Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10253 del 29/05/2020
Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 29/05/2020), n.10253
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14105-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in ora d Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SICILCONAD MERCURIO SCARL, G.N., elettivamente
domiciliati ROMA, VIA DELL’ELETRONICA 20, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato SALVATORE SAMMARTINO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 59/201 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,
depositata il 11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei
04/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con memoria depositata in data 20.1.2020 la società Sicilconad Mercurio, società cooperativa e G.N. hanno dato atto dell’intervenuta definizione della lite del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento del condono.
Dalla documentazione allegata alla suddetta memoria è provato che il contribuente ha corrisposto la somma di Euro 20.772,00 depositando le ricevute di pagamento.
Va rilevato che il richiamato D.L.n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, prevede che l’eventuale diniego della definizione vada notificato entro il 31.7.2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali e che nè la società nè G.N. hanno ricevuto alcun provvedimento di diniego entro il termine previsto dalla legge.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per l’intervenuta cessazione della materia del contendere Le spese di lite dell’intero giudizio vanno compensate come per legge.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 29 maggio 2020