Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10260 del 26/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4422/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CORAZZINI S.N.C. di C.A. E AR., in persona dei

legali rappresentanti C.A. e Co.Ar.,

C.A., CO.AR., rappresentati e difesi, giusta

delega in calce al controricorso, dall’Avv. Massimo Basilavecchia,

elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’Avv. Piero Sandulli,

in Roma, F. Paolucci dei Calboli n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 2/09/11, depositata l’11

gennaio 2011;

Udita la relazione svolta nella udienza camerale dell’11 aprile 2017

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza n. 2/09/11 depositata l’11 gennaio 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo sez. staccata di Pescara, in riforma della decisione n. 282/03/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, accoglieva i riuniti ricorsi promossi da Corazzini S.n.c. di C.A. e Ar., nonchè dai suoi soci C.A. e Co.Ar., contro l’avviso n. (OMISSIS) IVA IRPEF IRAP 2004 con il quale veniva induttivamente accertato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, un maggior imponibile sociale, nonchè per “trasparenza” ai soci, dopo che non erano state “esibite” ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate le “distinte” servite per la compilazione dell’inventario, “distinte” previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2, per il caso in cui l’inventario manchi dell’indicazione della consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee.

2. Per quanto rimasto di interesse, la CTR riteneva illegittimo l’accertamento induttivo per mancanza del presupposto ex lege previsto della non “esibizione” delle scritture contabili, questo perchè secondo la CTR nei verbali “non vi era traccia” di alcuna irregolare tenuta delle scritture d’inventario che avesse giustificato la richiesta di “esibizione” delle “distinte” previste per la compilazione dell’inventario, tanto più che successivamente all’accesso i contribuenti avevano poi provveduto a consegnare ai verbalizzanti “l’inventario delle merci riportanti le rimanenze di magazzino”, con il conseguente dovere dell’ufficio di esaminarle senza ricorrere all’accertamento “induttivo puro”.

3. L’ufficio proponeva ricorso sulla base di due motivi, cui resistevano i contribuenti anche con memoria, dapprima deducendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 15 e 32 perchè la CTR aveva ritenuto consentita la “tardiva” produzione delle scritture inventariali nonostante il divieto di cui al richiamato combinato disposto, nonchè ai sensi dell’anteriore art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis perchè la CTR non aveva sufficientemente motivato l’accertamento della “non imputabilità della omessa esibizione” delle scritture inventariali al momento dell’accesso dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

4. I motivi sono entrambi inammissibili perchè non colgono l’esatta ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che non è stata affatto quella dell’accertamento della non imputabilità della mancata esibizione dei documenti ai fini della applicazione della sanzione della inutilizzabilità “contenziosa” degli stessi comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, bensì quella integralmente diversa dell’accertamento della assenza del presupposto della legittimità della ripresa induttiva previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e costituito dalla non tenuta o dalla sottrazione delle scritture contabili (Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. 1 n. 15952 del 2007).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso, condanna l’ufficio a rimborsare ai contribuenti le spese processuali, queste liquidate in complessivi Euro 5.200,00, oltre a spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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