Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10260 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16988-2008 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOCERA SALVATORE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SARNO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 41, presso lo studio dell’avvocato

MANCUSO UMBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SQUILLANTE

DOMENICO, giusta Delib. G.M. 30 luglio 2008, n. 133 e giusta procura

a margine della memoria di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 272/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 7.11.07,

depositata il 20/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il resistente l’avvocato Domenico Squillante che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello di T.M. nei confronti del Comune di Sarno confermando avvisi di liquidazione per ICI. Ha ritenuto in motivazione che il possesso degli immobili era documentato da dichiarazione della contribuente e confermata delle interrogazioni per unità immobiliari e che le variazioni di possesso non erano state provate.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, il Comune si è costituito.

Con due motivi si deduce violazione e vizio di motivazione censurando la invalidità degli avvisi di accertamento per mancanza di idonea indicazione degli immobili oggetto dell’imposta.

Il ricorso sembra, inammissibile in relazione a tutti motivi per la mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 40 del 2006, applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata pubblicata dopo il primo marzo 2006.

Insegnano le SS.UU. con sentenza n. 7258 del 2007 che:

E’inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.

Va aggiunto che la sentenza impugnata non si occupa della validità formale degli atti impugnati e, se la questione fosse stata proposta con il ricorso introduttivo e riproposta con l’appello, il vizio dal quale sarebbe affetta la sentenza sarebbe di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 in rel. 360 c.p.c., n. 4, che non è stata denunciata”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità del ricorso;

che in ordine alle spese debba seguirsi il principio della soccomebenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro mille, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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