Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10251 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10251 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 9342-2012 proposto da:
PURPURA FRANCESCO, DI MARTINO SILVANA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SAVONAROLA 39, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE PALMIERI, rappresentati
e difesi dall’avvocato MARIO PRESTIGIACOMO giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2014
2670

contro

POLLARA GIORGIO, considerato domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO IMBERGAMO

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Data pubblicazione: 20/05/2015

giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

BANCO DI CREDITO SICILIANO SPA , BANCO POPOLARE SOC
COOP , BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA , GRUPPO BNP

– intimati –

avverso la sentenza n. 5717/2011 del TRIBUNALE di
PALERMO, depositata il 07/12/2011, R.G.N. 16408/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato MARIO PRESTIGIACOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e per
l’inammissibilità del ricorso incidentale.

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PARIBAS ;

R.G. 9342 2012

I ricorrenti Purpura Francesco e Di Martino Silvana, ricorrenti, espongono nel ricorso
per cassazione quanto segue :
– che era stata intrapresa esecuzione immobiliare nei loro confronti, ed era stato
pignorato l’immobile sito in Palermo, piazza Principe di Camporeale 27, scala D, piano
terzo (catastalmente quarto) interno 5, del quale essi avevano la nuda proprietà;
– che, in data 3.7.2008, avevano chiesto la sospensione della vendita, ex art. 586 c.p.c. e
contestualmente la revoca o l’annullamento della emessa ordinanza provvisoria di
aggiudicazione, ritenendo che nella perizia di stima posta alla base della determinazione
del prezzo base indicato nell’ordinanza di vendita fosse stato sottostimato il valore da
attribuirsi alla nuda proprietà dell’appartamento ;
– che il Tribunale di Palermo dichiarava non luogo a provvedere sulla loro istanza,
avendo già provveduto all’emissione del decreto di trasferimento in favore del Pollara in
data 19.6.2008;
– che in pari data, 11.7.2008, veniva notificato loro il decreto di trasferimento sottoscritto
il 19.6.2008 e depositato in cancelleria il 7.7.2008.
Verificatisi questi fatti, i ricorrenti proponevano opposizione agli atti esecutivi
chiedendo dichiararsi l’illegittimità del decreto di trasferimento e di tutti gli atti ad esso
antecedenti e conseguenti, contestando che nella ordinanza di vendita il bene
assoggettato ad esecuzione fosse stato indicato con dati catastali errati ( perpetuando un
errore già contenuto nella perizia di stima), per cui risultava essere stato venduto un
immobile altrui; che il precedente provvedimento di non luogo a provvedere sulla loro
istanza ex art. 586 c.p.c., avrebbe dovuto essere annullato atteso che, nel momento in

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

cui veniva depositata l’istanza, il decreto di trasferimento non era stato ancora
depositato.
L’efficacia del decreto di trasferimento impugnato veniva sospesa dal Tribunale di
Palermo in sede di reclamo, ma la successiva sentenza n. 5717 del 2011 qui impugnata
dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dai debitori per difetto di legittimazione
in capo agli opponenti, in quanto l’errata identificazione del bene venduto avrebbe

difetto di interesse, dal debitore esecutato ed inoltre perché l’evidente inesattezza dei
dati catastali era stata eliminata dalla correzione del decreto di trasferimento eseguita

medio tempore dal giudice dell’esecuzione.
Quanto al secondo motivo di opposizione, il tribunale adito considerava che
l’opposizione non era volta a far valere vizi propri del decreto di trasferimento, ma
l’omessa valutazione da parte del g.e. dell’istanza ex art. 586 c.p.c. e riteneva irrilevante
la circostanza che il decreto di trasferimento non fosse stato ancora depositato al
momento del deposito dell’istanza ex art. 586 c.p.c. , avendo già il g.e. alla data della
firma del decreto di trasferimento esaurito la sua competenza a provvedere in ordine ad
istanze riguardanti il segmento procedimentale della vendita, ed essendo irrilevante che
non fosse ancora intervenuto il deposito del decreto di trasferimento non essendone
prevista una comunicazione alle parti.
Purpura Francesco e Di Martino Silvana, debitori esecutati, propongono ricorso ex art.
111, 7 0 comma. Cost., articolato in cinque motivi e assistito da memoria, avverso la
sentenza n. 5717 del 2011, emessa dal Tribunale di Palermo il 7.12.2011, avente ad
oggetto una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nei confronti di Pollara
Giorgio, Banco di Credito Siciliano s.p.a. e Banca Nazionale del lavoro s.p.a.
Resiste il Pollara, aggiudicatario dell’immobile oggetto di esecuzione forzata, con
controricorso contenente anche un motivo di ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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potuto essere opposta dal creditore procedente o dall’aggiudicatario ma non anche, per

Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione
degli artt. 100 e 617 c.p.c. : sostengono di non aver fatto valere semplici errori
nell’identificazione catastale del bene, ma la nullità della vendita in quanto trattavasi di
vendita di aliud pro alio ed affermano che sussista la loro legittimazione in quanto
l’eventuale annullamento per alterità della cosa venduta del decreto di trasferimento
comporterebbe la riapertura del procedimento di vendita.

all’attenzione del giudice di merito. Dalla sentenza impugnata non risulta che gli
opponenti avessero denunciato altro che la errata identificazione dei dati catastali
dell’immobile e manca alcun riferimento, anche nelle conclusioni degli opponenti ivi
riportate, alla vendita di aliud pro alio. Né gli attuali ricorrenti, in ossequio al principio di
autosufficienza, hanno riprodotto per esteso le conclusioni da loro tratte o i punti del
ricorso in opposizione dove avrebbero denunciato l’esistenza di una vendita di aliud pro

alio.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l’omessa motivazione circa un
fatto decisivo per il giudizio, ex artt. 111 Cost. e 132, secondo comma n. 4 c.p.c. e
deducono che la motivazione della sentenza sarebbe viziata in quanto il giudice adito, nel
rigettare la proposta opposizione agli atti esecutivi, ha ravvisato una semplice erronea
indicazione dei dati catastali, alla quale aveva già posto riparo il giudice dell’esecuzione
con un provvedimento di correzione di errore materiale, e non una nullità insanabile del
decreto di trasferimento con il quale si era trasferito ad un terzo la proprietà di un
immobile diverso da quello sottoposto a pignoramento immobiliare.
Il motivo va rigettato, il giudice adito ha ben compreso la domanda proposta ed ha
risposto con motivazione pertinente benché non condivisa dai ricorrenti, nel senso che
sia stata sufficiente la correzione di un errore materiale ad eliminare ogni incertezza sulla
esatta identificazione del bene venduto, che era quanto da loro lamentato. Più a monte,
la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di legittimazione in capo agli opponenti, in
quanto essi avrebbero dovuto far valere l’esistenza dell’errore già come vizio della
ordinanza di vendita.

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Il motivo di ricorso è inammissibile perché profilo mai in precedenza proposto

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 152 e 586
c.p.c. deducendo che erroneamente il tribunale abbia considerato emesso il decreto di
trasferimento con la sola sottoscrizione del giudice dell’esecuzione, benché il
provvedimento non fosse stato ancora depositato, con conseguente caducazione di ogni
potere del giudice dell’esecuzione di intervenire in merito al contenuto del decreto stesso
ed anche di valutare la proposta istanza ex art. 586 c.p.c.

chiedevano che si riconsiderasse il prezzo di vendita del bene, a loro avviso inadeguato
sulla base di una perizia di stima che avevano fatto predisporre) il provvedimento non
risultava ancora depositato e quindi, benché materialmente già redatto, fosse ancora
revocabile e modificabile dal g.e..Sostengono che anche le ordinanze e i decreti, che non
necessitano di pubblicazione, vengono ad esistenza come atti del processo soltanto con
la consegna dello scritto al cancelliere, che ne certifica il deposito e inserisce l’atto nel
fascicolo o lo mette a disposizione della parte istante. Sostengono che, benché possa
risultare sul provvedimento la data di materiale estensione, che può essere diversa e
precedente rispetto alla data di deposito, non esiste una fase intermedia nel
procedimento di formazione di tali atti che abbia un rilievo giuridico autonomo . Per cui,
ritengono che il g.e. avrebbe dovuto pronunciarsi sulla istanza da loro proposta e, nel
merito, sospendere la vendita atteso che il prezzo di aggiudicazione provvisoria era di
molto inferiore al giusto valore del bene, invece di emettere comunque il decreto di
trasferimento, che nasceva viziato in quanto il bene veniva trasferito all’aggiudicatario
per un corrispettivo significativamente inadeguato ed inferiore al giusto prezzo.
Con il quarto motivo di ricorso

i ricorrenti denunciano la violazione e falsa

applicazione dell’art. 617 c.p.c. avendo la sentenza impugnata ritenuto inammissibile
l’opposizione proposta avverso il decreto di trasferimento ( viziato perchè il giudice non
avrebbe preso in considerazione, ritenendo di essersi già spogliato di tale potere, l’istanza
di riconsiderazione del prezzo di vendita) pur essendo tipicamente il decreto di
trasferimento impugnabile ex art. 617 c.p.c. e non avendo tenuto conto del fatto che il
suddetto provvedimento non essendo stato ancora depositato al momento del deposito
dell’istanza non avesse ancora avuto giuridica esistenza.
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Deducono che, quando loro proposero l’istanza ex art. 586 c.p.c. ( con la quale

Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi
e vanno accolti per quanto di ragione in relazione alla affermazione errata in diritto
contenuta nella sentenza impugnata in base alla quale il provvedimento del giudice, nella
specie il decreto di trasferimento, produrrebbe i suoi effetti già prima del deposito.
Il decreto di non luogo a provvedere relativo alla istanza ex art. 586 c.p.c. proposta dagli

comunicato loro lo stesso giorno in cui presero visione del provvedimento di
irricevibilità) era errato, come pure è errata la sentenza che ha rigettato l’opposizione ex
art. 617 c.p.c. ritenendo che alla data di presentazione della istanza (3 luglio 2008) il g.e.
avesse già, sin dal 19 giugno 2008, data di sottoscrizione del decreto di trasferimento ,
esaurito la sua competenza a provvedere in ordine al trasferimento dell’immobile ed
anche a valutare eventuali istanze che riguardassero il segmento procedimentale della
vendita. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione delle norme che
regolano la giuridica esistenza dei provvedimenti : i provvedimenti del giudice, se
pronunciati fuori udienza, acquistano giuridica esistenza soltanto mediante e dal giorno
del deposito in cancelleria : fino al momento immediatamente precedente essi sono
liberamente revocabili e modificabili dal giudice perché sono attività meramente interna,

priva di rilevanza esterna, non conoscibile da terzi e in ordine alla quale il magistrato ha
pieno diritto di ripensamento senza alcun vincolo, mentre successivamente al deposito si
deve confrontare con il regime di revocabilità dei provvedimenti e con i limiti di esso,
variabili a seconda del tipo di procedimento e della sua idoneità o meno a produrre
immediate modifiche nelle situazioni giuridiche dei terzi.
Questo principio, di carattere generale, trova applicazione anche nell’ambito
dell’esecuzione forzata, per cui, in ogni caso, un provvedimento del processo esecutivo
non ha giuridica esistenza fino alla data del suo deposito in cancelleria. Ne consegue che
se anche il decreto di trasferimento fosse stato predisposto in data precedente al
deposito dell’istanza ex art. 586 c.p.c. , la stessa non poteva essere dichiarata irricevibile
finché il decreto non fosse stato depositato. Al contrario, il g.e. aveva l’obbligo di
esaminare l’istanza e di valutarla eventualmente modificando il decreto di trasferimento
in corso di emissione o sospendendo se lo avesse ritenuto opportuno gli effetti della
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esecutati (impugnato dai ricorrenti congiuntamente al decreto di trasferimento

ordinanza provvisoria di aggiudicazione e non provvedendo a depositare il decreto di
trasferimento se avesse ritenuto fondati i rilievi dei debitori esecutati.
Il fatto che nel processo esecutivo il debitore esecutato non sia parte in senso tecnico e
non abbia di regola diritto alla comunicazione dei provvedimenti non incide sul
precedente principio di diritto secondo il quale i provvedimenti del giudice non hanno
giuridica esistenza finchè non vengono depositati in cancelleria.

sia la dichiarazione di non luogo a provvedere in ordine all’istanza ex art. 586 c.p.c., sia il
decreto di trasferimento, quest’ultimo perché inficiato nella sua legittimità dal non aver
considerato il giudice dell’esecuzione che la vendita si stava compiendo ad un prezzo
incongruo.
Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 92 c.p.c. laddove ha ritenuto di compensare le spese di giudizio tra le
parti ponendo a loro carico le spese di c.t.u.
Comunque l’esame del quinto motivo, relativo alla liquidazione delle spese giudiziali, è
assorbito dall’accoglimento del ricorso, che rinvia al giudice di merito anche la
liquidazione delle spese.
Primenti è assorbito per lo stesso motivo l’esame del ricorso incidentale proposto dal
contro ricorrente Pollara anch’esso relativo esclusivamente alla decisione del giudice di
merito di compensare le spese di lite.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del terzo e del quarto motivo
di ricorso, e la causa va rimessa al Tribunale di Palermo in diversa composizione che
deciderà anche sulle spese del giudizio facendo applicazione del seguente principio di
diritto : “Il principio secondo cui i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con

il deposito in cancelleria trova appliccqione anche per quanto riguarda i provvedimenti del giudice
dell’esecuzione. Pertanto è ammissibile e deve essere esaminata l’istana di sospensione della vendita e di
revoca o annullamento della aggiudicnione proposta prima che il decreto di trasferimento sia stato
depositato in cancellerid’

8

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno impugnato congiuntamente

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa al Tribunale di Palermo in diversa composizione che deciderà anche sulle

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 15 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

spese.

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