Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10253 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 19/04/2021), n.10253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17619/2016 proposto da:

M.M.L., M.G., V.A., elettivamente

domiciliati in Roma, piazza Capranica n. 78, presso lo studio

dell’avvocato Mazzetti Federico, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Bongiorno Gallegra Antonino, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Deutsche Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza del Popolo n. 18,

presso lo studio dell’avvocato Arossa Fabrizio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Castellani Enrico, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

P.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 774/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Le signore M.M.L., M.G. e V.A. convenivano in giudizio la Deutshe Bank (d’ora in avanti “Banca”), esponendo di avere effettuato investimenti di denaro proposti dal signor P.B., che conoscevano come funzionario della Banca, consegnandogli la somma di Euro 70481,90 mediante assegni bancari; successivamente, avevano saputo che il P. era stato licenziato dalla Banca che aveva declinato ogni responsabilità per le operazioni compiute. Tanto premesso, chiedevano, in via principale, di dichiarare che tale operazione era riferibile direttamente alla Banca e di condannarla, in via solidale o disgiunta con il P., alla restituzione del predetto importo; in subordine, di dichiarare che il P. aveva contrattato quale rappresentante apparente della Banca, alla quale l’operazione era riconducibile; in ulteriore subordine, di giudicare i convenuti responsabili, in via solidale o disgiunta, a norma dell’art. 2049 c.c., e di condannarli al risarcimento del danno nella stessa misura; in via ulteriormente subordinata, di giudicare responsabili e condannare, in via solidale o disgiunta, il P. in via diretta e la Banca per la mancata adozione delle cautele idonee ad impedire l’evento, a norma dell’art. 2043 c.c.

2.- Il Tribunale di Chiavari accoglieva la domanda delle attrici, a norma dell’art. 2049 c.c., e condannava la Banca a corrispondere il suindicato importo, dando rilievo alla sentenza del Tribunale penale della stessa città, n. 532 del 2008, che aveva condannato il signor P. per truffa aggravata verso numerose persone, tra le quali le attrici, e agli elementi probatori emersi anche in quella sede che confermavano la versione dei fatti esposti nell’atto di citazione e, in particolare, la consegna al P. del denaro e degli assegni avvenuta nei locali della Banca (il verbale di interrogatorio reso al P.M. dal P. e da altre persone, gli atti di indagine della Guardia di Finanza di Chiavari, le testimonianze, la mancata risposta del P. all’interrogatorio formale, ecc.); il Tribunale accoglieva la domanda di garanzia proposta dalla Banca verso il P..

3.- In accoglimento del gravame della Banca, la Corte di appello di Genova, con sentenza del 10 giugno 2015, rigettava le domande ritenendole non provate quanto ai fatti costitutivi e, in particolare, alla prova della consegna degli assegni e del versamento del denaro al P..

4.- Avverso questa sentenza le originarie attrici hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, resistiti dalla Deutshe Bank. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- A sostegno del primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 329 c.p.c., le ricorrenti sostengono che la Banca, deducendo in appello la violazione dell’art. 2049 c.c., aveva ritenuto erroneamente che su tale titolo di responsabilità si fondasse la propria soccombenza in relazione alla decisione di accoglimento resa dal primo giudice, con la conseguenza che la sentenza del Tribunale di Chiavari sarebbe passata in giudicato sul capo condannatorio, non censurato in appello, fondato sull’art. 1834 c.c., essendo il P. rappresentante apparente della Banca tenuta, dunque, in via diretta alla “restituzione” delle somme di cui era depositaria.

1.1.- Il motivo è infondato. Il Tribunale aveva dichiarato la responsabilità della Banca ex art. 2049 c.c., argomentando nel senso della sufficienza dell’esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria con l’esercizio delle mansioni del dipendente che aveva reso possibile o comunque agevolato il compimento dell’illecito. Il motivo in esame si basa, dunque, su un presupposto errato, non essendosi formato alcun giudicato favorevole alle ricorrenti per effetto della sentenza del Tribunale che è stata riformata dalla Corte territoriale in accoglimento del pertinente motivo di gravame che aveva aggredito la ratio decidendi fondata sull’art. 2049 c.c.

2.- Il secondo e quarto motivo denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di condanna del P. alla restituzione delle somme illegittimamente percette e al risarcimento del danno subito per avere confidato senza colpa nel fatto che il P. avesse il potere di rappresentare la Banca. Il terzo motivo denuncia omessa pronuncia sulla domanda di condanna di entrambi i convenuti per fatto illecito ex art. 2043 c.c., non avendo la Banca posto in essere le cautele idonee ad impedire l’evento dannoso, favorendo l’illecita attività del funzionario infedele.

2.1.- I motivi in esame sono infondati. Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda da intendere come implicitamente rigettata o rigettate (ex plurimis, Cass. n. 452 del 2015). Nella specie, la Corte d’appello ha pronunciato sulle domande delle signore M. e V. rigettandole nel merito, avendo ritenuto insussistente perchè non provato il fatto storico – che è presupposto comune a tutte le domande proposte – della consegna degli assegni e della percezione delle somme da parte del P., a prescindere dalla conformità a diritto di tale implicita statuizione che è censurabile con mezzi diversi da quello proposto ex art. 112 c.p.c.

3.- Con il quinto motivo, che denuncia violazione degli artt. 116 e 214 c.p.c., artt. 2697 e 2702 c.c., le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia sostenuto la irrilevanza nei confronti della Banca del mancato disconoscimento delle ricevute di versamento della somma per cui è causa che, recando il timbro della stessa, sarebbero invece vincolanti per la Banca. Si sostiene, in altri termini, che il riconoscimento della propria firma sulla ricevuta di versamento da parte del funzionario infedele vincolava, in quanto parte del medesimo giudizio, anche la Banca che avrebbe conseguentemente dovuto impugnare il documento con querela di falso.

3.1.- Il motivo è infondato. E’ sufficiente osservare che il riconoscimento della scrittura non poteva che vincolare il suo autore, non la Banca che è terzo rispetto al rapporto sostanziale. A questo proposito, quel che rileva è infatti la terzietà rispetto al rapporto sostanziale (come statuito anche da Cass., sez. un., n. 15169 del 2010), non rispetto al processo.

4.- Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 115,116,232 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’affermata, dalla Corte territoriale, mancanza di prova dei versamenti al funzionario infedele, senza tenere conto del principio di non contestazione, non avendo il signor P. mai contestato le allegazioni delle attrici; senza dare rilievo alla sua mancata risposta all’interrogatorio formale deferitogli e alla sentenza penale di condanna (profili questi ultimi lambiti anche nel quinto motivo) nè alla sottoscrizione delle ricevute di versamento; senza considerare che uno degli assegni riportava la girata del P. e gli altri la girata della signora V.; senza esaminare le risultanze delle indagini svolte nel procedimento penale dal P.M. anche tramite la polizia giudiziaria (gli atti allegati alla memoria del 29 aprile 2010: il verbale di perquisizione presso l’abitazione del P. delle copie delle ricevute rilasciate alle investitrici dei versamenti e dei conteggi da lui eseguiti a dimostrazione dell’incasso delle somme, i verbali degli interrogatori resi in data 16 novembre e 9 ottobre 2004, nei quali egli aveva ammesso i fatti contestatigli, ecc.) e la documentazione relativa all’indagine ispettiva avviata dalla Banca (il cui procuratore speciale in sede di interrogatorio aveva riferito che il P. aveva creato una sorta di banca parallela all’interno della filiale di (OMISSIS); la direzione della Banca era stata informata dal direttore del Banco San Giorgio, già nel 2000, dell’illecita attività del P.; dipendenti della Banca avevano indirizzato alcuni clienti dal P., il quale negoziava gli assegni direttamente presso la filiale di (OMISSIS)). In conclusione, le ricorrenti imputano alla Corte territoriale di avere omesso l’esame di alcuni elementi presuntivi di prova e irragionevolmente svalutato la gravità di altri elementi e comunque omesso di valutarli unitariamente, benchè tutti gravi, precisi e concordanti, che deponevano per la prova piena della consegna degli assegni e del denaro al P. e della responsabilità di entrambi i convenuti.

4.1.- Il motivo è fondato.

4.1.1.- E’ necessario ripercorrere i principali passaggi argomentativi contenuti nella sentenza impugnata:

– ad avviso della Corte territoriale, mancava la prova documentale del versamento al P. della somma rivendicata dalle attrici che non poteva dirsi provato dai moduli bancari recanti anche l’indicazione dell’importo e dei nominativi delle investitrici, avendo la Banca disconosciuto il timbro e le sottoscrizioni presenti sui moduli stessi, non ascrivibili al signor P. nè ad altri soggetti aventi poteri rappresentativi della Banca o comunque identificabili;

– si trattava di scritture aventi valore solo indiziario, liberamente valutabili dal giudice e non vincolanti nei confronti della Banca in quanto provenienti da un terzo, a tal fine non rilevando il mancato disconoscimento da parte del P., nè la sua mancata risposta all’interrogatorio formale o le dichiarazioni da lui rese in altra sede processuale;

– la versione dei fatti riferita dalle attrici non era stata confermata dai testimoni, uno dei quali ( C.G.) non era attendibile; inoltre uno solo degli assegni risultava incassato riportando la girata del P.;

– la sentenza penale di condanna del P. per truffa aggravata non era stata pronunciata in sede dibattimentale e non faceva stato nel giudizio civile nei confronti della Banca per quanto riguardava l’accertamento del fatto e la commissione di esso da parte del P., non essendo la Banca stata citata come responsabile civile nel giudizio penale svoltosi con rito abbreviato;

– dalle risultanze del giudizio penale non potevano trarsi elementi indiziari a favore delle attrici poichè il giudice penale non aveva ricercato i riscontri alle dichiarazioni delle parti ed aveva tratto il proprio convincimento soltanto dalle sommarie informazioni rese al P.M. dalla stessa signora M.M.L. e dal menzionato signor C..

4.1.2.- La Corte territoriale ha esaminato alcuni elementi probatori – non tutti come si vedrà – tra quelli segnalati dalle ricorrenti e ne ha tratto il convincimento della loro intrinseca inadeguatezza ai fini della prova del fatto dirimente della consegna degli assegni al signor P., ritenendo in sostanza che si trattasse di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella formazione di tale convincimento la Corte ha attribuito particolare rilievo alla ritenuta non vincolatività nei confronti della Banca della documentazione concernente i rapporti delle investitici con il P., oltre che del giudicato penale di condanna di quest’ultimo.

4.1.3.- Nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il principio secondo cui i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento. In applicazione di questo principio, questa Corte ha ritenuto censurabile la decisione in cui il giudice di merito si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (ex plurimis, Cass. n. 9059, 9178 e 18822 del 2018, n. 12002 del 2017).

4.1.4.- Una analoga censura fondatamente è stata indirizzata dalle ricorrenti all’impugnata decisione della Corte genovese, la quale ha operato una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi indiziari esaminati (quali, ad esempio, i moduli firmati recanti il timbro della Banca e le ricevute della consegna degli assegni e/o dei versamenti effettuati dalle attrici, le circostanze di tempo e di luogo in cui avvennero gli incontri tra il P. e le signore M. e V., il rapporto lavorativo esistente tra il P. e la Banca, il giudicato penale di condanna del P., le risultanze testimoniali e la mancata risposta all’interrogatorio formale in sede civile, ecc.), omettendo tuttavia di operarne una valutazione unitaria e globale, cioè gli uni per mezzo degli altri e nel loro insieme. La Corte ha rivendicato il proprio libero convincimento nella valutazione dei singoli indizi, ma non lo ha concretizzato secondo il modello legale desumibile dall’art. 2729 c.c. che impone la valutazione unitaria degli indizi, incorrendo in falsa applicazione delle norme in tema di presunzioni non legali.

4.1.5.- La Corte territoriale enfatizza il carattere non vincolante per la (o nei confronti della) Banca della modulistica e delle ricevute prodotte in giudizio, ma si tratta di un pirofilo che – se rilevante nella prospettiva dell’azione contrattuale proposta dalle attrici sul presupposto che la condotta del P., quale rappresentante apparente (falsus procurator) della Banca, fosse riferibile direttamente a quest’ultima per averla tollerata (cfr. Cass. n. 4113 del 2016) – perde tuttavia di rilievo nella diversa prospettiva, che è stata accolta dal giudice di primo grado, delle azioni extracontrattuali proposte contro entrambi i convenuti in via indiretta (art. 2049 c.c.) e diretta (art. 2043 c.c.). In tale ultima prospettiva, la condotta del funzionario infedele non rileva quale fonte costitutiva (o veicolo) di relazioni contrattuali tra le persone danneggiate e la Banca, ma quale elemento di una fattispecie illecita di cui la Banca è chiamata a rispondere per un fatto proprio, per omessa vigilanza in relazione a fatti rientranti nella propria sfera di controllo, tanto più in virtù della relazione esistente con un proprio preposto e/o dipendente.

4.1.6.- Le ricorrenti, inoltre, fondatamente imputano alla Corte territoriale di avere omesso di prendere in considerazione elementi probatori di carattere presuntivo che, qualora esaminati, avrebbero potuto determinare una decisione in senso diverso.

A questo riguardo, l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex plurimis, Cass. n. 1234 del 2019, n. 1216 del 2006, n. 11906 del 2003).

La tesi che ritiene censurabile per cassazione, sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 2797 c.c., in base all’art. 360 c.p.c., n. 3, la valutazione dei singoli elementi indiziari data dal giudice di merito, in concreto, in termini di gravità, precisione e concordanza, quali requisiti assunti come propri del modello normativo delle presunzioni (in tal senso Cass. n. 29635 del 2018, n. 19485 del 2017), postula tuttavia che sia la legge a dare contenuto normativo ai suddetti parametri, ma la legge processuale non fornisce in realtà indicazioni al riguardo. E’ per questa ragione che “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (di merito)” (art. 2729 c.c., comma 1), al quale spetta di valutare se e quando determinati fatti storici integrino, in concreto, indizi gravi, precisi e concordanti, cioè quando possa dirsi raggiunta la prova del fatto principale in via deduttiva da fatti secondari di cui si sia avuta conoscenza tramite fonti materiali di prova. I parametri indicati sono insuscettibili di essere assunti in categorie astratte e generalizzabili, potendosi solo dire che il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre nel senso che l’esistenza del fatto ignoto dev’essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; che il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; che il requisito della concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità i fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto. E tuttavia, la concretizzazione dei suddetti parametri, cioè la loro traduzione in strumenti operativi per la soluzione delle concrete controversie costituisce oggetto di un giudizio di fatto che è affidato al giudice di merito, il quale deve fornire una motivazione adeguata del proprio ragionamento decisorio di tipo presuntivo.

E’ dunque preferibile ritenere che il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni, come si è detto, sia sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. Cass. n. 21223 del 2018, cui adde n. 18598 del 2020, n. 13399 del 2018, n. 13922 del 2016), nonchè quando la motivazione non sia rispettosa del “minimo costituzionale”, come nel caso di contraddittorietà insanabile, qualora il giudice di merito dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, nè per accoglierle nè per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata (cfr. Cass. n. 9952 del 2017), con l’effetto sostanziale di precludere alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (cfr. Cass. n. 12884 del 2016).

4.1.7.- Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha affermato di non poter trarre elementi di prova presuntiva dalle risultanze probatorie del giudizio penale, ma non ha mostrato in realtà di averle esaminate con riferimento agli atti indicati nel motivo (verbali di perquisizione domiciliare e di interrogatorio reso dal P. alla P.M., oltre agli atti versati in sede civile relativi alle indagini ispettive compiute dalla Banca).

Inoltre, la Corte dapprima ha affermato (a pag. 4) che il P. “non ha mai contestato di avere ricevuto la consegna del denaro dagli attori” e che almeno un assegno di Euro 10000,00 “risulta incassato con girata dal P.”, poi ha concluso sostenendo la mancanza di prova della consegna degli assegni, peraltro in contrasto con il giudicato penale di condanna, il quale, seppure non vincolante nei confronti della Banca non citata nè intervenuta nel processo penale, ha efficacia vincolante nei confronti del P., anch’egli convenuto nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all’accertamento del fatto, della sua illeceità penale e all’affermazione che l’imputato lo aveva commesso (art. 651 c.p.p.).

5.- Il settimo motivo è inammissibile, denunciando omesso esame di fatti decisivi a dimostrazione della tolleranza della Banca rispetto al comportamento illecito del P., risultanti da documenti di contenuto ignoto di cui non si precisa se e quando prodotti nel giudizio di merito.

6.- In conclusione, in accoglimento del sesto motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che dovrà essere svolto alla luce delle indicazioni date (sub 4.1 e ss.) e anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi cinque motivi di ricorso, dichiara inammissibile il settimo e, in accoglimento del sesto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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