Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10255 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati IACOVINO VINCENZO, DI PARDO SALVATORE, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata

il 16/04/2008 R.G.N. 116/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.N. otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che, con la sentenza qui impugnata, osservava che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con cinque motivi.

Resiste con controricorso il M.. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, con i primi due motivi, la violazione della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6. Aggiunge, con gli altri motivi, che la Corte di merito ha omesso di pronunciare, o comunque di motivare, in ordine all’eccezione con cui la P.A. aveva dedotto di avere versato i contributi in base alle specifiche istruzioni dell’INPDAP, sì che tale versamento, ai sensi dell’art. 1189 c.c., aveva avuto efficacia pienamente liberatoria; deduce, altresì, che la sospensione dell’obbligo di versamento dei contributi non poteva estendersi alla fase della trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota spettante al dipendente.

2. Le censure relative alla inapplicabilità della O.P.C.M. sono fondate (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: “L’art. 7, comma 1, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti” (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. Va ribadita altresì l’inconferenza del richiamo operato dalla difesa del resistente alla disposizione di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4 bis, convertito in L. n. 2 del 2009, dato che la suddetta disposizione si riferisce testualmente solo a “soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003”, ovvero solo a determinati soggetti individuati con provvedimenti che riguardano, peraltro, unicamente la sospensione dei termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria.

4. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda;

compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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