Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1025 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. II, 20/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25955-2019 proposto da:

J.S., rappresentato e difenso dall’avvocato MARIA LUCIA

FRISENDA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 27.1.2016 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano respingeva la domanda di J.S. volta al riconoscimento della detta protezione.

Il provvedimento reiettivo veniva impugnato dallo J. e il Tribunale, con ordinanza del 24.1.2017, rigettava l’opposizione.

Interponeva appello il richiedente e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggi impugnata, n. 138/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione di J.S. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere non credibile la storia personale, soprattutto per quanto attiene alle circostanze dell’arresto subito dallo stesso.

Il motivo è inammissibile.

Il richiedente aveva narrato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la figlia di un funzionario di polizia; di esser stato ingiustamente arrestato e tratto in carcere a causa dell’avversione del genitore alla relazione della figlia con il richiedente; di esser stato scarcerato grazie al pagamento della cauzione da parte della madre e di essere fuggito dal Paese prima della celebrazione del processo intentato nei suoi confronti sulle false accuse del padre della fidanzata. La storia non è stata ritenuta credibile dal giudice di merito, poichè lo J. non aveva saputo fornire dettagli circa il luogo e le modalità di inizio della relazione sentimentale con la ragazza. Il ricorrente lamenta, con la censura in esame, la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, della condizione delle carceri in Gambia, Paese di provenienza, senza tuttavia curarsi di attingere la ratio relativa alla ritenuta non credibilità del racconto. In effetti il giudice ambrosiano non ha esaminato in modo specifico la condizione carceraria in Gambia ed ha ridotto la storia ad un mero fatto privato, ma in ciò non si configura alcun vizio: la condizione carceraria è infatti astrattamente rilevante ai sensi del riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ma per effetto della ritenuta non credibilità del racconto la questione non ha rilevanza nel caso specifico.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte milanese avrebbe erroneamente denegato anche la protezione umanitaria, senza valorizzare il livello di integrazione da lui raggiunto in Italia.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello, infatti, dà atto che il ricorrente non aveva allegato nulla di specifico a sostegno della sua condizione di vulnerabilità, ed anche nella doglianza in esame non viene specificamente indicato alcun elemento individualizzante che il giudice di merito avrebbe ingiustamente sottovalutato. Il ricorrente si duole infatti del fatto che il giudice di merito non abbia analizzato compiutamente le sue condizioni familiari nel Paese di origine -aveva riferito di essere orfano di padre e di aver cessato i rapporti con la famiglia dopo il suo arrivo in Italia- ed i progressi conseguiti sul terreno dell’integrazione sociolavorativa -aveva dedotto di lavorare sin dal 2.8.2016. Tuttavia da un lato il ricorrente non si preoccupa di specificare se detti due elementi fossero stati dedotti nel corso del giudizio di merito, ed in quale momento processuale (e sotto questo profilo la censura appare carente della necessaria specificità) e dall’altro lato nessuno di essi appare idoneo a contrastare in modo adeguato la pur succinta motivazione della Corte di Appello, posto che in tema di umanitaria è onere del richiedente dimostrare che il rimpatrio lo esporrebbe al rischio di effettiva compromissione del nucleo inalienabile dei diritti umani fondamentali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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