Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10252 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10252 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 22606-2012 proposto da:
SANTOMANCO FRANCESCO SNTFNC36T16F205C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 2/B,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO FANTINI
con studio in MILANO, PIAZZA ROMANA 54 giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

FONDIARIA EUROPEA INVESTIMENTI SPA, (già FONDIARIA
EUROPEA

INVESTIMENTI

SPA),

1

in

persona

Data pubblicazione: 20/05/2015

ALAZRAKI SILVANO,

dell’Amministratore Unico Dr.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE
12, presso lo studio dell’avvocato MARIA CLAUDIA
IOANNUCCI, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
7 MILANO,

in persona

dell’amministratore rag. BARUCCO MARCO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 19, presso lo
studio dell’avvocato ALDO LUCIO LANIA, rappresentato
e difeso dall’avvocato CIRIACO ANTONIO PARENTE giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

ALIANI CARLO, BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA SCRL,
BANCA POPOLARE VERONA & NOVARA SCRL, AMADEI ANGELICA,
CONDOMINIO VIA BELLOTTI 17 MILANO, BARBATO ANDREA,
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO MILANO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1873/2011 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/06/2011, R.G.N.
4422/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato STEFANO LATELLA per delega;
udito l’Avvocato LUCIO LANIA per delega non scritta;

2

CONDOMINIO VIA MENOTTI

usiro l’Avvocato MARIA CLAUDIA IOANNUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso

per l’inammissibilità del ricorso.

3

R.G. 22606\ 2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l’espropriazione immobiliare di due suoi immobili di pregio, venduti a valori di gran
lunga inferiori a quelli di mercato, tra i quali uno adibito a sua casa di abitazione, e di
aver proposto opposizione al precetto di rilascio contenente la notifica del decreto di
trasferimento dell’immobile formulando oltre che una opposizione agli atti esecutivi e
all’esecuzione numerose altre domande con le quali intendeva denunciare l’illiceità
dell’intero procedimento esecutivo e chiedere la sospensione del decreto di trasferimento
e dell’esecuzione del rilascio.
Il giudice monocratico del Tribunale di Milano adito qualificava come incidentale la
querela di falso proposta dal Santomanco avverso la consulenza tecnica, e la dichiarava
inammissibile e all’esito del giudizio di primo grado dichiarava l’inammissibilità
dell’opposizione agli atti esecutivi rigettando per il resto l’opposizione.
Il Santomanco proponeva appello, e la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n.
1873\2011 qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello perché proposto oltre il
termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, non applicandosi alle opposizioni
proposte la sospensione feriale dei termini.
Santomanco Francesco propone ricorso per cassazione notificato il 24 settembre 2012,
articolato in cinque motivi, avverso la sentenza n. 1873 del 2011, emessa dalla Corte
d’Appello di Milano il 23.6.2011, non notificata, avente ad oggetto opposizione agli
atti esecutivi, opposizione all’esecuzione, querela di falso, denuncia di nullità degli atti e
domanda di risarcimento danni, nei confronti di Fondiaria Europea Investimenti s.p.a.,
Aliani Carlo, Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c. a r.1., Condominio di via Menotti
7 Milano, Banca Popolare di Novara e Verona s.c. a r.1., Amadei Angelica, Condominio
via Bellotti 17 Milano e Barbato Andrea.
3 lz)b5

Santomanco Francesco propone ricorso per cassazione esponendo di aver subito

Resistono la Fondiaria Europea Investimenti s.r.l. e il Condominio di via Menotti 7 in
Milano con controricorso.
Le altre parti, regolarmente intimate, non hanno svolto attività difensiva.

Preliminarmente va detto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 23 giugno
2011, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 24 settembre 2012, oltre il
termine annuale previsto a pena di decadenza dall’impugnazione dall’art. 327 cod. proc.
civ. (nel testo qui applicabile anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art.
46 per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009)e pertanto il ricorso proposto deve
ritenersi inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre l’anno dalla
pubblicazione della sentenza.
La causa originariamente introdotta dal ricorrente prevedeva la proposizione di una
domanda composita, all’interno della quale coesistevano profili di opposizione agli atti
esecutivi e di opposizione all’esecuzione, in quanto il Santomanco contestava
radicalmente la legittimità di tutta l’esecuzione che aveva portato alla vendita forzata
della sua casa di abitazione. All’interno della domanda originaria era compresa anche una
querela di falso dichiarata inammissibile fin dal primo grado ( in quanto proposta
avverso un atto, la consulenza tecnica, non dotato di fede privilegiata) e proposta una
domanda, accessoria e consequenziale, di risarcimento dei danni.
Quanto al regime delle impugnazioni e all’applicabilità della sospensione feriale dei
termini processuali, deve applicarsi la norma vigente per la domanda principale ed in
particolare, il principio sancito dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che esclude
dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92
del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni all’esecuzione.
Tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, siano esse opposizione
all’esecuzione o agli atti esecutivi, rientrano tra i procedimenti ai quali non si applica,
neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei
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MOTIVI DELLA DECISIONE

termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 e 92 dell’ordinamento giudiziario.
L’esclusione della sospensione feriale dei termini per proporre impugnazione è
applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della
controversia e ad ogni sua fase processuale, potendosi, conseguentemente, rilevare
d’ufficio la tardività del ricorso e la sua inammissibilità (Cass. n. 8137 del 2014).

anche una domanda risarcitoria, in quanto la stessa si poneva come domanda accessoria
e consequenziale all’eventuale accoglimento della opposizione all’esecuzione ex art. 615
c. p. c.. Il giudizio ha pertanto ad oggetto un’unica causa, per sua natura sottratta alla
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione
agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore,
compreso il giudizio di cassazione, per entrambe le domande trova applicazione la
disciplina relativa all’opposizione all’esecuzione in quanto domanda proposta in via
principale (Cass. n. 25856 del 2013).
Per quanto concerne la querela di falso, essa era stata proposta in via incidentale
(essendo volta ad attaccare un atto del processo esecutivo, ovvero la perizia di stima ) e
peraltro delibata come inammissibile in limine , in quanto proposta contro un atto privo
di alcuna fede privilegiata, dal giudice monocratico. La delibazione di ammissibilità della
querela di falso è valutazione preliminare riservata al giudice monocratico in quanto non
avente alcuna efficacia decisoria sul merito della querela, giudizio riservato al Collegio e
prevedente la partecipazione necessaria del pubblico Ministero, che si apre tuttavia
soltanto se il giudice adito ritiene che la querela stessa possa superare il vaglio
preliminare di ammissibilità. Così ridimensionata la portata della proposta querela di
falso, l’impugnazione avverso la valutazione della inammissibilità segue anch’essa il
regime delle domande principali, ovvero delle opposizioni all’esecuzione e agli atti
esecutivi.
Tutto ciò premesso, poiché incontestatamente il ricorso per cassazione è stato proposto
oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza di appello, termine lungo per impugnare
previsto dall’art. 327 primo comma c.p.c. nella formulazione pro tempore applicabile, al
5

Alla declaratoria di inammissibilità non osta il fatto che il ricorrente avesse proposto

quale non devono aggiungersi gli ulteriori 46 giorni non applicandosi per le ragioni già
indicate la sospensione feriale dei termini, il ricorso per cassazione è tardivo e va
dichiarato inammissibile.
La valutazione preliminare di inammissibilità esime dall’esaminare i motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna del

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dai
controricorrenti Condominio di via Menotti 7 Milano e Fondiaria Europea Investimenti
s.r.l. , che liquida in euro 8.200,00 ciascuno, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori e
contributo spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 15 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presiden

ricorrente a rifondere alle parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

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