Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10252 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 29/05/2020), n.10252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12036/2013 R.G. proposto da:

Avv. M.S., difeso e rappresentato da sè medesimo e

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Andrea Salviati in Roma, via

Costantino Morin, n. 45;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– resistente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 124/18/2010, depositata in data 20 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio

2020 dal consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

che:

1.L’Agenzia delle Entrate ha emesso, nei confronti di Sergio M., esercente la professione di avvocato, tre avvisi di accertamento, in materia di Irap, relativi agli anni d’imposta 2003,2004 e 2005.

2. Il predetto contribuente ha impugnato gli avvisi in questione dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Pisa che, dopo averli riuniti, li ha accolti, rilevando che la spesa sostenuta dal professionista per i servizi di una segretaria part-time non fosse sufficiente ad integrare l’autonoma organizzazione, presupposto dell’imposizione controversa.

3.L’Ufficio ha quindi proposto appello avverso la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 124/18/2010, depositata in data 20 dicembre 2010, lo ha accolto.

4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per la cassazione, affidato a due motivi, il contribuente.

5.L’Ufficio si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, il ricorso è inammissibile in quanto tardivo. Infatti, nel caso di specie, non risultando notificata la sentenza impugnata, deve applicarsi, ratione temporis, il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza d’appello, coincidente con il deposito del 20 dicembre 2010. Tra il dies a quo del termine legale di decadenza dall’impugnazione (20 dicembre 2010) e quello ad quem di scadenza (20 dicembre 2011) si è tuttavia inserita la parentesi della sospensione legale di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, potevano essere oggetto di definizione agevolata, aggiungendo alla lett. c) che ” le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;”.

Rientrando la presente controversia nel parametro del valore massimo di 20.000 Euro, deve aggiungersi alla data di scadenza originaria del termine di cui all’art. 327 c.p.c. (20 dicembre 2011) un numero di giorni (360) pari a quello compreso nel periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) D.L. n. 98 del 201, ex art. 39, comma 12, con conseguente proroga del termine per l’impugnazione sino al 14 dicembre 2012 (sulle modalità del computo del termine per impugnare, in presenza di sospensione disposta dalla legge per casi analoghi, cfr. Cass. 11/11/2005, n. 22891, relativa a fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il termine per impugnare era già in corso alla data di entrata in vigore della sospensione; Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924. Sulla circostanza che, in caso di sospensione, la data nella quale il termine processuale a mese o ad anno abbia ripreso a decorrere debba essere computata nel termine stesso, senza che possa essere considerata come un dies a quo non computabile, cfr. Cass. 06/04/2006, n. 8102, in materia di sospensione feriale).

Non deve prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine de quo in ragione del periodo di sospensione feriale compreso tra I’l agosto 2011 ed il 15 settembre 2011, in quanto quest’ultimo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento ad altre fattispecie legali, il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perchè detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876).

Deve, invece, prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine de quo in ragione del periodo (46 giorni) di sospensione feriale compreso tra I’l agosto 2012 ed il 15 settembre 2012, in quanto successivo alla cessazione della sospensione D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 (terminata il 30 giugno 2012), ma compreso nel termine prorogato in ragione di quest’ultima. Così ulteriormente prorogato, quindi, il termine è venuto infine a scadere il 29 gennaio 2013.

Tanto premesso, la proposizione del ricorso per il quale si procede, avvenuta con la spedizione della sua notifica a mezzo posta il 30 aprile 2013, è tardiva ed il ricorso è quindi inammissibile.

Giova peraltro precisare che il ricorso sarebbe comunque tardivo ed inammissibile anche laddove dovesse accedersi all’interpretazione, che pare voler implicitamente suggerire il ricorrente (cfr. pag. 2 del ricorso), secondo la quale il termine per impugnare sarebbe stato sospeso, nel caso di specie, sino al 30 settembre 2012, per effetto dell’effettiva proposizione, da parte sua, delle domande di definizione della lite fiscale D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, con conseguente applicabilità della lett. d) di tale disposizione, secondo la quale ” gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè’ alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione; “.

Infatti – premesso comunque che il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. d), a differenza della precedente lettera c), non prevede anche “la sospensione dei termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”- l’ipotetica estensione della sospensione legale sino al 30 settembre 2012 (con conseguente assorbimento in essa anche del periodo di sospensione feriale compreso tra 11 agosto 2012 ed il 15 settembre 2012) comporterebbe, adottando le predette modalità di computo, la proroga del termine annuale per proporre il ricorso per cassazione sino a sabato 16 marzo 2013, e quindi, ex art. 155 c.p.c., comma 5, sino a lunedì 18 marzo 2013, per cui sarebbe comunque tardivo il ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 30 aprile 2013.

Tanto meno, poi, il ricorso potrebbe ipoteticamente ritenersi tempestivo ove volesse sostenersi che, per effetto del richiamo (“A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni:…”) del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, dovrebbe applicarsi al caso di specie il comma 8, ultimo periodo, di quest’ultima norma, secondo cui:” Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.”.

Infatti, il ricorrente non ha impugnato anche il diniego della definizione e, comunque, ha dedotto di aver ricevuto la notifica di quest’ultimo il 20 settembre 2012, per cui il termine per l’impugnazione sarebbe comunque scaduto il 19 novembre 2012, cosicchè sarebbe comunque tardivo il ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 30 aprile 2013.

2. Nulla sulle spese, non avendo svolto difese la resistente Agenzia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 maggio 2020

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