Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10253 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10253 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 22989-2012 proposto da:
MARINO

LORENZO

MRNLNZ68H18L424U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO GELERA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SERGIO VIDA giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MIAN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
TEULADA 52, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
SCARPA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE

1

Data pubblicazione: 20/05/2015

PULLANO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
ITALFONDIARIO SPA,

in persona del procuratore

speciale Dott. FERRARA GIANFRANCO, nella qualità di
procuratrice della BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA ,

VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
MALIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO
TARTAGLIA giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA FVG SPA , CONDOMINIO VIA GALILEI 11/13
TRIESTE ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 966/2012 del TRIBUNALE di
TRIESTE, depositata il 03/09/2012, RR.GG.NN.
2664/2010 e 2714/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato ROBERTO TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

R.G. 22989\ 2012

< 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Marino Lorenzo si rese aggiudicatario di un lotto in sede di esecuzione forzata ricorso ex art. 591 ter c.p.c. la revoca del provvedimento di aggiudicazione; rigettata l'istanza da parte del giudice dell'esecuzione, sia il creditore procedente che il debitore esecutato proposero separate opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento di rigetto, accolte previa riunione. In particolare, il Tribunale di Trieste, con la sentenza n. 996 del 2012 qui impugnata, revocava il provvedimento di aggiudicazione ed il decreto di trasferimento della quota di 1 \ 2 della nuda proprietà di un appartamento, acquistata dal Marino, per manifesta ingiustizia del prezzo di vendita, perché il prezzo di aggiudicazione era stato determinato sulla base della stima del bene originariamente sottoposto ad esecuzione, pari alla nuda proprietà di un mezzo di un appartamento, e non era stato successivamente aggiornato tenendo conto del mutamento delle circostanze di fatto, e del conseguente incremento di valore del bene esecutato, a seguito della morte degli usufruttuari e del consolidamento in capo al Mian, debitore esecutato, dell'intera proprietà della sua quota. Lorenzo Marino propone ricorso ex art. 111, 7 0 comma. Cost., articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 996 del 2012, emessa dal Tribunale di Trieste il 3.9.2012, non • notificata, avente ad oggetto una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei confronti di Banca Popolare Friuladria s.p.a., Mian Paolo, Condominio di via Galilei 1113 in Trieste, Equitalia FGV s.p.a. Resistono il Mian e l'Italfondiario s.p.a., quale procuratore della Banca Popolare Friuladria s.p.a., con controricorso. 3 immobiliare nei confronti di Paolo Mian; il creditore procedente chiese al g.e. , con MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'aggiudicatario Marino contesta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, laddove essa non revoca in dubbio la congruità vendita ex art. 586 c.p.c. siano necessarie interferenze illecite nella vendita, essendo sufficiente la mera incongruità del prezzo e giudica il prezzo di aggiudicazione incongruo laddove non si è tenuto conto che, essendo stata posta in vendita la nuda proprietà della porzione di immobile di proprietà del Mian, l'aggiudicatario abbia in realtà acquistato la piena proprietà della metà di immobile oggetto dell'aggiudicazione, essendo deceduti nel frattempo gli usufruttuari. Il ricorrente osserva che il giudice di merito non abbia tenuto conto di un fatto rilevante, ai fini della valutazione di congruità, ovvero che l'altra metà dell'appartamento sia stata venduta dopo vari ribassi e quasi in contemporanea a 31.000,00 euro, ovvero ad un importo di poco superiore a quello di 29.000,00 euro della quota del Mian, come già dedotto dalle parti e sottoposto all'attenzione del giudice nel giudizio di merito. Con il secondo motivo di ricorso ( o la seconda parte del primo motivo, non dotata di numerazione autonoma ma alla quale il ricorrente dedica comunque una autonoma trattazione), il ricorrente si duole della apparenza della motivazione laddove il giudice non spiega per quale motivo il valore di aggiudicazione si sarebbe dovuto attestare su un importo del 20 o 25 % superiore a quello raggiunto e non spiega perché una differenza di prezzo del 25% dovrebbe essere ritenuta notevole ai sensi dell'art. 586 c.p.c. , essendo peraltro la differenza effettiva soltanto dell'ordine del 20% Il ricorrente continua sostenendo che il giudice non abbia individuato in motivazione alcun evento sopravvenuto o circostanza prima non nota in base alla quale ritenere il prezzo di gran lunga inferiore a quello giusto. Infine, rileva che il giudice abbia ritenuto di seguire l'isolato indirizzo giurisprudenziale ( costituito da Cass. n. 6269 del 2003) secondo il quale la sospensione della vendita può 4 dei valori indicati originariamente nella perizia di stima, non ritiene che per sospendere la essere disposta anche al di fuori da interferenze illecite sulla vendita stessa e contesta l'ammontare della condanna alle spese di lite, ritenuto eccessivo. Preliminarmente va detto che queste ultime due contestazioni non possono essere prese autonomamente in considerazione, non essendo stato proposto un motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione dell'art. 586 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., quindi sotto il profilo della violazione di legge, né un motivo di ricorso giudice di merito delle norme sulla liquidazione delle spese processuali. Le censure rivolte avverso la motivazione possono invece essere esaminate congiuntamente in quanto connesse e sono infondate. La motivazione della sentenza impugnata non appare infatti né complessivamente incoerente né meramente apparente : essa ha ritenuto di bloccare una aggiudicazione già avvenuta, in favore del Marino, che si fondava su una perizia di stima in sè corretta ed esente da vizi in cui era stato determinato il valore del bene posto in vendita considerando che si trattava della nuda proprietà del 50% di un appartamento, in considerazione di un fatto rilevante e sopravvenuto rispetto alla redazione della perizia e alla determinazione del prezzo di vendita, idoneo a modificare in maniera significativa il valore del bene, verificatosi dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita e consistente nella morte, a breve distanza l'uno dall'altro, di entrambi gli usufruttuari del bene. A seguito di ciò, si era andata a consolidare ex lege in capo al debitore esecutato, e si sarebbe trasferita in capo all'aggiudicatario, non più la nuda proprietà del 50% di un immobile, ma la proprietà piena, per quanto limitata al 50%. Non tenere conto quanto meno nella determinazione del prezzo base d'asta di una variazione delle circostanze di fatto idonea a determinare il trasferimento non più di un diritto reale parziario ma della piena proprietà su una quota dell'immobile , con inevitabile consequenziale variazione del valore del bene sottoposto ad espropriazione forzata avrebbe comportato, per il giudice dell'opposizione, la violazione della esigenza di interesse generale per cui la vendita forzata deve tendere a realizzare un prezzo congruo, per soddisfare i contrapposti interessi del creditore ed anche del debitore esecutato (che infatti hanno proposto autonome ma sostanzialmente coincidenti 5 avente a specifico oggetto la contestazione della corretta applicazione da parte del opposizioni agli atti esecutivi avverso il provvedimento di diniego della sospensione della vendita emesso dal g.e.). Il tribunale adito ha ritenuto, con motivazione esente da vizi, di accogliere l'opposizione agli atti esecutivi e ha revocato il decreto di aggiudicazione per consentire alla procedura esecutiva di ripartire da una perizia di stima aggiornata alla nuova situazione determinatasi, che desse maggiori garanzie alle parti coinvolte che il procedimento di A ciò si aggiunga che la motivazione non appare mancante né contraddittoria neppure laddove il tribunale non ha ritenuto rilevante il fatto dedotto dal ricorrente, ovvero che l'altro 50% dell'appartamento fosse stato venduto ad un prezzo di poco superiore, perché in quel caso erano intervenuti molteplici ribassi : ovvero, correttamente non ha ritenuto rilevante una circostanza esterna alla esecuzione forzata in corso e neppure omogenea con la situazione sottoposta al suo esame, in quanto partiva da presupposti di fatto diversi. La motivazione appare esente da vizi anche laddove ha escluso che l'esistenza, accertata in giudizio di interferenze di tipo illecito sia un presupposto necessario per l'operatività del potere di cui all'art. 586 c.p.c. , per la mancanza di un qualsiasi riferimento letterale in tal senso all'interno della norma stessa. La sentenza impugnata correttamente valorizza soltanto come circostanza storica relativa alla origine della norma il fatto che l'art. 586 c.p.c. sia stato modificato e reso più incisivo, con la previsione di un potere sospensivo dell'esecuzione in capo al g.e., dall'art. 19 bis della legge n. 203 del 1991, dettata per il contrasto della criminalità organizzata. vendita forzata potesse tendere a raggiungere il massimo risultato conseguibile. In definitiva, l'eventualità che si verifichino interferenze illecite è una ipotesi particolare che viene ad aggiungersi ad un'altra serie di ipotesi a fronte delle quali legittimamente il giudice dell'esecuzione può esercitare il potere speciale, conferitogli dall'art. 586 c.p.c., di sospendere la vendita. E' un potere discrezionale che meglio consente al g.e. di controllare che le modalità della vendita siano regolari e conformi con i suoi principi guida fino al momento immediatamente precedente il compimento dell'atto finale ed irreversibile della fase di liquidazione, costituito dal decreto di trasferimento, esercitabile qualora egli si avveda che il valore al quale si sta vendendo il bene è significativamente 6 u3- inferiore a quello effettivo, sia per un errore di stima iniziale, sia perché esso risulti inadeguato per circostanze sopravvenute, sia perché il giudice avverta il materializzarsi di circostanze che abbiano impedito alla vendita di svolgersi regolarmente al fine di far conseguire il miglior ricavato possibile. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dai controricorrenti, che liquida in euro 4.400,00 ciascuno, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 15 dicembre 2014 Il Consigliere estensore Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

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