decreto ingiuntivo, ma del credito nella sua interezza.

2. Il primo motivo è infondato.

Prevede il D.P.R. n. 291 del 1987, art. 33, che ha reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 48 che “(1) Ai medici specialistici ambulatoriali è corrisposto mensilmente, a decorrere dal 1 gennaio 1986, un compenso forfettario rapportato a L. 15.955 per ora di incarico …(2) A decorrere dal 1 gennaio 1986 al compenso orario di cui al primo comma sono apportati aumenti biennali del 2,50 %… e incrementi periodici per fasce triennali di anzianità nella misura del 6%…fino a un massimo di sette fasce. (3) Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianità successive. (4) Dopo il conseguimento della settima fascia di anzianità gli aumenti biennali sono calcolati sul compenso corrispondente a detta fascia. (5) Tanto gli aumenti biennali che gli incrementi triennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’anzianità.

(6) Nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l’intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli enti firmatari dell’accordo dell’11 giugno 1975 ai sensi dell’accordo stesso. (7) Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. (8) In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più enti mutuo-previdenziali o presso più UU.SS.LL., l’anzianità da valutare è quella maggiore. (9) Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell’accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce triennali e degli scatti biennali è valutabile la sola anzianità maturata nell’ambito dell’incarico specialistico …”.

Il successivo decreto n. 316 del 1990, art. 32, (e di pari contenuto è il D.P.R. n. 500 del 1996, art. 30) ha riprodotto integralmente il testo sopra trascritto, salvo a rideterminare la misura e la decorrenza del compenso forfettario, ma ha soppresso il comma 9 della disposizione (“… nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell’accordo di cui al D.P.R. 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce triennali e degli scatti biennali è valutabile la sola anzianità maturata nell’ambito dell’incarico specialistico …”).

Sostiene il ricorrente che la mancata previsione, in seno ai successivi accordi contrattuali, di questa previsione legittimerebbe il cumulo dell’anzianità maturata in incarichi specialistici e di quella acquisita in precedenti incarichi a tempo indeterminati non specialistici.

Tale interpretazione non appare, tuttavia, conforme al testo delle norme indicate, alla loro coordinazione logica e alla natura dei rapporti che formano oggetto della disciplina regolamentare e dei sottostanti accordi negoziali.

Ed, al riguardo, si deve, innanzi tutto, osservare che tutte le fonti indicate (e cioè, tanto il D.P.R. n. 291 del 1987, che i successivi del 1990 e del 1996) riguardano in via esclusiva il rapporto di convenzionamento dei medici specialisti ambulatoriali e che ogni riferimento, all’interno delle correlate disposizione, è a questo tipo negoziale.

La norma, infatti, stabilisce l’erogazione di un compenso forfettario per tale categoria di sanitari e ne determina gli incrementi periodici facendo riferimento all’anzianità di servizio (che per come viene reso palese dall’assenza di ogni diverso termine di raffronto, è) maturata in tale ambito, così come, ai fini della valutazione dell’intera anzianità di servizio, prende in considerazione gli incarichi a tempo indeterminato alla data del D.P.R. 22 ottobre 1981, anch’esso relativo alla regolamentazione del rapporto convenzionale dei medici specialistici ambulatoriali.

A ciò si aggiunga che le disposizioni che vengono qui in rilievo, la prima delle quali volta a prendere in considerazione l’intera anzianità di servizio (comma 6), la seconda quella maturata nell’ambito esclusivo dell’incarico specialistico conseguito dopo il 22 ottobre 1981 (comma 9), coesistevano già nel testo del D.P.R. n. 291 senza determinare alcuna antinomia, in quanto entrambe volte a delimitare temporalmente la rilevanza dell’intera anzianità di servizio.

Ne deriva che la soppressione, all’interno degli accordi del 1990 e del 1996, della valutazione della “sola anzianità maturata nell’ambito dell’incarico specialistico” nulla innova rispetto al precedente testo normativo, in quanto la norma era volta, anche per l’innanzi, ad individuare il termine di riferimento temporale per la rilevanza dell’intera anzianità di servizio (fissata in relazione agli incarichi esistenti alla data del 22 ottobre 1981), ma non anche ad assegnare rilevanza ad incarichi diversi da quelli specialistici e ad instaurare un rapporto di specialità fra incarichi di diverso contenuto e regime.

Il che vale quanto dire che per tale scopo si è ritenuto adeguato ed autosufficiente il riferimento alla titolarità di un incarico a tempo indeterminato ad una certa data, superata la quale ad assumere influenza non è l’intera anzianità di servizio, ma solo l’anzianità maturata negli incarichi successivamente conseguiti. E, del resto, la diversa opzione interpretativa prospettata si fonda su un dato, quale l’asserita genericità del riferimento agli incarichi “a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 22 ottobre 1981” che, in realtà risulta qualificato dal preciso contesto regolativo in cui tale disposizione si inserisce, e che è quella del rapporto di lavoro convenzionale dei medici specialistici ambulatoriali.

Laddove l’inserimento di differenti fonti regolamentari, proprie di diversi e distinti rapporti convenzionali (quali quelli dei medici di medicina generale e dei medici specialisti ambulatoriali), con conseguente interferenza e collegamento fra autonome pattuizioni collettive ed autonomi ambiti contrattuali, avrebbe imposto una chiarificazione espressa, per nulla rinvenibile nel testo in esame.

Va, pertanto, ritenuto che la disposizione del D.P.R. 28 settembre del 1990, n. 316, art. 32, comma 5 (e di quella di analogo contenuto del D.P.R. 29 luglio del 1996, n. 500, art. 30, comma 3) deve essere interpretata nel senso che nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell’accordo reso esecutivo con D.P.R. 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l’intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli enti firmatari dell’accordo dell’11 giugno 1975 solo se titolari di precedente incarico specialistico. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura.

3. Le spese seguono la soccombenza ed, in considerazione della tardi vita del controricorso, vanno liquidate nei limiti dell’attività difensiva svolta dal difensore dell’Azienda in udienza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1500,00 per onorari oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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