Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10260 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10664/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale – Sezione

di Bologna, Collegio 9, n. 44 dell’11 dicembre 2012, depositata il 1

marzo 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio

2020 dal Consigliere Raffaele Botta;

Visto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno prodotto memorie.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne il recupero dell’imposta di successione sull’imponibile dichiarato dagli eredi R.S. e R.M. per il cui mancato pagamento l’Ufficio notificava ingiunzione aggiungendo all’importo dovuto anche la soprattassa per tardivo pagamento e concedendo tuttavia la rateazione dell’intera somma pretesa. I contribuenti impugnavano l’atto impositivo e successivamente chiedevano il condono ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, ex art. 31, comma 1, pagando il 50% dell’imponibile accertato e chiedevano anche l’abbandono della soprattassa sospendendo il pagamento delle rate. Quindi l’Ufficio notificava avviso di liquidazione per l’importo delle rate scadute e dei relativi interessi e successivamente altro avviso (n. 87/16) per l’importo residuo risultante tra quanto pagato e quanto dovuto a seguito della decadenza dalla dilazione e la soprattassa per tardivo pagamento: avverso tale avviso i contribuenti proponevano ricorso chiedendo che fosse dichiarata l’illegittimità della soprattassa già oggetto di condono;

2. Il ricorso era accolto in primo grado ove, senza dar rilievo all’eccezione dell’Ufficio circa l’inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione (D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 15), veniva riconosciuta la condonabilità della sopratassa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, ex art. 31, comma 4. Nella pendenza dell’appello i contribuenti chiedevano di condonare l’avviso n. 87/16: la domanda era rigettata dall’Ufficio senza che il provvedimento negativo fosse impugnato dai contribuenti e la Commissione di secondo grado, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, pur senza dar ancora rilievo alla ribadita eccezione dell’Ufficio circa l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di sottoscrizione (D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 15), escludeva la condonabilità dell’avviso n. 87/16 ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies. Tale soluzione non era condivisa dalla Commissione Tributaria Centrale – sezione di Bologna, che invece dichiarava l’estinzione del giudizio ai sensi della stessa normativa;

3. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito;

4. Sicchè il ricorso risulta essere stato notificato a mezzo posta e tuttavia l’avviso di ricevimento non è stato depositato. Orbene secondo il costante orientamento di questa Corte: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. n. 18361 del 2018).

5. Nel caso di specie mancando l’attività difensiva dell’intimato e non avendo la parte ricorrente chiesto di essere rimessa in termini per il deposito, omesso, dell’avviso di ricevimento della notifica per posta del ricorso, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile.

6. In ragione della mancata attività difensiva dell’intimato non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2020

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