Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10256 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/04/2017),  n. 10256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3036/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE CENTRO MARCHE S.R.L., in concordato preventivo, in

persona del suo legale rappresentante pro tempore

C.R., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta delega a

margine del controricorso, dagli Avv.ti Paolo Bortoluzzi e Carolina

Valensise, domiciliata presso lo Studio di quest’ultima, in Roma,

Via Monte delle Gioie n. 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche n. 324/01/10, depositata il 9 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella udienza camerale dell’11 aprile 2017

dal Cons. Dott. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza n. 324/01/10 depositata il 9 dicembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale delle Marche – in riforma della decisione n. 101/02/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona – accoglieva il ricorso promosso da Immobiliare Centro Marche S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IVA IRAP 2004 ritenendo che la ripresa a tassazione del maggior reddito non potesse essere unicamente fondata sullo studio di settore e che comunque lo studio di settore a suo tempo indicato in dichiarazione dalla stessa contribuente relativo all’attività di compravendita di immobili non era quello pertinente, come del resto riconosciuto nel PVC dell’Agenzia delle Entrate laddove si dava atto che “fin dall’anno 2003 la Società operava nel settore dell’edilizia”.

2. L’ufficio ricorreva sulla base di due motivi, ai quali resisteva la contribuente, deducendo fondatamente dapprima che lo studio di settore applicato a seguito di contraddittorio ben poteva presuntivamente dimostrare il maggior reddito ripreso a tassazione spettando in realtà alla contribuente la contraria dimostrazione (Cass. sez. trib. n. 5675 del 2014; Cass. sez. trib. n. 27822 del 2013); e in secondo luogo che la CTR era incorsa nel vizio di insufficiente motivazione laddove non aveva spiegato per quali ragioni aveva omesso di considerare l’integrale valutazione contenuta nel PVC, in cui si riferiva che l’attività era nel 2004 quella di vendita e locazione di immobili, come anche provava la circostanza che gli immobili erano iscritti nelle “immobilizzazioni materiali” oltrechè dati appunto in locazione (Cass. sez. lav. n. 25905 del 2014; Cass. sez. lav. n. 3827 del 2014).

3. L’impugnata sentenza deve quindi essere cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA