Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10256 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 29/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELL’AQUILA, in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO DA AREZZO 18, presso lo

studio dell’avvocato PETILLO ALFREDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIULIANI PAOLA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL’AQUILA DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Direttore in carica,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 46/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI L’AQUILA dell’8/05/07, depositata il 21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. dell’Abruzzo ha accolto rigettato l’appello del Dipartimento Provinciale del Tesoro di L’Aquila nei confronti del Comune della medesima città limitando il credito portato da una cartella di pagamento per TARSU. In motivazione per quello che ancora interessa riteneva, pur senza riconoscere una vera e propria soggettività giuridica, che le articolazioni locali del Ministero dell’Economia e delle Finanze possano agire in giudizio innanzi alle commissioni tributarie.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Comune, resiste con controricorso il Ministero.

Con il primo motivo il Comune contesta la capacità di stare in giudizio del preposto alla articolazione provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze formulando idoneo quesito.

La risposta deve essere negativa in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte: “La norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali o di strutture sovraordinate “promuovono e resistono alle liti”, precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica il criterio di individuazione dell’organo che rappresenta legalmente l’amministrazione nei giudizi, rientrando nell’ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. (Nella specie, nel regime precedente la costituzione dei centri servizi amministrativi, la S.C. ha affermato il principio su esteso, escludendo il potere di stare in giudizio di un Provveditorato agli studi e ammettendo solo quello del Ministero) “Cass. n. 7862/08.

La norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, invocato dall’Avvocatura dello Stato, attribuisce il potere di stare in giudizio agli organi decentrati del Ministero dell’Economia e delle Finanze quando siano convenuti perchè hanno emanato l’atto impugnato e non anche quando siano ricorrenti avverso atto impositivo di altra amministrazione.

Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata senza rinvio della causa a sensi dell’ultima parte del dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

La particolarità della questione è motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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