Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1026 del 17/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.17/01/2017), n. 1026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2119-2015 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
MICHELETTA TITA’ e RODOLFO UMMARINO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE TORINO, CF. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANTONIETTA MELIDORO, giusta
procura speciale redata su foglio separato, prodotta in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8017/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata
il 26/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Colarizi Massimo, per il controricorrente, che si
rimette alla decisione della Corte e si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.S. propone ricorso per cassazione illustrato da memoria contro il Comune di Torino, che resiste con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, avverso la sentenza del tribunale di Torino del 26.11.2014 che ha rigettato il suo appello a sentenza del GP dichiarando inammissibile la domanda subordinata proposta in secondo grado.
Il GP aveva respinto l’opposizione a verbale di accertamento per circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo ritenendolo non autonomamente impugnabile in attesa del provvedimento prefettizio escludendo che l’impugnazione fosse rivolta al provvedimento di sequestro ed il tribunale, pur ammettendo in astratto la possibilità di impugnare provvedimenti immediatamente lesivi di posizioni giuridiche soggettive, ha escluso in concreto che l’accertamento fosse lesivo, del pari escludendo fosse stato impugnato il provvedimento di sequestro. Parte ricorrente denunzia: 1) violazione dell’art. 231 C.d.S., comma 3, art. 204 bis C.d.S., art. 100 c.p.c.; 2) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2; reiterando i motivi del ricorso introduttivo relativo alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo e ribadendo che non era al corrente.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
La prima censura merita accoglimento in ordine all’interesse alle doglianze rispetto ad un accertamento in ogni caso lesivo della posizione soggettiva della ricorrente a prescindere da sanzioni nei confronti dell’interessata.
Donde la cassazione con rinvio con assorbimento del secondo motivo.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia al tribunale di Torino anche per spese.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017