Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10257 del 12/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10257 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 7608-2008 proposto da:
MIN SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente 2014
715

contro

MILANO ASSIC SPA , BARIBBI FRANCO;
– intimati –

sul ricorso 11624-2008 proposto da:
MILANO ASSIC SPA 00957670151,

1

in persona del

Data pubblicazione: 12/05/2014

Dirigente

procuratore

Dott.

MARCO

FROLA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO
40, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI DAVID,
che la rappresenta e difende giusta procura in calce
al controricorso e ricorso incidentale;

contro

MIN SVIL ECONOMICO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente nonchè contro

BARIBBI FRANCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 262/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/01/2007 R.G.N. 9466/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato DAVID MORGANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del
ricorso principale, per l’assorbimento di quello
incidentale.

2

– ricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.1a Corte di appello di ROMA con sentenza n.262 del 22
gennaio 2007, non notificata, definitivamente pronunciando
sull’appello principale proposto da MILANO ASSICURAZIONI
quale incorporante de LA Previdente assicurazioni spa, e

produttive, poi divenuto MINISTRO dello sviluppo economico,
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 28779 del 2001
depositata il 27 luglio 2001, ha respinto lo appello
principale dell’assicuratrice e quello incidentale del
MINISTRO ed ha confermato la sentenza del tribunale,
compensando tra le parti le spese di lite.
La sentenza del tribunale, confermata, dichiarava la nullità
del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della LA
PREVIDENTE, da ritenersi estinta in quanto già fusa per
incorporazione nella MILANO ASS. SPA,

ma procedeva all’esame

del merito poiché il MINISTERO opposto assumeva la veste di
attore nel giudizio di opposizione e considerava fondata la
pretesa creditoria avanzata ma per il minore importo
assicurato di 6200 milioni, che la compagnia appellante in
forza della coassicurazione è tenuta a rimborsare al MINISTRO
con interessi legali decorrenti dalla ricezione della
raccomandata di messa in mora e cioè dal 5 luglio 1997. Il
tribunale aveva riconosciuto il diritto di rivalsa del
coassicuratore verso il BARIBBI FRANCO.

3

sull’appello incidentale proposto dal Ministero delle attività

2.Contro la decisione di appello ha proposto ricorso
principale il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO avente causa
dai precedenti MINISTERI interessati alla erogazione dei
contributi industriali nelle zone terremotate del mezzogiorno,
proponendo tre motivi di censura e relativi quesiti. Resiste

la MILANO ASSICURAZIONI nella qualità. NON HA SVOLTO DIFESE IL
Baribbi, cui sono stati notificati il ricorso principale e
quello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

3.1 ricorsi sono stati previamente riuniti riguardando una
medesima sentenza ed una fattispecie complessa in relazione
alle ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo che è stato
dichiarato nullo, ma seguito da pronuncia di accertamento
della posta creditoria della Parte pubblica e della manleva
verso la parte che assume la garanzia del credito a prima
richiesta e senza eccezioni.
LA CORTE con ordinanza ha chiesto alle parti ricorrenti di
produrre la prova delle notifiche al BARIBBI e tale
adempimento risulta verificato. IL BARIBBI NON resiste ai
ricorsi.
PER CHIAREZZA ESPOSITIVA si offre una sintesi dei motivi del
ricorso principale e di quello incidentale ed a seguire, nel
paragrafo 4, si spiegano le ragioni del rigetto di entrambi i
ricorsi.

4

con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi

3.1. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce “INSUFFICIENTE motivazione su di
un punto decisivo della controversia in relazione allo
art.360 coma primo numero 5 del codice di procedura civile”.

processuali relative alla mancata acquisizione di produzione
documentale da parte della AVVOCATURA nel corso del
procedimento di primo grado e sulla motivazione data dalla
Corte di appello nello esame della seconda parte del primo
motivo di appello che reiterava la richiesta di ricerche da
parte della cancelleria del giudice di primo grado in
relazione ai documenti che si assumevano depositati a seguito
della concessione di termini.
IL QUESITO sul fatto controverso non viene formulato, se non
con la conclusione finale secondo cui la doglianza non
esaminata dalla CORTE riguardava sia il capo della sentenza
di primo grado con il quale era stato confermato il
provvedimento di stralcio del 22 settembre 1999, sia il capo
della sentenza con la quale era stata respinta la richiesta
della reiterazione delle ricerche da parte della cancelleria
de tribunale in relazione a documenti che la parte assume di
avere depositato.
Nel SECONDO MOTIVO

si deduce come error in iudicando, ai

sensi dello art.112 c.p.c. lo omesso esame della seconda parte
del primo motivo di appello, e viene formulato il seguente

5

Seguono varie pagine di annotazioni critiche sulle vicende

quesito di diritto

:”se nel caso di specie, considerato che

nella seconda parte del primo motivo di appello si era
evidenziato che la statuizione impugnata, nella parte in cui
aveva considerato la annotazione contenuta nella seconda parte
della copertina del fascicolo di ufficio

insufficiente per lo

da parte della cancelleria del tribunale, ovvero per
consentire la ricostruzione del fascicolo,

era motivata

in

modo insufficiente per lo accoglimento della richiesta di
attuazione delle ricerche, perché non aveva considerato che
era stata fatta esattamente nello spazio in cui andava
annotato il deposito del documenti effettuato dalle parti, che
dal punto di vista cronologico seguiva il primo deposito
effettuato dal MINISTERO e di cui era stato disposto lo
stralcio, e precedeva il deposito dei documenti fatto dalla
parte opponente e che lo stesso giudice in un primo momento
aveva ritenuto la stessa senza dubbio probante, invitando la
propria cancelleria ad effettuare ricerche – la Corte di
appello essendosi limitata ad affermare che non vi era
possibilità di accogliere la richiesta di effettuazione di
ricerche da parte della cancelleria del tribunale ovvero di
consentire la ricostruzione del fascicolo di documenti
depositato il 31 marzo 2000 per non esservi alcuna prova della
effettuazione dello stesso,

in relazione di quanto previsto

dallo art.112 del codice di procedura civile, che impone al
giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni

6

accoglimento della richiesta di effettuazione delle ricerche

proposte dalle parti e in appello sui motivi dedotti a
sostegno dello stesso, se si sia o meno esattamente
pronunciata sulla doglianza che era stata proposta alla sua
cognizione”.

N.B.Le sottolineature sono del relatore al fine

di una migliore comprensione del periodare.

infine, come vizio della motivazione, una omessa pronuncia su
un punto fondamentale, costituito dalla

valenza della

annotazione contenuta nella seconda pagina della copertina del
fascicolo, tenuto conto degli altri elementi che emergevano
dagli atti stessi e di quanto ritenuto dal giudice istruttore
in prima battuta.
QUI MANCA ogni quesito di fatto o di diritto, posto che la
questione è de iure in ordine alla valenza della annotazione
che è priva della certificazione del cancelliere.
3.2. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE DELLA
ASSICURAZIONE.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per la
violazione delle regole di cui agli artt. 1944,1945,1952,1957
c.c. con particolare riguardo alla clausola 5 che viene
riprodotta, ma non contestualmente alle altre clausole
presenti nel contratto.
IL QUESITO A FF 26 è nei seguenti termini :”dica la CORTE SE,
perché vi sia presenza di un contratto atipico di garanzia, è
necessario che le parti abbiano inteso derogare allo art.1945
del codice civile e dunque alla facoltà del garante di opporre

7

NEL TERZO MOTIVO erroneamente indicato come secondo, si deduce

tutte le eccezioni che spettano al debitore principale,
risultando viceversa irrilevante che nel contratto sia
previsto che il garante possa effettuare il pagamento senza la
necessità di preventivo consenso da parte del debitore”.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando e contestuale

interpretazione dello art.32 della legge 1981 n.219. Il
quesito a ff 30 recita:
“dica la CORTE se ai sensi dell’art.32 della legge 1981 n.219
la concessione delle agevolazioni è collegata alla
realizzazione di impianti industriali nelle regioni della
BASILICATA E DELLA CAMPANIA

nella domanda,

nel rispetto dei termini indicati

e se la garanzia prestata al beneficiario delle

suddette agevolazioni, contestualmente alla concessione del
contributo, ha come oggetto lo eventuale adempimento
dell’obbligo di destinazione delle agevolazioni, previsto
dalla norma menzionata”.
Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando per la
violazione degli artt.

1362,1369,1371 c.c.

in relazione

all’art.360 n.3 c.p.c. e si pone il seguente quesito:
“dica la Corte se nella valutazione del contenuto degli
obblighi derivanti da un contratto il giudice di merito deveai sensi dell’art.1362 c.c. fare riferimento alla comune
volontà delle parti, ed ai sensi dello art.1369 c.c. alla
natura ed allo oggetto del contratto, ed ai sensi dello
art.1371 c.c. allo equo contemperamento degli interessi fra le

8

vizio della motivazione su fatto decisivo in relazione alla

parti – e se il riferimento espresso a tali criteri appare
vieppiù necessario qualora essi siano stati espressamente
invocati dalle parti e se siano state dedotte analitiche
eccezioni circa il contenuto degli obblighi derivanti dal
contratto.”

4.1. DEL RICORSO PRINCIPALE DEL MINISTERO.
Il PRIMO MOTIVO del ricorso deduce insufficiente motivazione
nel punto in cui la Corte di appello condivide la decisione
del giudice di primo grado che per due volte non ha ritenuto
rituale il deposito di documenti da parte della Avvocatura
dello Stato, una prima volta disponendo lo stralcio con
ordinanza del 22 settembre 1999, per essere stata depositata
la documentazione successivamente alla costituzione in
giudizio ma prima della concessione dei termini di cui allo
art.184 c.p.c. nel testo vigente, anteriore alla novellazione
del 2005, ed una seconda volta era stato escluso come fatto
processuale il successivo deposito della documentazione, per
essere inidonea come prova del deposito la annotazione priva
di sottoscrizione apposta sul retro della copertina del
fascicolo in data 31 marzo 2000, con la conseguenza che
nessuna documentazione era ritualmente depositata in occasione
della concessione del doppio termine di cui allo art. 184
c.p.c. la cui scadenza era del 20 luglio 2000. Inoltre la
mancanza di un indice dettagliato dei documenti non ne

9

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

consentiva neppure la specifica individuazione e la stessa
rilevanza ai fini difensivi.
Il motivo nella sua formulazione non risulta conforme alla
regola processuale indicata nell’art.366 bis del codice di
rito,sul rilievo che non risulta formulato un chiaro quesito

punto controverso della esistenza o meno di in rituale
deposito. VEDI sul punto la recente sentenza della III SEZ.
CIVILE N.5243 DEL 6 MARZO 2014 che si allinea ai dicta di
s.u.civili N.20603 DEL 2007.
Si aggiunge come ulteriore profilo di inammissibilità il
rilievo che non essendo consentito alla CORTE per il vizio
della motivazione, lo accesso agli atti, il ricorso risulta
inammissibile anche ai sensi degli artt. 3666 n.6 e 369 n.4,
non essendo stati indicati o riprodotti gli atti e documenti
da cui possa desumersi la lesione dei diritti di difesa in
relazione al vizio dedotto. IL Ministero è infatti parte
vittoriosa ancorché il credito richiesto sia stato ridotto, ma
su tale punto nessuna censura risulta specificata o desumibile
dal quesito.
NEL SECONDO MOTIVO, che deduce un error in iudicando ai sensi
dello art.112 c.p.c. il momento di sintesi è sempre riferito
alla ordinanza di stralcio ed alla mancata ricostruzione del
fascicolo che si assume depositato il 30 marzo 2000 e che si
assume essere stato smarrito nella cancelleria del tribunale.

10

di fatto da cui desumere la insufficiente motivazione sul

Il motivo, che propone il quesito in termini di omessa
pronuncia, come error in procedendo, risulta inammissibile in
quanto non è congruo rispetto alla chiara ratio decidendi
espressa dalla Corte di appello nel punto in cui esamina il
primo motivo dello appello incidentale proposto

rilievo che il primo deposito ed il successivo smarrimento non
hanno dato luogo ad atti di acquisizione e deposito rituale
della documentazione, per un difetto di attività e quindi di
diligenza riferibile alla stessa avvocatura e non già
all’ufficio del giudice o alla cancelleria del tribunale.
Pertanto nessuna lesione della corrispondenza tra il chiesto e
il pronunciato risulta verificato, essendo invece la ratio
decidendi fondata sulla verifica del rispetto delle regole
procedurali che disciplinano i tempi ed i modi del deposito
degli atti processuali.
NEL TERZO MOTIVO- erroneamente indicato come secondo- si
deduce ancora vizio della motivazione, omessa su punto
decisivo, costituito dalla annotazione sulla copertina
contenuta nella seconda parte del fascicolo dei documenti
asseritamene depositato.
Qui manca ancora il quesito di fatto e la censura non attiene
ad una omessa motivazione, ma ad un errore di diritto, posto
che una annotazione senza la firma del cancelliere è un atto
privo di rilievo giuridico non potendosi stabilire, in
relazione alla mancata certificazione, la origine e la

11

dall’avvocatura, e lo ritiene giuridicamente inaccoglibile sul

imputabilità della annotazione al cancelliere oppure alla
iniziativa di un terzo. INOLTRE LA MOTIVAZIONE è stata data,
ed esclude la responsabilità dell’ufficio del giudice.
IN CONCLUSIONE il ricorso risulta inammissibile per la
incongruità dei quesiti e dei vizi motivazionali, in relazione

risulta verificata.
B.ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELLO ASSICURATORE.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce la questione della qualificazione
giuridica del contratto autonomo di garanzia e delle sue
clausole, tra cui la clausola 5 che viene riprodotta per
esteso senza però indicare le altre clausole contrattuali e
riprodurre il testo del contratto, così impedendo a questa
CORTE la valutazione della integralità del contenuto, posto
che si deduce un error in iudicando e di interpretazione delle
volontà delle parti e della funzione della garanzia.
IL QUESITO già sopra riprodotto in sintesi

richiede alla

CORTE una terza valutazione di merito in ordine alle ragioni
che hanno indotto i giudici di merito a configurare come
contratto autonomo ed atipico, ma di garanzia rafforzata per
la parte pubblica, in relazione all’ingente finanziamento che
veniva concesso e dunque alle garanzia richieste allo
assicuratore che garantiva una società fallita poco dopo la
realizzazione degli impianti, pur avendo incassato i
contributi.

12

1

al decisum e nessuna violazione dei diritti della difesa

La inammissibilità del motivo è ai sensi degli art.366 bis e
369 n.4 c.p.c. in quanto il quesito è formulato in termini
astratti e non riproducendo il contratto nel suo intero
contesto impedisce alla Corte di rapportare la fattispecie
concreta già esaminata analiticamente dai giudici del merito,

al momento di sintesi in ordine al quale la qualificazione
giuridica è stata determinata, considerando, si ripete lo
elemento funzionale e causale alla garanzia pretesa dallo
STATO, erogatore di contributi a fondo perduto, ma a sua volta
garantito da una seria assicurazione.(cfr.Cass. 10.1.2012 n.65
e Cass. 14.2.2007 n.3257).
Nel SECONDO MOTIVO si introduce il tema del collegamento tra
la legge speciale che regola la concessione delle agevolazioni
e la garanzia prestata dallo assicuratore al beneficiario
delle contribuzioni, la società fallita di cui il BARIBBI,
rimasto contumace era amministratore.
IL QUESITO introduce inammissibilmente un tema nuovo, non
aderente alla situazione negozialmente garantita dallo
assicuratore e pretende di modificare la fattispecie di
riferimento con una interpretazione suggestiva dell’art.32
della legge speciale, che non interferisce sulla efficacia e
sul contenuto della polizza, né rende inefficace la clausola
di favore per il MINISTERO erogatore, allorché si accerti lo
inadempimento dell’imprenditore fallito.
Nel TERZO MOTIVO si deduce come error in iudicando la
violazione delle norme di cui agli artt. 1362,1369,1371 del

13

4

codice civile, sempre in relazione al contenuto della polizza,
che non è riprodotta, onde il quesito di diritto proposto
nuovamente in forma astratta di disputa teorico
dottrinale, risulta nuovo rispetto alle stesse conclusioni
svolte in appello e non conferente o congruo rispetto alla

motivata dai giudici del merito.
IN CONCLUSIONE ENTRAMBI I RICORSI RISULTANO INAMMISSIBILI.
La reciproca soccombenza e la peculiarità delle questioni
esaminate giustificano inoltre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili e
compensa tra le parti costituite le spese di lite.
ROMA 19 MARZO 2014
IL PRES /DENTE EF,, q13 FIFTI
1)2-MA”, ih

iudiriarie

AA

qualificazione della garanzia autonoma, correttamente data e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA