Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10249 del 12/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10249 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 13686-2008 proposto da:
COMUNE DI LICODIA EUBEA (01793570878), in persona del Sindaco
pro tempore, dott. NUNZIO LI ROSI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA TIBURTINA 150, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato LA
ROCCA GIUSEPPA giusta procura a margine;
– ricorrente contro

CASCINO GESUALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAA’
DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato ZACCO GIANFRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato IOZZIA VINCENZO giusta
delega a margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2008 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 23/01/2008, R.G.N. 1223/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPA LA ROCCA;

Data pubblicazione: 12/05/2014

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per
l’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1995
Cascino Gesualdo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Caltagirone, il Comune di Licodia Eubea chiedendo – quale

avvenuta il giorno 4.11.1985 a fini espropriativi per la
realizzazione di programma di edilizia economica e popolare e
senza che ad essa fosse seguita l’emissione del relativo
decreto di esproprio – l’illegittimità dell’occupazione a
decorrere dal 4.11.1989 e la condanna dell’ente convenuto al
pagamento dell’indennità di occupazione illegittima ed al
risarcimento del danno.
Il Tribunale adito rigettava la domanda per intervenuta
prescrizione e compensava le spese processuali.
2. – Il gravame del soccombente Gesualdo Cascino veniva
accolto dalla Corte d’Appello di Catania, con sentenza resa
pubblica il 23 gennaio 2008, la quale rilevava, oltre alla
tardività dell’eccezione di prescrizione ed all’esistenza di
“numerosi atti interruttivi”, che “il relativo termine non è
mai realmente decorso”, in quanto, come ammesso dallo stesso
appellato, il termine di occupazione legittima, alla luce
della legge 158 del 1991 e del d.l. n. 195 del 1992, era
stato prorogato fino al dicembre 1996.
Sicché, il giudice di appello, in accoglimento delle
domande proposte dal Cascino, condannava il Comune di Licodia
Eubea al risarcimento dei danni per complessivi euro
20.101,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché
al pagamento dell’indennità dovuta per il periodo di
occupazione legittima, oltre interessi legali.
3.

– Per la cassazione di tale sentenza ricorre il

Comune di Licodia Eubea sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso Gesualdo Cascino.
2

destinatario dell’occupazione del terreno di sua proprietà

CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con il primo mezzo, assistito da quesito

ex art.

366-bis cod. proc. civ., è denunciata violazione o falsa
applicazione dell’art. 2947 cod. civ., in relazione all’art.
2944 cod. civ.
La Corte territoriale non avrebbe considerato la tardiva
attivazione dell’azione risarcitoria introdotta con atto di

decorso il termine quinquennale di prescrizione, la cui
scadenza andava individuata in data 3 novembre 1994, per
essere l’immissione nel possesso avvenuta il giorno 3
novembre 1985 e l’occupazione legittima scaduta, decorso il
termine quadriennale, in data 3.11.1989.
Il giudice di appello avrebbe, inoltre, erroneamente
ascritto efficacia interruttiva della prescrizione ad atti quali la Deliberazione n. 145/374 del 2 marzo 1990 della
Commissione provinciale presso l’Ufficio Tecnico Erariale di
Catania (con cui era determinata l’indennità di
espropriazione degli immobili occorrenti per la costruzione
di n. 16 alloggi di edilizia economica e popolare) e
l’Ordinanza n. 49/90 del 2 novembre 1990 (riferita
all’occupazione d’urgenza di immobili necessari per la
costruzione del complesso di edilizia economica e popolare S.
Margherita) – che ne erano privi.
2. – Con il secondo mezzo, assistito da quesito ex art.
366-bis cod. proc. civ., è dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. “vecchia
formulazione”, in relazione agli artt. 2944 e 2947 cod. civ.
La Corte territoriale avrebbe errato nel considerare
tardiva l’eccezione di prescrizione sollevata solo in seno
alle note di replica alla memoria conclusionale nel giudizio
di primo grado e poi reiterata nella comparsa di costituzione
e risposta nel giudizio di appello, dovendo nella specie
trovare applicazione l’art. 345 cod. proc. civ. nella

3

citazione in data 25.10.1995, per essere irrimediabilmente

formulazione antecedente alla novella recata dalla legge n.
353 del 1990.
3. – Con il terzo mezzo, assistito da quesito

ex art.

366-bis cod. proc. civ., è prospettata violazione o falsa
applicazione dell’art. 347 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 167 cod. proc. civ.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che

risposta, aveva puntualmente preso posizione sui motivi di
gravame, oltre ad averne ribadito le ragioni poste a
fondamento della richiesta di rigetto, ivi compresa
l’eccezione di prescrizione già sollevata in primo grado.
4. – Con il quarto mezzo, assistito da quesito ex art.
366-bis cod. proc. civ., è denunciata, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso
e decisivo per il giudizio.
Il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere
pacifica la circostanza rappresentata dall’esistenza di atti
interruttivi della prescrizione costituiti dalla
determinazione, offerta e deposito dell’indennità di
espropriazione, nonché da istanze di corresponsione di tale
indennità, senza peraltro indicare gli atti dai quali ha
inferito l’efficacia interruttiva. Atti che andrebbero
identificati, presuntivamente, nella citata Deliberazione n.
145/374 del 2 marzo 1990 e nella citata Ordinanza n. 49/90
del 2 novembre 1990, che, tuttavia, non sarebbero idonei ad
interrompere la prescrizione.
5. – Con il quinto mezzo, assistito da quesito ex art.
366-bis cod. proc. civ., è dedotta insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso
e decisivo per il giudizio.
Il fatto controverso e decisivo rispetto al quale la
motivazione si assume essere contraddittoria sarebbe
costituito dalla presunta esistenza di una proroga che
4

il Comune appellato, con la comparsa di costituzione e

determinerebbe la protrazione del termine di occupazione
legittima sino al dicembre 1996. Il consulente del giudice di
primo grado di giudizio, infatti, ricostruendo l’Iter della
procedura espropriativa, aveva stabilito che l’immissione nel
possesso, avvenuta in data 4 novembre 1985 e protrattasi per
quattro anni, era divenuta illegittima in data 3 novembre
1989, non essendo intervenuto il provvedimento conclusivo nei

pertanto, andrebbe determinata con riferimento al periodo che
va dal 4 novembre 1985 al 3 novembre 1989 e non fino al
dicembre 1996.
Peraltro, il Comune, in sede di gravame, aveva preso
posizione sulle altre questioni involgenti il criterio di
valutazione delle aree, il valore attribuito al fondo e le
eventuali proroghe di legge soltanto in via subordinata alle
deduzioni concernenti l’intervenuta prescrizione del diritto
al risarcimento del danno azionato dalla controparte e solo
dopo aver paventato l’ipotesi di accoglimento.
6. – E’ prioritario ed assorbente lo scrutinio del
quinto ed ultimo motivo di ricorso.
Esso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, sotto il profilo della sua non attinenza
specifica al decisum della sentenza impugnata (quale ipotesi
assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti
dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con
conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche
d’ufficio: Cass., 7 novembre 2005, n. 21490; Cass., 26 marzo
2010, n. 7375), là dove la Corte territoriale ha escluso la
maturazione del termine di prescrizione del diritto azionato
dal Cascino non solo in ragione della tardività della
relativa eccezione e dell’esistenza di “numerosi atti
interruttivi”, ma anche, e ulteriormente, per il fatto che
“il relativo termine non è mai realmente decorso”, giacché,
come ammesso dallo stesso appellato, “il termine di
occupazione legittima, in forza delle leggi 158/91 e D.L.
5

termini stabiliti. L’indennità di espropriazione illegittima,

195/92, è stato prorogato fino al dicembre 1996, dopo la
notifica dell’atto di citazione effettuata in data
25.1.1995”.
Sicché, il ricorrente avrebbe dovuto, anzitutto e
precipuamente, denunciare, sotto lo spettro della violazione
di legge, l’eventuale erroneità del riferimento operato dal
giudice alla normativa innanzi indicata e dalla quale lo

in favore della parte privata e non già limitarsi ad una
censura di vizio di motivazione attraverso il richiamo alle
risultanze della consulenza tecnica, espletata in corso di
giudizio, che darebbero conto, in fatto (e, dunque, senza
investire la portata della anzidetta decisione in iure),

di

un diverso termine di decorrenza della prescrizione.
Peraltro, l’inammissibilità è da apprezzare anche là
dove il ricorrente, nell’individuare la scadenza
dell’occupazione legittima alla data del 3 novembre 1989, si
riporta integralmente alle risultanze della consulenza
tecnica, di questa non fornisce contezza alcuna in questa
sede quanto agli effettivi e propri contenuti, limitandosi
alla sua mera menzione. Ciò in violazione del principio
dell’autosufficienza del ricorso per cassazione e del
carattere limitato del mezzo di impugnazione, il quale impone
di trascrivere il contenuto dell’atto, quanto meno nei suoi
passi salienti e rilevanti, sul quale si fonda la doglianza.
Analogo rilievo vale, altresì, quanto alla censura di
vizio di motivazione relativa alla misura della indennità di
occupazione legittima, la quale, oltre a fondarsi sulle
risultanze di una consulenza tecnica della quale, per
l’appunto, il ricorrente omette di dar contezza nella sua
portata contenutistica, si palesa anche non adeguatamente
sorretta da ragioni che la supportino, giacché formulata
apoditticamente solo nella parte ascrivibile al quesito di
fatto che assiste il motivo (p. 22 del ricorso).

6

stesso fa discendere la proroga del termine di prescrizione

7. – L’inammissibilità del motivo di ricorso diretto a
censurare la pronuncia del giudice di appello nella parte in
cui ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti della
prescrizione per effetto di un’intervenuta proroga del temine
di durata della stessa rende ultroneo, in quanto ratio
decidendi da sola idonea a sorreggere la sentenza impugnata,
lo scrutinio degli altri motivi di ricorso concernenti

e

la tempestività e ritualità con cui è stata sollevata

l’eccezione di prescrizione e ciò in ragione del principio,
consolidato, per cui, “qualora la decisione di merito si
fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e
autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico
e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad
una delle

rationes decidendl

rende inammissibili, per

sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle
altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in
quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante
l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della
decisione stessa. (Cass., 14 febbraio 2012, n. 2108).
8. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e
il ricorrente condannato, in quanto soccombente, al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, come
liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida
in complessivi euro 1.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.

z
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della O 414
r _ *r

l’esistenza e portata di atti interruttivi della prescrizione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA