Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10260 del 02/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 10260 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 13642-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante

eLp

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

579

contro

BARNABA’ MARIA ALTOMARE, già elettivamente domiciliata
P

in ROMA, VIA SISTINA 4 (STUDIO LEGALE ASSOCIATO con

Data pubblicazione: 02/05/2013

CLIFFORD CHANCE), presso lo studio dell’avvocato ROSA
IDA CARPAGNANO, rappresentata e difesa dall’avvocato
CARPAGNANO DOMENICO, giusta delega in atti e da ultimo
domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza n.

controricorrente

500/2007 della CORTE D’APPELLO

di BARI, depositata il 11/05/2007 R.G.N. 4145/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega CARRIERI
MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 11.5.2007, in parziale
– accoglimento dell’appello proposto da Barnabà Maria Altomare ed in riforma della
sentenza impugnata, dichiarava la nullità del contratto stipulato con le Poste spa per il
periodo 2.10.2003-31 12.2003 con trasformazione del contratto stesso a tempo

pagamento delle retribuzioni dall’11.4.2004. Altro precedente contratto veniva
dichiarato legittimato. La Corte territoriale osservava che il contratto era stato
giustificato in relazione ad esigenze sostitutive, ma non erano state indicate le ragioni
della sostituzione, il perché dell’assenza o l’ufficio ove si sarebbe verificata. Pertanto
le dette ragioni non potevano essere considerate sufficientemente specifiche.
Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi;
resiste con controricorso parte intimata. Il Collegio ha autorizzato la motivazione
semplificata della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all’art. 1 D. lgs. N. 368/2001 ; nonché la violazione degli artt. 1362 c.c. e
SS. e l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia. Non era necessario
indicare la specifica causa comportante l’assenza del lavoratore sostituito ed era stato
indicato l’ufficio postale di appartenenza, il che consentiva di verificare in concreto la
sussistenza delle specifiche ragioni legittimanti l’apposto termine.
Con il secondo motivo le Poste deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa
– applicazione degli artt. 12 disp. legge in generale, dell’art. 1419 c.c. , dell’art. 1
D.Igs. n. 368/2001 e dell’art. 115 c.p.c. Non sussistevano i presupposti della
conversione de contratto..

indeterminato, condannava le Poste a riammettere in servizio la appellante ed al

Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002;
Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in
questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto
di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare
specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro
l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la
trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché
l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che
contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del
datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a
tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo
temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa
sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente
nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata
ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di
tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a
dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini
dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti

Il primo motivo appare fondato. Parte intimata è stata assunta dal 2.10.2003 al
31.12.2003 “ai sensi dell’art. 1 D.lgs. n. 368/2001 per ragioni di carattere sostitutivo
conciate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale
.. inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso la Regione 1
sud con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo 3.10.200331.12.2003”. La Corte territoriale, premesso che, a norma del citato D.Lgs. n. 368 del
2001, art. 1, le ragioni di carattere sostitutivo devono basarsi su esigenze
intrinsecamente temporanee, ha ritenuto che, nel caso di specie, la temporaneità non
poggiasse su dati certi e attendibili. Ciò premesso ha attribuito rilievo decisivo alla
mancata formalizzazione delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine con
particolare riferimento alla temporaneità dell’esigenza posta a giustificazione
dell’assunzione. Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del
termine riteneva applicabile anche in tale ipotesi la conversione del rapporto in
rapporto a tempo indeterminato. La società deduce in particolare che avrebbe errato
la Corte territoriale nell’affermare che non era stato dimostrato il carattere
temporaneo delle ragioni sostitutive poste alla base dell’assunzione a termine in
esame. Ed infatti tale affermazione troverebbe il suo fondamento nella tesi,
considerata dal ricorrente del tutto erronea, secondo cui le esigenze sostitutive
dovrebbero avere carattere straordinario ed eccezionale;
tale tesi non troverebbe alcuna giustificazione nel testo della norma sopra indicata. La
soluzione adottata non terrebbe conto, inoltre, delle dimensioni aziendali nell’ambito
delle quali deve essere valutato il requisito della temporaneità.

Il secondo motivo relativo alle conseguenze dell’accertata illegittimità
dell’apposizione del termine va dichiarato assorbito.
Si deve pertanto cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di

sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto. In sostanza, sulla base di
tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola
giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la
durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative
che la stessa sia chiamata a realizzare. È stato altresì precisato (cfr., in particolare,
Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576) che, in tema di
assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo,
nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una
singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta,
l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza
di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di
specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi
ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione
lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla
conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei
lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in
ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di
legittimità. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti
principi essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs.
n. 368 del 2001, art. 1. Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata
motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte
di merito circa l’assenza del requisito della temporaneità. In particolare la Corte
territoriale ha richiamato un principio di temporaneità non coerente rispetto a quello
individuato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, come si è in
precedenza sottolineato, unicamente che dalla clausola risulti una specifica
connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive
ed organizzative che la l’assunzione è finalizzata a risolvere. In particolare non
risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti
principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola
riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive – l’indicazione (nel
contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di
svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da sostituire,
del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto
di lavoro. Deve ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15
dicembre 2011 n. 27052) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe a
quella in esame concernenti l’assunzione a termine di personale addetto al servizio di
recapito del Polo corrispondenza della Lombardia. ritenendo la piena legittimità del
contratto a termine.

’ Bari anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di
appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.2.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA