Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10261 del 02/05/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 10261 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 13850-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A.
97103880585,
legale rappresentante
pro
teusse,
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI
in persona del
elettivamente
134,
presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
582
contro
PERRI TOMMASINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO
• SICILIANO, che la rappresenta e difende unitamente
Data pubblicazione: 02/05/2013
all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta delega in atti;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 886/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 17/05/2007 R.G.N.
1361/2005;
udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA 7 che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Udienza 14.2. 2013, causa n. 24
n. 13850/2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 25.1.2007 confermava la
sentenza del 3.6.2004 del Tribunale di Rossano ( rigettando l’appello delle
Poste), che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo
indeterminato tra le parti dal momento della scadenza del contratto a termine
stipulato con Perri Tomasina dal 7.2. 1998 al 30.4.1998, con condanna delle
Poste al pagamento delle retribuzioni dal 17.4.2003.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso in cassazione Poste italiane spa
formulando plurimi motivi; resiste con controricorso la Perri Tommasina.
Veniva prodotto verbale di conciliazione extragiudiziale. La Corte autorizzava la
motivazione semplificata della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
avendo le parti conciliato la controversia come da verbale di conciliazione
sindacale prodotto in atti, con compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
La Corte: dichiara l’inammissibilità del ricorso, con compensazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.2.2013
R.G.