Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10252 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Antonio – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11035/2010 R.G. proposto da:

S.d.M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Giancarlo

Felline, con domicilio eletto in Roma, via Cicerone, n. 44, presso

lo studio dell’Avv. Francesco Carluccio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 65/23/09 depositata il 2 marzo

2009.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2017

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avv. Giancarlo Felline;

udito l’Avvocato dello Stato Alessandro Maddalo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso chiedendo il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 2/3/2009, la C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente S.d.M.M. ritenendo legittimo l’avviso di accertamento notificatogli per il recupero a tassazione, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 1991, del maggior reddito determinato a seguito di rettifica di quello dichiarato dalla società (Nuova Idea S.r.l.) dallo stesso partecipata per la quota del 21,91%.

Conformemente alla valutazione espressa dai giudici di primo grado, la C.T.R. ha infatti ritenuto valida la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati prodotti dalla società di capitali a ristretta base sociale, siccome accertati con separata sentenza.

Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia da parte della C.T.R. in ordine al motivo di gravame con il quale si censurava la decisione di primo grado per aver omesso di rilevare la dedotta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di notifica.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione regionale ritenuto fondato l’accertamento di un maggior reddito extracontabile della società richiamando una sentenza mai depositata, resa in un giudizio riguardante la società al quale il socio è rimasto estraneo, e senza fare alcun riferimento alle prove acquisite nel separato processo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia infine omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la C.T.R., nel ritenere accertato il maggior reddito extracontabile prodotto dalla società e la sua distribuzione pro quota ai soci, non ha esposto le ragioni di fatto e di diritto del proprio convincimento, limitandosi a fare un mero rinvio a una sconosciuta sentenza pronunciata in danno della società in giudizio al quale egli non aveva partecipato.

4. I tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono fondati.

La decisione impugnata trova il suo essenziale fondamento nel rilievo secondo cui, separatamente al giudizio nei confronti del socio, sia stato “instaurato e trattato” altro giudizio relativo all’accertamento emesso nei confronti della società di capitali, conclusosi con sentenza di rilievo condizionante.

Tale indicazione si appalesa però estremamente scarna e generica, in assenza di alcun concreto riferimento agli elementi considerati che consenta di apprezzare la congruenza e il fondamento dell’affermazione.

E’ costante giurisprudenza di questa Corte che ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato.

Nel caso di specie manca, in particolare, alcuna indicazione circa gli estremi della sentenza cui la Commissione ha fatto generico cenno, la sua rituale acquisizione nel processo trattato, il suo eventuale passaggio in cosa giudicata.

Tanto espone la sentenza impugnata al dedotto vizio di motivazione ed anche agli errores in procedendo denunciati con i primi due motivi (tale dovendo considerarsi anche quello dedotto con il secondo, al di là dell’ininfluente richiamo alla previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931).

Da un lato, infatti, la rilevata oscurità del riferimento ad un separato giudizio riguardante l’accertamento nei confronti della società e alla sentenza che lo avrebbe concluso non consente di comprendere se, come e quando tali fatti (e la relativa documentazione) siano stati acquisiti al processo e fatti oggetto di contraddittorio tra le parti; dall’altro, la conseguente insufficienza di tale riferimento (altrimenti potenzialmente assorbente) lascia emergere il rilievo della ulteriore censura mossa con l’atto di appello (nullità dell’avviso di accertamento per difetto di notifica) in relazione alla quale risulta fondatamente denunciata (con il primo motivo di ricorso) omessa pronuncia.

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio al giudice a quo, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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