Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10256 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10256 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 24808-2011 proposto da:
PETRULLO ANNINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VI

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO
PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROMANO CORSINOVI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COLOMBO ANTONINO, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

Data pubblicazione: 20/05/2015

avverso la sentenza n. 87/2011 del TRIBUNALE DI FIRENZE
SEDE DISTACCATA DI EMPOLI, depositata il 09/03/2011 R.G.N.
1617/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/01/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRINIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2004 Petrullo Annina conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di
pace di Empoli, Colombo Antonino e la Gan Italia S.p.a., chiedendone
la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma di 8.761,71
o di quella diversa ritenuta di giustizia entro i limiti di competenza per
valore del Giudice adito, quale risarcimento dei danni alla persona
sofferti nel sinistro stradale verificatosi ad Empoli il 6 novembre del
2001 tra l’auto dell’attrice e da questa condotta e l’auto condotta da
Milano Monica e di proprietà di quest’ultima, tamponata da altro
vicolo condotto e di proprietà di Pulci Duilio, a sua volta tamponato
dall’auto condotta dal proprietario Colombo Antonino ed assicurata
con la Gan Italia S.p.A..
Si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo l’improcedibilità
della domanda per non essere stato provato l’invio della raccomandata
ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 e la prescrizione del diritto.
Non si costituiva il Colombo.
Il Giudice di pace, con sentenza depositata in data 11 luglio 2005,
rigettava l’eccezione di improcedibilità della domanda e accoglieva,
invece, l’eccezione di prescrizione, non essendo stata inviata ai
convenuti la missiva del 21 ottobre 2003; rigettava pertanto la
domanda con condanna dell’attrice alle spese di lite.
Ric. 2011 n. 24808
-2-

udito l’Avvocato ROMANO CORSINOVI;

Avverso tale decisione la Petrullo proponeva appello, cui resisteva la
Groupama Assicurazioni S.p.a (già Gan Italia S.p.a.), eccependo, tra
l’altro, l’inammissibilità dell’appello e/o la giuridica inesistenza
dell’impugnazione per omessa rituale citazione del litisconsorte
necessario Colombo, atteso che l’atto di appello era stato notificato al

detta parte era rimasta contumace in primo grado.
Il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli, con sentenza del
9 marzo 2011, dichiarava l’inammissibilità dell’appello e condannava
l’appellante alle spese, non essendo stata l’impugnazione ritualmente
notificata personalmente al convenuto contumace in primo grado ed
essendo stata, invece, notificata ad un procuratore non avente alcun
tipo di relazione o collegamento con l’appellato sicché tale notifica
doveva ritenersi del tutto inesistente.
Avverso la sentenza della Corte di merito la Petrullo ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si lamenta “omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (360, n.5 c.p.c.) per aver omesso di rilevare che l’atto di
citazione in appello era stato ritualmente notificato”.
Sostiene la ricorrente che il Tribunale non avrebbe rilevato che l’atto di
citazione in appello era stato notificato in data 29 settembre 2006 al
convenuto Colombo anche nella sua residenza, oltre che presso lo
studio del difensore della società assicuratrice. La notifica era in atti,
risultando – dal frontespizio del fascicolo di parte relativo al grado di
appello – la produzione, tra l’altro, dell’originale dell’atto di citazione,
avvenuta in data 5 ottobre 2006, e tale atto di citazione non poteva che
Ric. 2011 n. 24808
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predetto al domicilio eletto presso lo studio di un avvocato laddove

essere l’atto d’appello, in quanto la prima udienza in esso indicata per il
gennaio 2007 era antecedente all’udienza del 15 gennaio 2007 in cui il
Giudice aveva comunque disposto la rinnovazione della citazione,
effettuata il 12 dicembre 2007 e depositata il 17 dicembre 2007.
1.1. Osserva la Corte che, al di là della rubrica del motivo, quello di cui

revocatorio, non suscettibile di essere dedotto in sede di legittimità
sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione come nel caso di specie – ma da rimuovere con lo specifico rimedio di
cui all’art.395 c.p.c. (arg. ex Cass. 24 agosto 2000, n. 11056 in relazione
all’affermazione della sentenza di appello circa l’avvenuta notificazione
della sentenza di primo grado al procuratore costituito in contrasto
con le risultanze degli atti processuali).
1.2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
2. Non vi é luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di
legittimità nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto
attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Su rema. di Cassazione, il 29 ennaio 2015.

la ricorrente si duole non è un vizio motivazionale bensì un vizio

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