Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10249 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 29/05/2020), n.10249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7755/2013 R.G. proposto da:

IRD S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Micheli Mercati n.

51, presso lo Studio dell’Avv. Ennio Luponio, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche n. 122/1/12, depositata il 27 settembre 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino Luigi;

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che tra le parti, come risulta dalla documentazione prodotta, è intervenuto un accordo sulla base del quale l’impugnato avviso è stato annullato in autotutela, tranne che per le sanzioni, le quali però sono state pagate in pendenza di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio; spese processuali interamente compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA