Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10248 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22390/2012 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G. propone ricorso per cassazione su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 25/65/12, depositata il 16.02.2012 e non notificata, che ha confermato la prima sentenza, che aveva ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio e l’avviso di accertamento emesso per IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno di imposta 2006, sulla scorta del riscontro di un indice di redditività rapportato ai ricavi del 7,08%, inferiore alla media dei soggetti che operavano nello stesso settore economico nella medesima provincia, pari al 29,54%; l’Ufficio aveva rideterminato il reddito sulla base di un indice del 14,77%, corrispondente a quello medio dei soggetti operanti nel medesimo settore e abbattuto del 50%.

2. Il giudice di appello, dopo aver rilevato che l’Ufficio aveva tenuto conto delle circostanze addotte dal contribuente, riducendo l’indice di redditività applicato in concreto, osservava che la contabilità non era stata ritenuta attendibile in quanto in contrasto con i criteri di ragionevolezza e di economicità e che il contribuente, cui spettava l’onere della prova, non aveva fornito elementi sufficienti per giungere a conclusioni diverse.

Quanto agli ulteriori elementi presi in considerazione in primo grado (macchinari ed ampiezza dei locali) che, secondo il contribuente, non avevano concorso a motivare l’avviso di accertamento, osserva che si trattava di elementi di cui l’Ufficio si era avvalso per contestare le tesi del contribuente che il giudice di primo grado era tenuto a valutare.

3. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Primo motivo – violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.2. Il ricorrente ricorda di avere contestato l’utilizzo dell’accertamento analitico-induttivo operato dall’Ufficio per una serie di ragioni di fatto, di avere denunciato l’errata dichiarazione di inattendibilità della contabilità perchè confliggente con il criterio di ragionevolezza del comportamento del contribuente in quanto non poteva essere considerata antieconomica un’impresa che dichiarava un reddito di Euro 32.619,00 con sette dipendenti regolarmente retribuiti.

Sostiene, quindi, che l’Amministrazione solo con la costituzione in giudizio aveva corroborato l’avviso di accertamento con nuove motivazioni concernenti a) il fatto che l’attività della ditta non era mai risultata congrua nel periodo 2003/2007, b) il richiamo dei beni strumentali indicati dallo stesso contribuente nello studio di settore ed ulteriori questioni di fatto.

1.3. Il motivo è inammissibile.

Invero la decisione impugnata si fonda su due rationes decidendi: la prima va individuata nel mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente sin dal primo grado; la seconda nella legittima considerazione da parte del giudice di primo grado degli elementi offerti in fase difensiva dall’Ufficio nel corso nel giudizio.

Il ricorrente non ha censurato la ratio decidendi fondata sul mancato assolvimento della prova da parte sua, di guisa che la disamina del motivo appare inutile, poichè non idonea a far venir meno la decisione.

1.4. Il motivo risulta altresì inammissibile perchè costruito con un inestricabile assemblaggio di elementi di fatto, questioni giuridiche ed integrali trascrizioni di atti che non consentono di individuare con chiarezza i termini delle questioni poste, che si traducono solo in una sollecitazione al riesame nel merito.

2.1. Secondo motivo – violazione e mancata applicazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 4, lett. c), (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia preso in considerazione la circostanza che, nell’anno oggetto di controllo, non vi erano le condizioni per un normale esercizio dell’attività perchè lui era in età avanzata e godeva già di pensione di anzianità e perchè il figlio nel 2006 era stato assunto come dipendente presso un’altra ditta per quasi tutto l’anno, tanto che l’impresa familiare era stata sciolta al (OMISSIS) e la ditta individuale era cessata al (OMISSIS).

2.2. Il motivo è inammissibile perchè, sotto la veste della violazione di legge, introduce questioni di fatto sollecitando un riesame di circostanze concrete che non è consentito al giudice di legittimità. Il motivo è altresì infondato poichè la CTR ha considerato la questione, osservando che l’applicazione di un indice di redditività ridotto da parte dell’Ufficio era conseguita proprio alla valutazione delle specifiche condizioni dell’attività dedotte dalla parte privata.

3.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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