Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10256 del 02/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10256 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 5118-2011 proposto da:
SOCIETA’ COOP. SICEM A R.L. 01259190831 in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.
BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato PULSONI FABIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAJNO MASSIMO, giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

<912,3 Data pubblicazione: 02/05/2013 avverso la sentenza n. 268/02/2009 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO - Sezione Staccata di MESSINA del 25.6.09, depositatail29/12/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera eli consiglio del 27/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. AN -FONFIA-0 udito per la ricorrente l'Avvocato Massimo INno che insiste per raccoglimento del ricorso. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE FIMIANI che si riporta alla relazione scritta. rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta: << La società Coop. Si.Ce.M a r.1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingendo l'appello contro la sentenza di primo grado, ha confermato - per quanto qui interessa - la ripresa a tassazione dell'importo di E 161.974,83 dedotto dalla contribuente come perdite su crediti, in quanto oggetto di crediti che erano stati rinunciati dalla contribuente stessa per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori. Il ricorso si articola su due motivi. Con il primo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell'articolo 66, terzo comma, d.p.r. 917/86 (oggi 101, quinto comma, Tuir) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa escludendo la deducibilità di crediti ai quali il contribuente abbia rinunciato non per "la certezza della irrecuperabilità dei crediti" ma per "la convenienza economica di mantenere buoni rapporti con le società debitrici in vista di future occasioni di commesse di lavori" (pag. 3 della sentenza gravata). La censura è fondata, perché la statuizione ora riportata contrasta con il principio, affermato da questa Corte nella sentenza 23863/07, "che la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché, come innanzi rilevato, il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa; e che, come già osservato da questa sezione nella decisione n. 10802 del 24 luglio 2002, l'imprenditore, in base a "considerazioni di strategia generale", può legittimamente compiere "operazioni di per se Ric. 2011 n. 05118 sez. MT - ud. 27-02-2013 -2- COSENTINO; stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti"." Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2967 cc (art. 360 n. 3 cpc) e il difetto di illogicità della motivazione (art. 360 n. 5 cpc) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa rigettando il gravame della contribuente nonostante che l'Ufficio avesse omesso di produrre in giudizio il processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso di accertamento. Il motivo appare inammissibile perché parte dell'Ufficio, del processo verbale di constatazione), non trattata nella sentenza gravata e che in ricorso non si dichiara essere stata sollevata nelle difese di merito della contribuente; questione, peraltro, irrilevante ai fini della decisione della Commissione Tributaria Regionale, la quale poggia su un accertamento del fatto extraprocessuale (che la contribuente abbia portato in deduzione perdite su crediti per € 161.974,83 e che tali perdite corrispondano a rinunce a crediti effettuate dalla contribuente senza aver proceduto a tentativi di escussione, per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori) non censurato in questa sede. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio con l'accoglimento del primo motivo di ricorso, il rigetto del secondo e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché si attenga al principio di diritto secondo cui le rinunce ai crediti, ove documentate con certezza e precisione, sono deducibili ai sensi dell'articolo 101, quinto comma (già 66 terzo comma) TUIR anche quando dipendano non dall'assoluta irrecuperabilità del credito, bensì da scelte imprenditoriali inserite in una complessiva strategia aziendale rispondente a criteri di ragionevolezza ed economicità..» che l'Agenzia delle entrate è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che non sono state depositate memorie difensive. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perché si attenga al principio di diritto sopra enunciato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra Ric. 2011 n. 05118 sez. MT - ud. 27-02-2013 -3- introduce in sede di legittimità una questione nuova (quella della produzione in giudizio, da composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2013.

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