Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10259 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16246-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.D.;

– intimato –

sul ricorso 19119-2008 proposto da:

D.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

DELL’OLGIATA 15, Isola 6, Interno 3C, presso il dott. ADRIANO

SCARDACCIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 125/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di MILANO del 17.12.07, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigetto gli appelli principale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di D.G.D. ed incidentale di questi. Ha ritenuto in motivazione che nella attività di avvocato del contribuente non vi era ricorso a lavoro altrui nè disponibilità di beni strumentali di valore rilevante. In ordine al ricorso incidentale riteneva che le oscillazioni della giurisprudenza giustificavano la compensazione delle spese nel precedente grado e nell’appello.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente si è costituito con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione della D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis per non avere rilevato la inammissibilità della domanda di rimborso per non avere proposto la dichiarazione integrativa nel termine per la dichiarazione dell’anno successivo. Il motivo, proposto con idoneo quesito, non può essere accolto perchè dalla sentenza impugnata non risultano nè la data di versamento dell’imposta nè quella della domanda di rimborso. Infatti ha ritenuto questa Corte con sentenza 24226 del 2004 che le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, come nella specie, la decadenza del contribuente, possono essere proposte in cassazione quando non richiedano nuovi accertamenti di fatto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per avere ritenuto non soggetto all’IRAP il contribuente che ha utilizzato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

La censura è manifestamente infondata in quanto la predetta regola non è stata violata dal contribuente avendo la CTR ritenuto in fatto il carattere minimale di detti beni e costi strumentali.

Con il terzo motivo si censura per insufficiente motivazione la sentenza che ha ritenuto presupposto per la sottoposizione all’IRAP i beni strumentali e i costi esposti nel quadro RE delle dichiarazioni dei redditi. La censura impinge nel merito in quanto non appare illogica la valutazione minimale di spese per beni strumentali e studio per 400-600 Euro mensili riportati nei quadri RE trascritti nel ricorso.

L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile in quanto non assistito da idoneo quesito di diritto. Esso riguarda il principio della soccombenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 mentre la ratio decidendi sulle spese è stata la presenza di motivi per la compensazione previsti dal medesimo articolo ed in particolare la questione era se le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione costituissero motivi di compensazione”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, riuniti i ricorsi avverso la medesima sentenza, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che l’esito dei contrapposti ricorsi comporti la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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