Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10258 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8029-2009 proposto da:

ETTORE SIBILLA PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI SRL, in persona

dell’Amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASPERIA 30, presso lo studio dell’avvocato RINALDI GUIDO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2827/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 28/11/07, depositata il 07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Rinaldi Guido, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

concluso per l’estinzione del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che la Corte di cassazione ha accolto il ricorso de Comune di Roma nei confronti della Ettore Sibilia Pubblicità Affissioni s.r.l. con sentenza n. 2827/08 pubblicata il 7.2.2008;

che la società Ettore Sibilia Pubblicità Affissioni ha proposto ricorso per revocazione notificato il 25 marzo 2009, che il Comune di Roma non si è costituito;

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c. che proponeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

che successivamente la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso proposta da difensore non munito di mandato speciale;

il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1 della inammissibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e che non debba provvedersi in ordine alle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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