Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1025 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 17/01/2020), n.1025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18771-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.G., ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 180/23/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva parzialmente accolto l’appello di C.M.G. avverso la sentenza n. 3958/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in parziale accoglimento dei ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento, per le annualità 2006 e 2007, con cui era stato rideterminato, ai fini IRAP, il reddito della contribuente, titolare dell’omonima impresa commerciale, sulla base di verifiche e controlli delle movimentazioni bancarie;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

all’esito della adunanza non partecipata non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso, in questa sede, a norma dell’art. 380 bis c.p.c. non essendo la causa d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla Sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA