Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10258 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017), n. 10258
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4109/2012 R.G. proposto da:
GESTIONE BACINI ARTIFICIALI G.B.A. S.R.L., in liquidazione, in
persona del suo liquidatore A.F., rappresentata e
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Giandomenico
Riggio, elettivamente domiciliata, in Roma, Via XX Settembre n. 1;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 275/07/10, depositata il 20 dicembre 2010;
Udita la relazione svolta nella udienza camerale dell’11 aprile 2017
dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza n. 275/07/10 depositata il 20 dicembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – in riforma della decisione n. 272/25/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – respingeva il ricorso promosso dal “bar-ristorante” Gestione Bacini Artificiali G.B.A. S.r.l. contro l’avviso (OMISSIS) IVA IRPEG IRAP 1998 con il quale l’Agenzia delle Entrate “dopo la ricostruzione del magazzino” a seguito di verifica della G.d.F. accertava un maggior imponibile ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) mediante applicazione alle diverse merci ritenute vendute di una “media ponderata” di ricarico del 613,739% determinata in contraddittorio con la contribuente.
2. La contribuente ricorreva sulla base di tre motivi, ai quali resisteva l’Ufficio.
3. I motivi sono tutti infondati, questo perchè:
– l’appello dell’Ufficio era difatti certamente ammissibile in quanto il requisito della specificità dei motivi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 non coincide con la novità degli stessi, essendo quindi il ridetto requisito realizzato anche quando, come nelle concreta fattispecie avvenuto, vengano pedissequamente riprese le ragioni dell’atto impositivo, atteso che ciò consente comunque di delimitare la materia del contendere (Cass. sez. trib. n. 4784 del 2011; Cass. sez. trib. n. 14031 del 2006);
– la sentenza, come la Corte ha chiarito, non è un’opera d’autore, cosicchè la motivazione della stessa può dirsi integrata, senza che ciò dia luogo alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, anche quando riprende ad verba argomentazioni contenute in altri atti, come in effetti qui è avvenuto, perchè quello che è essenziale è la comprensione delle ragioni del convincimento (Cass. sez. un. n. 642 del 2015; Cass. sez. 6 n. 22562 del 2016);
– non c’è stata alcuna violazione delle regole che D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) disciplinano la presunzione di ripresa a tassazione “induttivo-analitica”, atteso che questa Corte ha più volte riconosciuto la validità di accertamenti fondati sulla “media ponderata”, quale elemento presuntivo che assieme ad altri consente la dimostrazione del reddito evaso, come nella concreta fattispecie avvenuto, senza alcuna doppia presunzione (Cass. sez. trib. n. 20709 del 2014; Cass. sez. trib. n. 17379 del 2009).
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso, condanna la contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.200,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017