Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10256 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10256 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

spese

SENTENZA
R.G.N. 7593/2008

sul ricorso 7593-2008 proposto da:
MIN SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

R.G.N. 11618/2008
Cron. 2

PORTOGHESI 12, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO ReP • `/‘
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente 2014
714

contro

FONDIARIA SPA , BARIBBI FRANCO;
– intimati –

sul ricorso 11618-2008 proposto da:
FONDIARIA SAI SPA (gia’ FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA)

1

Data pubblicazione: 12/05/2014

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Cd. 19/03/2014
PU

00818570012, in persona del Dirigente procuratore
Dott. MARCO FROLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato
MORGANTI DAVID, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso e ricorso

– ricorrenti contro

MIN SVIL ECONOMICO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente nonchè contro

BARIBBI FRANCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 264/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/01/2007 R.G.N. 9657/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato DAVID MORGANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha conclus per
l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso
principale, assorbito quello incidentale.

2

incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.La Corte di appello di

Roma, con sentenza n.264 del 22

gennaio 2007, non notificata, definitivamente pronunciando
sull’appello principale proposto dalla FONDIARIA assicurazioni
spa e sullo appello incidentale proposto dal MINISTERO DELLE

ATTIVITA’ PRODUTTIVE poi divenuto MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, avverso la sentenza del tribunale di ROMA 29153 del
2001 depositata il 30 luglio 2001, ha respinto l’appello
principale dell’assicuratrice e quello incidentale del
MINISTERO ed ha confermato la sentenza del tribunale,
compensando tra le parti le spese di lite.
LA SENTENZA di appello è stata emessa nella contumacia di
BARIBBI

FRANCO quale litisconsorte processuale verso la

FONDIARIA che ne aveva chiesto la condanna

ad esserne

manlevata.
La sentenza del tribunale, confermata, revocava il decreto
ingiuntivo opposto, ma riconosceva che la somma
complessivamente garantita e di cui il MINISTERO è CREDITORE
garantito dall’ingiunto opponente è per 6200 milioni di lire
con interessi legali a decorrere dal 13 giugno 1977 data di
ricezione della raccomandata di messa in mora, il tribunale
riconosceva inoltre il diritto della FONDIARIA ad essere
manlevata dal detto BARIBBI.
2. CONTRO la decisione di appello ha proposto ricorso il
MINISTERO DELLO SVLILUPPO ECONOMICO avente causa dai
precedenti

MINISTERI

interessati

3

dalla

erogazione

dei

4

contributi industriali nelle zone terremotate del mezzogiorno,
proponendo tre motivi di censura e relativi quesiti.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre
motivi la FONDIARIA SPA già SOCIETA’ ASSICURATRICE
INDUSTRIALE.

ricorso principale e quello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

3.1 ricorsi sono stati previamente riuniti riguardando una
medesima sentenza ed una fattispecie complessa in relazione
alle ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo che è stato
revocato ma con accertamento della posta creditoria della
PARTE PUBBLICA e della manleva verso la parte che assume la
garanzia del credito a prima richiesta e senza eccezioni.
La CORTE con ordinanza ha chiesto alle parti ricorrenti di
produrre la prova delle notifiche al BARIBBI e tale
adempimento risulta verificato.
PER CHIAREZZA ESPOSITIVA SI OFFRE UNA SINTESI DEI MOTIVI DEL
RICORSO PRINCIPALE E DI QUELLO INCIDENTALE ED A SEGUIRE, NEL
PARAGRAFO 4, SI SPIEGHERANNO LE RAGIONI DEL RIGETTO DI
ENTRAMBI I RICORSI.
3.1.SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE DEL MINISTERO
DELLO SVOLUPPO ECONOMICO.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce “insufficiente motivazione su di un
punto decisivo della controversia in relazione allo art.360
comma primo numero 5 del codice di procedura civile”. SEGUONO

4

Non ha svolto difese il BARIBBI, cui sono stati notificati il

varie pagine di annotazioni critiche sulle vicende processuali
relative alla mancata acquisizione di produzione documentale
da parte della AVVOCATURA nel corso del procedimento di primo
grado e sulla motivazione data dalla CORTE DI APPELLO nello
esame della seconda parte del primo motivo di appello che

del giudice di primo grado in relazione ai documenti che si
assumevano depositati a seguito di concessione di termini.
IL QUESITO sul fatto controverso non viene formulato, se non
con la conclusione finale secondo cui la doglianza non
esaminata dalla CORTE riguardava sia il capo della sentenza
di primo grado con il quale era stato confermato il
provvedimento di stralcio del 22 settembre 1999, sia il capo
della sentenza con la quale era stata respinta la richiesta
della reiterazione delle ricerche da parte della cancelleria
del tribunale in relazione a documenti che la parte assume di
aver depositato.
NEL SECONDO MOTIVO SI DEDUCE COME ERROR IN IUDICANDO AI SENSI
DELLO ART.112 C.P.C. lo omesso esame della seconda parte del
primo motivo di appello, e viene formulato il seguente quesito
di diritto:
“se nel caso di specie, considerato che nella seconda parte
del primo motivo di appello si era evidenziato che la
statuizione impugnata, nella parte in cui aveva considerato la
annotazione contenuta nella seconda parte della copertina del
fascicolo di ufficio insufficiente per l’accoglimento della

5

reiterava la richiesta di ricerche da parte della cancelleria

richiesta di effettuazione di ricerche da parte della
cancelleria

del

tribunale

ovvero per

ricostruzione del fascicolo,

consentire

la

era motivata in modo

insufficiente per lo accoglimento della richiesta di
attuazione di ricerche, poiché non aveva considerato che era

deposito del documenti effettuato dalle parti, che dal punto
di vista cronologico seguiva il primo deposito effettuato dal
MINISTERO e di cui era stato disposto lo stralcio

e precedeva

il deposito di documenti fatto dalla parte opponente e che lo
stesso giudice in un primo momento aveva ritenuto la stessa
senza dubbio probante, invitando la propria cancelleria ad
effettuare ricerche, la Corte di appello essendosi limitata ad
affermare che non vi era possibilità di accogliere la
richiesta di effettuazione di ricerche da parte della
cancelleria del tribunale ovvero di consentire la
ricostruzione del fascicolo di documenti depositato il 31
marzo 2000 per non esservi prova alcuna della effettuazione
dello stesso nel rispetto di quanto previsto dallo art.112 del
codice di procedura civile, che impone al giudice di
pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle
parti e in appello sui motivi dedotti a sostegno dello stesso,
se si sia o meno esattamente pronunciata sulla doglianza che
era stata proposta alla sua cognizione:” NB.le sottolineature
sono del relatore, per fini di migliore comprensione del
complesso periodare.

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4

stata fatta esattamente nello spazio in cui andava annotato il

NEL TERZO MOTIVO, erroneamente indicato come secondo, si
deduce infine, ma come vizio motivazionale, una omessa
pronuncia su punto fondamentale, costituito dalla

valenza

della annotazione contenuta nella seconda pagina della
copertina del fascicolo, tenuto conto degli altri elementi che

istruttore in prima battuta.
Qui manca ogni quesito di fatto o di diritto posto che la
questione è di diritto in ordine alla valenza della
annotazione che è priva delle certificazione del cancelliere.
3.2. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE.
Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la
violazione degli artt.1944,1945,1952 e 1957 c.c. con
particolare riguardo alla clausola 5 del contratto che viene
riprodotta a prescindere dalle altre clausole.
IL QUESITO A FF 26 è nei seguenti termini

“DICA La Corte se,

perché vi sia presenza di un contratto atipico autonomo di
garanzia è necessario che le parti abbiano inteso derogare
all’art.1945 del codice civile e dunque alla facoltà del
garante di opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, risultando viceversa irrilevante che nel contratto
sia previsto che il garante possa effettuare il pagamento
senza necessità di preventivo consenso da parte del debitore”
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando e contestuale
vizio di motivazione su fatto decisivo in relazione alla
interpretazione dello art.32 della legge 14 maggio 1981 n.219.

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emergevano dagli atti stessi e di quanto ritenuto dal giudice

IL

QUESITO di diritto a ff 30 recita:

“DICA la Corte se ai

219 del 1981 la concessione

sensi dell’art.32 della legge

delle agevolazioni è collegata alla realizzazione di impianti
industriali nelle regioni della BASILICATA E DELLA Campania
nel rispetto nei termini indicati nella domanda e se la

contestualmente alla concessione del contributo ha come
oggetto l’eventuale adempimento dell’obbligo di destinazione
delle agevolazioni previsto dalla norma menzionata”.
Nel terzo motivo si deduce error in iudicando per la
violazione degli artt. 1362,1369 e 1371 c.c in relazione allo
art.360 n.3 c.p.c., e si pone alle pag 32 e 33 il seguente
quesito:

“DICA LA Corte se nella valutazione del contenuto

degli obblighi derivanti da un contratto il giudice di merito
deve ai sensi dell’art.1362 c.c. far riferimento alla comune
volontà delle parti, al sensi dello art.1369 del codice civile
alla natura ed allo oggetto del contratto ed ai sensi dello
art. 1371 c.c. allo equo contemperamento degli interessi fra
le parti, se il riferimento espresso a tali criteri appare
vieppiù necessario qualora essi siano stati espressamente
invocati da una delle parti e se siano state dedotte
analitiche eccezioni circa 11 contenuto degli obblighi
derivanti dal contratto”
4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
4.1.DEL RICORSO PRINCIPALE DEL MINISTERO

8

garanzia prestata al beneficiario delle suddette agevolazioni,

Il PRIMO MOTIVO del ricorso deduce insufficiente motivazione
nel punto in cui la Corte di appello condivide la decisione
del giudice di primo grado che per due volte non ha ritenuto
rituale il deposito dei documenti da parte dell’Avvocatura
dello Stato, una prima volta disponendo lo stralcio con

la documentazione successivamente alla costituzione in
giudizio ma prima della concessione dei termini di cui allo
art.184 c.p.c. nel testo vigente, anteriore alla novellazione
del 2005, ed una seconda volta era stato escluso come fatto
processuale il successivo deposito della documentazione per
essere inidonea come prova del deposito la annotazione priva
di sottoscrizione apposta sul retro della copertina del
fascicolo in data 31 marzo 2000, con la conseguenza che
nessuna documentazione era ritualmente depositata in occasione
della concessione del doppio termine di cui allo art.184
c.p.c. la cui scadenza era del 20 luglio 2000. INOLTRE la
mancanza di un indice dettagliato dei documenti non ne
consentiva neppure la specifica individuazione e la stessa
rilevanza ai fini difensivi.
Il motivo nella sua formulazione non risulta conforme alla
regola processuale indicata nell’art.366 bis del codice di
rito, sul rilievo che non risulta formulato un chiaro quesito
di fatto da cui desumere la insufficiente motivazione sul
punto controverso della esistenza o meno di un rituale
deposito. VEDI sul punto la recente sentenza della III sezione

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ordinanza del 22 settembre 1999, per essere stata depositata

civile n.5243 del 6 marzo 2014 che si allinea ai dicta delle
SU CIVILI N.20603 DEL 2007.
Si aggiunge come ulteriore profilo di inammissibilità, il
rilievo che non essendo consentito alla Corte, per il vizio
della motivazione, lo accesso agli atti, il ricorso risulta

non essendo stati indicati o riprodotti gli atti e documenti
da cui desumersi la lesione di un diritto della difesa in
relazione al vizio dedotto. Il MINISTERO è infatti parte
vittoriosa ancorché il credito richiesto sia stato ridotto, ma
su tale punto nessuna censura risulta specificata.
NEL SECONDO MOTIVO, che deduce error in iudicando ai sensi
dello art.112 c.p.c. il momento di sintesi è sempre riferito
alla ordinanza di stralcio ed alla mancata ricostruzione del
fascicolo che si assume depositato il 30 marzo 2000 e che si
assume essere stato smarrito nella cancelleria del tribunale.
IL MOTIVO che propone il quesito un termini di omessa
pronuncia, come error in procedendo, risulta inammissibile in
quanto non è congruo rispetto alla chiara ratio decidendi
espressa dalla Corte di appello nel punto in cui esamina il
primo motivo dell’appello incidentale proposto dalla
AVVOCATURA, e lo ritiene giuridicamente inaccoglibile sul
rilievo che il primo deposito ed il successivo smarrimento non
hanno dato luogo ad atti di acquisizione e deposito rituale
della documentazione, per un difetto di attività e quindi di
diligenza riferibile alla stessa Avvocatura e non già allo

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1/1

inammissibile ai sensi degli artt. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c.

ufficio del giudice o alla cancelleria del tribunale. PERTANTO
nessuna lesione della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato risulta verificato, essendo invece la ratio
decidendi fondata sulla verifica del rispetto delle regole
procedurali che regolano i tempi ed i modi del deposito degli

NEL TERZO MOTIVO

-erroneamente indicato come secondo- si

deduce ancora un vizio di motivazione, omessa sul punto
decisivo costituito dalla annotazione sulla copertina
contenuta nella seconda pagina del fascicolo dei documenti
asseritamene depositato.
Qui manca il quesito di fatto, e la censura non attiene ad una
omessa motivazione, ma ad un errore di diritto, posto che una
annotazione senza la firma del cancelliere è un atto privo di
rilievo giuridico, non potendosi stabilire, in relazione alla
mancata certificazione, l’origine e la imputabilità della
annotazione al cancelliere o alla iniziativa di un terzo.
INOLTRE la motivazione è stata data,
ed esclude la responsabilità dell’ufficio.
IN CONCLUSIONE

il ricorso risulta inammissibile per la

incongruità dei quesiti e dei vizi motivazionali, in relazione
al decisum, e nessuna violazione dei diritti della difesa
risulta verificata.
B. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DELLO ASSICURATORE.

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atti processuali.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce la questione della qualificazione
giuridica del contratto autonomo di garanzia e delle sue
clausole, tra cui la clausola 5 che viene riprodotta per
esteso, senza però indicare le altre clausole contrattuali e
riprodurre il testo del contratto, così impedendo a questa

che si deduce un error in iudicando e di interpretazione delle
volontà delle parti e della funzione della garanzia.
IL QUESITO già sopra riprodotto in sintesi richiede alla CORTE
una terza valutazione di merito in ordine alle ragioni che
hanno indotto i giudici del merito a configurare come
contratto atipico ed autonomo,ma di garanzia rinforzata per la
parte pubblica, in relazione all’ingente finanziamento che
veniva concesso, e dunque alla garanzie richieste
all’assicuratore che garantiva una società poco tempo dopo la
realizzazione degli impianti ebbe a fallire, pur avendo
incassato i contributi.
La inammissibilità del motivo è ai sensi degli artt.366 bis e
369 n.4 c.p.c. in quanto il quesito è formulato in termini
astratti e non riproducendo il contratto nel suo intero
contesto, impedisce alla CORTE di rapportare la fattispecie
concreta già esaminata analiticamente dai giudici del
merito, al momento di sintesi in ordine al quale la
qualificazione giuridica è stata determinata, considerando, si
ripete, lo elemento causale e funzionale della garanzia
pretesa dallo STATO, erogatore di contributi a fondo perduto,

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CORTE la valutazione della integralità del contenuto, posto

ma a sua volta garantito da una seria assicurazione. (v. sul
punto: Cass. 10.1.2012 n.65; Cass. 14 febbraio 2007 n.3257).
NEL SECONDO MOTIVO si introduce il tema del collegamento tra
la legge speciale che regola la concessione delle agevolazioni
e la garanzia prestata dallo assicuratore al beneficiario

rimasto contumace, era lo amministratore.
Il quesito introduce inammissibilmente un tema nuovo, non
aderente alla situazione negozialmente garantita
dall’assicuratore e pretende di modificare la fattispecie di
riferimento con una interpretazione suggestiva dello art.32
della legge speciale,che non interferisce sulla efficacia e
sul contenuto della polizza, né rende inefficace la clausola
di favore per il MINISTERO erogatore, allorché si accerti
l’inadempimento dell’imprenditore fallito.
NEL TERZO motivo si deduce come error in iudicando la
violazione degli artt. 1362,1369 e 1371 c.c. sempre in
relazione al contenuto del contratto, che non è riprodotto,
onde il quesito di diritto, proposto nuovamente in forma
astratta di disputa teorico dottrinale, risulta nuovo rispetto
alle stesse conclusioni svolte in appello e non conferente o
congruo rispetto alla qualificazione della garanzia autonoma,
correttamente data e motivata dai giudici del merito.
IN CONCLUSIONE entrambi i ricorsi risultano inammissibili.
La reciproca soccombenza e la peculiarità delle questioni
esaminate giustifica inoltre la compensazione delle spese.

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4

delle contribuzioni, la società fallita di cui il BARIBBI,

P.Q.M.

LA corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, e

compensa tra le parti costituite le spese di lite.

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