Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10258 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10258 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 24929-2012 proposto, da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (C.E. 01585570581) f
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
contro

962

BALDASSI

VITTORIO,

BONIFAZI

LAMBERTO,

BRACHINO

GIANCARLO, CASELLI LUCIANO, CELONI FEDERICO, CIOCCI
MAURIZIO, CIOCoOLETTA TITO, CORTI ALVARO;

Data pubblicazione: 18/05/2016

- intimati –

avverso la sentenza n. 7595/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2011 r.g.n.
9751/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato SILVAGNI BARBARA per delega Avvocato
OZZOLA MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO

RG 24929/12

FATTO

La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che, in
accoglimento delle opposizioni di Trenitalia, ora Rete Ferroviaria Italiana, s.p.a., aveva
revocato i decreti ingiuntivi dello stesso Tribunale di accertamento del diritto dei suoi
dipendenti Vittorio Baldassi, Lamberto Bonifazi, Giancarlo Brachino, Luciano Caselli,
, Federico Celoni, Maurizio Ciocci, Tito Cioccoletta e Alvaro Corti all’inclusione dell’E.D.R.,
previsto dall’accordo dell’8 novembre 1995 tra la società datrice e le oo.ss., nell’assegno
personale pensionabile di cui all’art. 82 CCNL 1996/99 dei Ferrovieri e di condanna al
relativo pagamento per le annualità 2003 e 2004), con sentenza 23 novembre 2011,
condannava la società al pagamento, in loro favore, delle somme per ciascuno
rispettivamente indicate in dispositivo, dimidiate rispetto alla richiesta, oltre
rivalutazione, interessi e spese del doppio grado.
In esito a critica ed argomentata interpretazione delle norme contrattuali collettive
regolanti l’emolumento (in particolare: artt. 33 e 41 CCNL 1990/92, artt. 73 e 82 CCNL
del 6 febbraio 1998, degli accordi 8 novembre 1995 e 6 febbraio 1998), conforme al
richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, la Corte territoriale riteneva
l’inclusione dell’E.D.R. nell’assegno personale pensionabile suindicato, tuttavia da
corrispondere ai lavoratori in misura della metà rispetto alla loro richiesta, sulla base dei
conteggi della società datrice, non contestati, risultanti dalla rielaborazione delle voci
iscritte in buste paga, secondo la loro nuova impostazione (in particolare

“EDR

8/11/1995”, in una sola posta, anziché in due distinte come prima, ma di entità doppia).
Con atto notificato il 30 ottobre 2012, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per
cassazione con due motivi; i lavoratori sono rimasti tutti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’ad. 73, terzo
comma CCNL 6 febbraio 1998, degli accordi 8 novembre 1995 e 6 febbraio 1998 ed
omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per
erronea assunzione del diritto dei lavoratori alla corresponsione dell’E.D.R., con
limitazione dell’esame alla sola composizione dell’assegno personale pensionabile (nel
quale incontestata l’inclusione del suddetto emolumento), senza adeguata considerazione
della questione, effettivamente posta, del suo “riassorbimento” (ossia del suo inserimento
in busta paga ai fini pensionistici, con contestuale azzeramento in virtù di detrazione del

l

RG 24929/12
corrispondente importo dalle voci non pensionabili dell’indennità di utilizzazione per i
livelli da 1 a 7 e dell’indennità quadri per il personale di categoria 8 e 9): con specifico
riferimento al quattordicesimo E.D.R., introdotto con l’accordo collettivo del 6 febbraio
1998 (contestuale al CCNL di pari data introduttivo della quattordicesima mensilità ed in

1995 e con i criteri in esso previsti), secondo il richiamato meccanismo (appunto di
riassorbinnento) previsto dal citato accordo 8 novembre 1995, invece escluso per l’E.D.R.
relativo alla tredicesima mensilità, di natura (non solo pensionabile, ma anche)
retributiva, in quanto effettivamente erogato. E ciò anche in riferimento al non esaminato
CCNL dei 16 aprile 2003, regolante l’annualità 2004 richiesta insieme con l’annualità
2003, invece disciplinata dal previgente CCNL 6 febbraio 1998.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 63, 65
CCNL del 16 aprile 2003 e degli artt. 30 e 32 dell’accordo aziendale di gruppo del 16
aprile 2003 ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5
c.p.c., per la previsione dal 1° settembre 2003 di un meccanismo di erogazione in busta
paga e di contestuale riassorbimento dei dodici E.D.R. mensili e del quattordicesimo del
mese di luglio con la corresponsione effettiva del solo tredicesimo, del tutto
analogamente alla previgente disciplina: correttamente applicata secondo le risultanze
delle prodotte buste paga del mese di luglio 2004, non esaminate dalla Corte territoriale.
Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 73, terzo comma CCNL 6 febbraio
1998, degli accordi 8 novembre 1995 e 6 febbraio 1998 ed omessa motivazione, per
erronea assunzione del diritto dei lavoratori alla corresponsione dell’E.D.R., con
limitazione dell’esame alla sola composizione dell’assegno personale pensionabile, ma
non anche di quella del suo “riassorbimento”) può essere esaminato, per ragioni di stretta
connessione, con il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 63, 65 CCNL del
16 aprile 2003 e degli artt. 30 e 32 dell’accordo aziendale di gruppo del 16 aprile 2003 ed
omessa motivazione, per la previsione dal

10 settembre 2003 di meccanismo di

erogazione in busta paga e di contestuale riassorbimento dei dodici E.D.R. mensili e del
quattordicesimo con la corresponsione effettiva del solo tredicesimo).
Essi sono fondati nei termini illustrati.
Osserva questa Corte come occorra subito chiarire non essere qui in discussione la natura
retributiva dell’E.D.R., quale elemento costitutivo della retribuzione, ai sensi degli artt. 73
e 82 del CCNL del 6 febbraio 1998, posteriore all’accordo 8 novembre 1995, pertanto da
computare nell’assegno personale pensionabile previsto dalle due prime disposizioni
citate, neppure contestata dalla società ricorrente. Ciò è, d’altro canto, conforme ad

cui confluiti i dodici mensilmente corrisposti fino ad allora in base all’accordo 8 novembre

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insegnamento di legittimità consolidato ed ultimamente ribadito, secondo cui:

“Il

combinato disposto degli artt. 73 e 82 del CCNL del 6 febbraio 1998 per i dipendenti delle
Ferrovie dello Stato va inteso nel senso che – Elemento Distinto della Retribuzione
– di cui all’accordo nazionale 8 novembre 1995, va computato nell’assegno personale

retribuzione base prevista dall’art. 73, con la sola esclusione dello stesso assegno e degli
E.D.R. previsti dal Protocollo di intesa 31 luglio 1992 e dall’art. 80 del medesimo
contratto del 1998, tanto più che l’art. 73, comprende, tra gli elementi costitutivi della
retribuzione, anche l’E.D.R. di cui all’accordo nazionale del/’8 novembre 1995, dovendosi
tale soluzione ritenere non solo conforme al dato letterale ma anche coerente con criteri
di interpretazione sistematica, in quanto le due clausole, in ragione della loro evidente
complementarietà, conducono allo specifico risultato ermeneutico dell’inclusione
dell’E.D.R. nell’assegno ivi previsto” (da ultimo: Cass. 26 novembre 2014, n. 25049;
Cass. 28 settembre 2015, n. 19146).
La questione invece qui in esame è quella diversa del “riassorbimento”, come
perspicuamente chiarito da precedente di questa Corte relativo a fattispecie in cui
peraltro essa non era oggetto di decisione (invece limitata a quella interpretativa degli
elementi retributivi di composizione dell’assegno personale pensionabile: Cass. 4 agosto
2008, n. 21080): ed esso consiste in un meccanismo di esclusione degli E.D.R. (fatta
eccezione per quello relativo alla tredicesima mensilità, effettivamente corrisposto) dal
computo dell’assegno personale pensionabile, avendo questo il solo scopo di incremento
della base pensionabile, mediante la detrazione di pari importo da altre indennità
accessorie non pensionabili, senza alcun aggravio dell’onere economico complessivo in
busta paga (così ancora: Cass. 4 agosto 2008, n. 21080).
E tale questione, come già in altro precedente di questa Corte che ha invece affrontato la
questione postasi in fattispecie analoga alla presente (Cass. 11 marzo 2013, n. 5980),
pure tempestivamente posta da R.F.I. s.p.a., non è stata trattata dalla Corte territoriale.
Essa deve pertanto esserlo in riferimento al “riassorbimento” del 14° E.D.R. dell’anno
2003, alla luce della previsione dell’accordo del 6 febbraio 1998 (contestuale, ma
separato rispetto al CCNL siglato lo stesso giorno), il quale prevede: “… a far data dalla
sottoscrizione del presente accordo, nel mese di luglio di ciascun anno, in concomitanza
con il pagamento dell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 CCNL verrà
corrisposto, secondo i criteri definiti dall’accordo dell’8 novembre 1995, un 14° EDR
nell’importo già previsto per ciascun profilo dell’allegato, da tenere distinto da quello di
uguale importo già mensilmente spettante, che sarà riassorbito nello stesso mese di luglio

3

pensionabile di cui all’art. 82 citato, atteso che tale emolumento è rapportato alla

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dall’indennità di utilizzazione (parte fissa e variabile) per i parametri 100 – 186 e dalla
indennità quadri per i parametri 220 – 275; qualora le indennità sopra richiamate non
dovessero consentire il completo assorbimento dell’EDR o di quelli (escluso il 13°)
mensilmente previsti dall’accordo 8 novembre 1995, lo stesso sarà completato sul salario
di posizione organizzativa – professionale previsto dall’art. 80 CCNL oppure, per l’anno
1997, sul premio di produttività e di compartecipazione e, dell’anno 1998, sul premio di
risultato annuale”. Ed esso è stato richiamato dall’art. 73, terzo comma del CCNL,
secondo cui: “Per quanto riguarda PEDR pensionabile previsto dal protocollo di intesa del
31.7.92 e PEDR pensionabile previsto dall’accordo nazionale dell8.11.95, cosi come
modificato dall’accordo del 6.2.1998, restano confermate le specifiche discipline previste
dagli accordi medesimi”.
Per il “riassorbimento” dei dodici E.D.R. mensili e del 14° dell’anno 2004, invece regolati
dal CCNL 16 aprile 2003, occorre avere riguardo alle previsioni degli artt. 3 (di
conferimento della normativa di dettaglio alla contrattazione aziendale), 63 (elementi
della retribuzione) e 65 (tredicesima e quattordicesima mensilità).
In particolare riferimento agli E.D.R., l’art. 30, stabilisce al secondo comma che:

“A

conferma della disciplina degli EDR di cui al precedente punto 1 vigente alla suddetta data
del 31.7.2003” (di conferma del riconoscimento delle misure mensili degli EDR 8.11.1995
e 11.9.1998 come risultanti, rispettivamente, nelle colonne C e D della tabella ali. A al
presente articolo, in relazione all’ex profilo professionale colonna B della tabella – all. A)
“gli stessi non sono utili ai fini della determinazione della retribuzione spettante in
occasione dei passaggi al parametro o a livello professionale superiore e, in
considerazione della nuova struttura della retribuzione definita nel presente accordo e nel
capitolo 6 del CCNL delle Attività Ferroviarie, quanto corrisposto mensilmente a titolo di
EDR deve essere riassorbito, a decorrere dall’1.9.2003, dai seguenti elementi retributivi:
a) salario professionale, di cui all’art. 67 (Salario professionale) del CCNL delle Attività
Ferroviarie; b) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui
all’art. 34 del presente accordo, e, ove gli elementi retributivi di cui sopra consentano solo
parzialmente il previsto riassorbimento, quest’ultimo va completato sulle altre voci
accessorie della retribuzione (escluso lo straordinario e la trasferta) riferite allo stesso
mese o, se insufficienti, su quelle del mese successivo, fino a completa copertura degli
EDR di cui sopra”; ed al terzo comma che:

“L’EDR 8.11.1995 … viene corrisposto

mensilmente per dodici mensilità, nonché in occasione della corresponsione della 13a
mensilità e dell’assegno personale pensionabile di cui al punto 2 dell’art. 32 – Assegno
personale pensionabile – del presente accordo. I riassorbimenti mensili vanno effettuati,

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con i criteri di cui al precedente punto 2, per ciascuna delle dodici mensilità ed in
occasione della corresponsione dell’assegno personale pensionabile di cui al punto 2
dell’art. 32 … del presente accordo. Il riassorbimento non viene effettuato sull’importo
dell’EDR 8.11.1995 erogato in occasione della corresponsione della 13a mensilità”.

Attività ferroviarie), come pure dell’accordo aziendale di gruppo del 16 aprile 2003, dovrà
fare applicazione, per l’accertamento conferito in merito al riassorbirnento degli E.D.R.
2003 e 2004 alla luce dei principi di diritto suindicati, la Corte d’appello di Roma in
diversa composizione, in sede di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza
impugnata, in accoglimento del ricorso per le superiori argomentazioni; ed essa
provvederà pure alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle
spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016

f est.

Il consiI1er

Il Presidente

Di tali disposizioni e dell’art. 32 (Assegno personale pensionabile – 14a mensilità ex CCNL

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