Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10258 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10258 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

Data pubblicazione: 12/05/2014

SENTENZA

sul ricorso 7723-2008 proposto da:
MIN SVIL ECONOMICO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente 2014
716

contro

MILANO ASSIC SPA , BARIBBI FRANCO;
– intimati –

sul ricorso 11616-2008 proposto da:
MILANO ASSIC SPA 00957670151,

in persona del

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Dirigente

procuratore,

Dott.

MARCO

FROLA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO
40, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI DAVID,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce
al controricorso e ricorso incidentale;

contro

MIN SVIL ECONOMICO, in persona del ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente nonchè contro

BARIBBI FRANCO;

intimato –

avverso la sentenza n. 263/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/01/2007 R.G.N. 9652/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato DAVID MORGANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del
ricorso principale, assorbito quello incidentale.

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– ricorrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.La Corte di Appello di Roma con sentenza n.263 del 22
gennaio 2007, non notificata, definitivamente pronunciando
sull’appello principale proposto da MILANO Assicurazioni, e
sull’appello incidentale proposto dal Ministero delle attività

produttive, poi divenuto MINISTRO dello sviluppo economico,
avverso la sentenza del tribunale di ROMA N.29153 del 2001
depositata il 30 luglio 2001, ha respinto l’appello principale
e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata e
compensando tra le parti le spese di lite.
La sentenza del tribunale,confermata,revocava il decreto
ingiuntivo in quanto la somma richiesta era superiore al
dovuto per un totale di 620 milioni di lire, con interessi
legali dal 13 giugno 1997 data dalla ricezione della
raccomandata di messa in mora. Compensava le spese di lite tra
le parti costituite e riconosceva alla assicuratrice il
diritto di essere manlevato da BARIBBI FRANCO, che era rimasto
contumace.
2.CONTRO la decisione di appello ha proposto ricorso
principale il MINISTERO dello sviluppo economico avente causa
dai precedenti MINISTERI interessati alla erogazione dei
contributi industriali nelle zone terremotate del mezzogiorno,
proponendo tre motivi di censura e relativi quesiti.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre
motivi la MILANO assicurazioni. NON HA SVOLTO DIFESE il

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BARIBBI, cui sono stati notificati il ricorso principale e
quello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

3.i ricorsi sono stati previamente riuniti riguardando una
medesima sentenza ed una fattispecie complessa in relazione

alle ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo, che è stato
revocato, ma seguito da pronuncia di accertamento della posta
creditoria di PARTE pubblica e della manleva verso la parte
che assume la garanzia del credito a prima richiesta e senza
eccezioni.
PER CHIAREZZA ESPOSITIVA si offre una sintesi dei motivi del
ricorso principale e di quello incidentale ed a seguire, nel
paragrafo 4, si spiegano le ragioni del rigetto di entrambi i
ricorsi.
3.1. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPOL ECONOMICO.
NEL PRIMO MOTIVO si deduce “insufficiente motivazione su di un
punto decisivo della controversia in relazione allo art.360
comma primo n.5 del codice di procedura civile”. Seguono varie
pagine di annotazioni critiche sulle vicende processuali
relative alla mancata acquisizione di produzione documentale
da parte della AVVOCATURA nel corso del procedimento di primo
grado e sulla motivazione data dalla Corte di appello nello
esame della seconda parte del primo motivo di appello che
reiterava la richiesta di ricerche da parte della cancelleria
del giudice di primo grado in relazione a documenti che si

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assumeva essere stati depositati a seguito della concessione
di termini.
IL QUESITO sul fatto controverso non viene precisato, se non
con la conclusione finale secondo cui la doglianza non
esaminata dalla Corte di appello riguardava sia il capo della

provvedimento di stralcio del 22 settembre 1999, sia il capo
della sentenza con la quale era stata respinta la richiesta di
reiterazione delle ricerche da parte della cancelleria del
tribunale in relazione a documenti che la parte assume di aver
depositato.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando, ai sensi
dello art.112 c.p.c. per lo omesso esame della seconda parte
del primo motivo di appello, e viene formulato il seguente
quesito di diritto:”se i/ caso di specie-considerato che nella
seconda parte del primo motivo di appello si era evidenziato
che la statuizione impugnata, nella parte in cui aveva
considerato che la annotazione contenuta nella seconda parte
della copertina del fascicolo di ufficio insufficiente per lo
accoglimento della richiesta di effettuazione delle ricerche
da parte della cancelleria del tribunale, ovvero per
consentire la ricostruzione del fascicolo- era motivata in
modo insufficiente per lo accoglimento della richiesta della
attuazione delle ricerche, perché non aveva considerato che
era stata fatta esattamente nello spazio in cui andava
annotato il deposito del documenti effettuato dalle parti, che

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sentenza di primo grado con il quale era stato confermato il

dal punto di vista cronologico seguiva il primo deposito
effettuato dal MINISTERO e di cui era stato disposto lo
stralcio, e precedeva il deposito del documenti fatto dalla
opponente e che lo stesso giudice in un primo momento aveva
ritenuto la stessa senza dubbio probante, invitando la propria

essendosi limitata ad affermare che non vi era possibilità di
accogliere la richiesta di effettuazione di ricerche da parte
della cancelleria del tribunale ovvero di consentire la
ricostruzione del fascicolo di documenti depositato il 31
marzo 2000 per non esservi alcuna prova della effettuazione
dello stesso -in relazione a quanto previsto dallo art.112 del
codice di procedura civile, che impone al giudice di
pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle
parti ed in appello sui motivi dedotti a sostegno dello stesso
si chiede se sia stata esattamente pronunciata sulla
doglianza che era stata sottoposta alla sua cognizione.”
Nel TERZO MOTIVO erroneamente indicato come secondo si deduce
infine, come vizio della motivazione, una omessa pronuncia su
un punto fondamentale, costituito dalla

“valenza della

annotazione contenuta nella seconda pagina della copertina del
fascicolo,tenuto conto degli altri elementi che emergevano
dagli atti stessi e di quanto ritenuto dal giudice istruttore
in prima battuta”.
Qui manca ogni quesito di fatto per il vizio motivazionale e
di diritto per la omessa pronuncia.

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cancelleria ed effettuare le ricerche-la Corte di appello

3.1. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA
ASSICURAZIONE.
NEL primo motivo si deduce error in iudicando per la
violazione delle regole di cui agli artt. 1944,1945,1952,1957
c.c. con particolare riguardo alla clausola 5 che viene

presenti nel contratto.
IL QUESITO a ff 26 è nei seguenti termini:”dica

la Corte se,

perché vi sia presenza di un contratto atipico di garanzia, è
necessario che le parti abbiano inteso derogare allo art.1945
del codice civile e dunque alla facoltà del garante di opporre

tutte le eccezioni che spettano al debitore principale,
risultando viceversa irrilevante che nel contratto sia
previsto che il garante possa effettuare il pagamento senza la
necessità del preventivo consenso da parte del debitore”.
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando e contestuale
vizio della motivazione su fatto decisivo in relazione alla
interpretazione dello art.32 della legge 1981 n.219. Il
quesito a ff 30 recita:
“DICA LA Corte al sensi della legge 1981 n.219 se ai sensi
della legge 1981 n.219 la concessione delle agevolazioni è
collegata alla realizzazione di impianti industriali nelle
regioni della Basilicata e della Campania nel rispetto dei
termini indicati nella domanda,

e se la garanzia prestata dal

beneficiario delle suddette agevolazioni, contestualmente alla
concessione del contributo, ha come oggetto lo eventuale

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riprodotta, ma non contestualmente alle altre clausole

adempimento dell’obbligo di destinazione delle agevolazioni,
previsto dalla norma menzionata.”
NEL terzo motivo si deduce error in iudicando per la
violazione degli artt. 1362,1369 e 1371 c.c. in relazione allo
art.360 n.3 c.p.c. e si pone il seguente quesito:

se nella valutazione del contenuto degli obblighi

derivanti da un contratto il giudice di merito deve al sensi
dello art.1362 fare riferimento alla comune volontà delle
parti, e quindi ai sensi dello art.1369 fare riferimento alla
natura ed oggetto del contratto, e quindi ai sensi dello
art.1371 c.c. fare riferimento allo equo contemperamento
degli interessi fra le parti- se il riferimento espresso a
tali criteri appare vieppiù necessario qualora essi sano stati
espressamente invocati e se siano state dedotte analitiche
eccezioni circa il contenuto degli obblighi derivanti dal
contratto.”
4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
4.1. DEL RICORSO PRINCIPALE DEL MINISTERO.
IL PRIMO MOTIVO del ricorso deduce insufficiente motivazione
nel punto in cui la corte di appello condivide la decisione
del giudice di primo grado che per due volte non ha ritenuto
rituale il deposito di documenti da parte della Avvocatura
dello Stato: una prima volta disponendo lo stralcio con
ordinanza del 22 settembre 1999, per essere stata depositata
la documentazione successivamente alla costituzione in
giudizio ma prima della concessione dei termini di cui allo

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CORTE

“dica la

art.184 c.p.c. nel testo vigente,anteriore alla novellazione
del 2005, ed una seconda volta era stato escluso come fatto
processuale il successivo deposito della documentazione ,per
essere inidonea come prova del deposito la annotazione priva
di sottoscrizione apposta sul retro della copertina del

nessuna documentazione era ritualmente depositata in occasione
della concessione del doppio termine di cui allo art.184 c.p.c
la cui scadenza era del luglio 2000. Inoltre la mancanza di un
indice dettagliato di documenti non ne consentiva neppure la
specifica individuazione e la valutazione della rilevanza ai
fini difensivi.
Il motivo nella sua formulazione non risulta conforme alla
regola processuale dello art.366 bis del codice di rito, sul
rilievo che non risulta formulato un chiaro quesito di fatto
da cui desumere la insufficiente motivazione sul punto
controverso della esistenza o meno di un rituale deposito.
VEDI sul punto la recente sentenza della CASS.n.5243 del 6
marzo 2014 che si allinea ai dicta delle S.u.civili n.20603
del 2007.
SI aggiunge come ulteriore profilo di inammissiblità il
rilievo che non essendo consentito alla CORTE, per il vizio
della motivazione, lo accesso agli atti, il ricorso risulta
inammissibile anche ai sensi degli artt. 366 n.6 e 369 n.4
c.p.c. non essendo stati indicati o riprodotti gli atti ed i
documenti da cui possa desumersi la lesione dei diritti della

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fascicolo in data 31 marzo 2000, con la conseguenza che

difesa in relazione al vizio dedotto. IL Ministero è infatti
parte vittoriosa ancorché il credito richiesto sia stato
ridotto, ma su tale punto nessuna censura risulta specificata
o desumibile dal quesito.
NEL SECONDO MOTIVO, che deduce un error in iudicando ai sensi

dello art.112 c.p.c. il momento di sintesi è sempre riferito
alla ordinanza di stralcio ed alla mancata ricostruzione del
fascicolo che si assume depositati il 30 marzo 2000 e che si
assume essere stato smarrito nella cancelleria del tribunale.
Il motivo, che propone il quesito in termini di omessa
pronuncia, come error in procedendo, risulta inammissibile in
quanto non è congruo rispetto alla chiara ratio decidendi
espressa dalla Corte di Appello nel punto in cui esamina il
primo motivo dello appello incidentale proposto dalla
avvocatura e lo ritiene inaccoglibile sul rilievo che il primo
deposito ed il successivo smarrimento non hanno dato luogo ad
atti di acquisizione e deposito rituale della documentazione,
per un difetto di attività e quindi di diligenza riferibile
alla stessa avvocatura e non già all’ufficio del giudice o
alla cancelleria del tribunale.
Pertanto nessuna lesione della corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato risulta verificato, essendo invece la ratio
decidendi fondata sulla verifica del rispetto delle regole
procedurali che disciplinano i tempi ed i modi del deposito
degli atti processuali.

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NEL TERZO MOTIVO -erroneamente indicato come secondo-si deduce
ancora il vizio della motivazione, omessa sul punto decisivo,
costituito dalla annotazione sulla copertina contenuta nella
seconda parte del fascicolo dei documenti asseritamene
depositato.

ad una omessa motivazione, ma ad un errore di diritto, posto
che una annotazione senza la firma del cancelliere è un atto
privo di rilievo giuridico non potendosi stabilire, in
relazione alla mancata certificazione, la origine e la
imputabilità della annotazione al cancelliere oppure alla
iniziativa di un terzo. Inoltre la motivazione è stata data ed
esclude la responsabilità dello ufficio del giudice.
IN CONCLUSIONE

il ricorso risulta inammissibile per la

incongruità dei quesiti e dei vizi motivazionali in relazione
al decisum e nessuna violazione dei diritti della difesa
risulta verificata.
4.2. CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE DELLO ASSICURATORE.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce la questione della qualificazione
giuridica del contratto autonomo di garanzia e delle sue
clausole, tra cui la clausola 5 che viene riprodotta per
esteso, senza però indicare le altre clausole contrattuali,
così impendendo a questa Corte la valutazione della
integralità del contenuto, posto che si deduce un error in
iudicando e di interpretazione delle volontà delle parti e
della funzione della garanzia.

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Qui manca ancora il quesito di fatto e la censura non attiene

IL QUESITO già sopra riprodotto in sintesi richiede alla CORTE
una terza valutazione di merito in ordine alle ragioni che
hanno indotto i giudici di merito a configurare come contratto
autonomo ed atipico, ma di garanzia rafforzata per la parte
pubblica, in relazione all’ingente finanziamento che veniva

che garantiva una società fallita poco dopo la realizzazione
degli impianti, pur avendo incassato i contributi.
La inammissibilità del motivo è ai sensi degli artt. 366 bis e
369 n.4 c.p.c. in quanto il quesito formulato in termini
astratti e non riproducendo il contratto nel suo intero
contesto impedisce alla Corte di rapportare la fattispecie
concreta già esaminata analiticamente dai giudici del merito,
al momento di sintesi in ordine al quale la qualificazione
giuridica è stata determinata, considerando, si ripete, lo
elemento funzionale e causale della garanzia pretesa dallo
stato, erogatore di contributi a fondo perduto, ma a sua volta
garantito da una seria assicurazione. (v. Cass. 10.1.2012 n.65
e 14.2.2007 n.3257).
NEL SECONDO MOTIVO si introduce il tema del collegamento tra
la legge speciale che regola la concessione delle agevolazioni
e la garanzia prestata dallo assicuratore al beneficiario
delle contribuzioni, la società fallita, di cui il BARIBBI,
RIMASTO CONTUMACE, ERA AMMINISTRATORE.
Il quesito introduce inammissibilmente un tema nuovo, non
aderente alla situazione negozialmente garantita dallo

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concesso e dunque alle garanzie richieste allo assicuratore

assicuratore e pretende di modificare la fattispecie di
riferimento con una interpretazione suggestiva dell’art.32
della legge speciale, che non interferisce sulla efficacia e
sul contenuto della polizza, né rende inefficace la clausola
di favore per il MINISTERO erogatore, allorché si accerti lo

NEL terzo MOTIVO si deduce come error in iudicando la
violazione delle norme di cui agli artt. 1362,1369,1371 del
codice civile, sempre in relazione al contenuto della polizza,
che non è riprodotta, onde il quesito di diritto proposto
nuovamente in forma astratta di disputa teorico dottrinale,
risulta nuovo rispetto alle stesse conclusioni svolte in
appello e non conferente o congruo rispetto alla
qualificazione della garanzia autonoma, correttamente data e
motivata dai giudici di merito.
IN CONCLUSIONE ENTRAMBI I RICORSI SONO INAMMISSIBILI.
La reciproca soccombenza e la peculiarità delle questioni
esaminate giustificano inoltre la compensazione delle spese
del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili e
compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di
cassazione.
ROMA 19 MARZO 2014

inadempimento dell’imprenditore fallito.

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