Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1025 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1025 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 28600-2012 proposto da:
RONCACCI ALESSANDRO RNCLSN74A10H501C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato STANISCIA NICOLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRALICCI GINA, giusta delega a margine del
ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
RADIO DIMENSIONE SUONO SPA (per brevità RDS) in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante con socio unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo
studio dell’avvocato RIZZO CLAUDIO, che la rappresenta e difende,
giusta delega a margine della memoria difensiva;
– resistente –

-t3

Data pubblicazione: 20/01/2014

avverso la sentenza n. 18248/2012 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata 1’8/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
per la resistente é solo presente l’Avvocato Claudio Rizzo.

ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 28600 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

FATTO E DIRITTO
Roncacci Alessandro ha impugnato, con istanza di regolamento di
competenza, la sentenza depositata 1’8 novembre 2012, con la quale il
Tribunale di Roma aveva accolto, dopo averle riunite, le opposizioni
proposte da Radio Dimensione Suono (RDS) s.p.a. avverso l’intervento di

pignoramento presso terzi promosso sempre da esso Roncacci.
Nel costituirsi nei giudizi riuniti

il Roncacci aveva eccepito la

litispendenza tra i medesimi e quello pendente innanzi alla Corte di appello
di Roma ed avente ad oggetto l’opposizione al precetto posto a
fondamento dell’atto di pignoramento presso terzi opposto nel presente
giudizio. In via subordinata aveva chiesto la sospensione del giudizio de
quo.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la eccezione di litispendenza in
quanto la difesa del Roncacci non aveva dedotto in modo più specifico e
documentato la pendenza del giudizio di appello e, in ogni caso, perché
non poteva trovare applicazione l’istituto della litispendenza in relazione a
cause pendenti in gradi diversi.
A sostegno dell’istanza lamentava la mancata sospensione del processo da
parte del Tribunale ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
La Radio Dimensione Suono ha resistito con memoria tardivamente
depositata
L’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni del Pubblico Ministero, ad avviso del Collegio, devono
essere condivise.

esso Roncacci nella procedura esecutiva n. 12117/10 R.G.E. e contro il

E’ ius recvum che l’art. 42 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge
n. 353 del 1990, estende il rimedio del regolamento di competenza solo nei
confronti dei provvedimenti che abbiano dichiarato la sospensione del
processo ai sensi dell’art. 295 dello stesso codice e non di quelli che la
sospensione stessa abbiano negato, rigettando l’istanza in tal senso

costituzionale di tale previsione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in
quanto la proponibilità del regolamento di competenza avverso il
provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di
assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad
arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la
fondatezza, mentre, nell’ipotesi di rigetto della richiesta di sospensione,
l’illegittimità del provvedimento può utilmente dedursi con l’impugnazione
della sentenza resa all’esito del processo e, ove ritenuta sussistente,
determina la riforma o la cassazione della sentenza resa in violazione delle
norme sulla sospensione necessaria (Cass. Ordinanza n. 19292 del
03/10/2005; Cass. Ordinanza n. 6174 del 22/03/2005; Cass. Ordinanza n.
13126 del 08/09/2003).

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese
del presente giudizio liquidate in curo 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00
per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013
Il Presidente

proposta. È, peraltro, manifestamente infondata la questione di legittimità

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