Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10248 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10248 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 8918-2011 proposto da:
TOZZINI GIANFRANCO TZZGFR42P3OL219Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo
studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO VIDETTA giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2014
contro

2416
COMUNE DI MONCALIERI ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1493/2010 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 20/05/2015

di TORINO, depositata il 13/10/2010 R.G.N. 604/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato PAOLO FEDERICO VIDETTA per delega;

Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

Con citazione del 4 febbraio 2005 il Comune di Moncalieri si
oppose al precetto intimatogli da Gianfranco Tozzini per il
pagamento della somma di euro 68.891,88 deducendo di aver
corrisposto all’ intimante euro 421.678,47 in esecuzione della

imputazione di £. 420.000.000- versati in esecuzione della
sentenza della Corte di merito del 1995, poi cassata- prima
alla rivalutazione, quindi agli interessi, e poi al capitale e
non viceversa, come preteso dal Tozzini e concluse per la
nullità ed inefficacia dell’atto propedeutico all’esecuzione.
Con atto del 4 marzo 2005 il medesimo Comune si oppose al
pignoramento effettuato dal Tozzini in base al medesimo titolo
per le suddette ragioni, ed in subordine per l’impignorabilità
dei beni attinti.
Riuniti i giudizi con sentenza del 30 ottobre 2007 il

(7.

Tribunale di Torino accolse le opposizioni all’esecuzione –

C.

così qualificandole – dichiarando l’inesistenza del credito
fatta valere dal Tozzini e l’esattezza del conteggio
effettuato dal Comune.
Con sentenza del 13 ottobre 2010 la Corte di appello di Torino
ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, proposta il
27 marzo 2008, ai sensi dell’art. 616 ultima parte c.p.c.,
come sostituito dall’ art. 14 legge n. 52 del 2006, in vigore
dal primo marzo 2006, applicabile anche ai procedimenti
pendenti in assenza di diversa disciplina transitoria e anche
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sentenza della Corte di merito in sede di rinvio previa

-

alle

esecuzioni

preannunciate

da

norma

precetto

costituzionalmente legittima essendo rimessa al legislatore
l’individuazione dei mezzi di impugnazione

non essendo

applicabile l’art. 49, secondo comma, della legge n. 69 del
2009 che ha abrogato l’inimpugnabilità delle sentenze

entrata in vigore, il 4 luglio 2009, era già pendente il
processo di secondo grado.
Ricorre per cassazione Gianfranco Tozzini. Non ha espletato
attività difensiva il Comune di Moncalieri. Il ricorrente ha
depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta: “Violazione
erronea applicazione degli artt. 615 e 616 c.p.c. (nel testo
novellato dalla legge n. 51/2006) nonché dell’ art. 339 c.p.c.
– Error in procedendo in relazione all’ art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c.” per non avere la Corte di merito esaminato la
violazione del giudicato commessa dal giudice di primo grado
sull’ imputazione dei pagamenti affermando che l’ art. 1194
c.c. non si applica nel risarcimento del danno da fatto
illecito. Pertanto a tale sentenza, che non è su vera
opposizione a precetto avendo modificato il diritto sancito
dal giudicato, e quindi suscettiva di passare anch’ essa in
giudicato, era inapplicabile il novellato art. 616 c.p.c. e la
Corte di merito avrebbe dovuto esaminare il travalicamento
dei poteri esercitati dal giudice dell’ opposizione.
4

sull’opposizione all’esecuzione perché alla data della sua

Il motivo è infondato.
Infatti per principio assolutamente pacifico spetta al giudice
dell’ opposizione all’ esecuzione ai sensi dell’ art. 615 cod.
proc. civ. dirimere la controversia sulla portata sostanziale
del titolo esecutivo incidente sull’ ammissibilità dell’azione

e perciò assume la connotazione di un processo di cognizione
sul titolo esecutivo, strumentale alla soddisfazione del
diritto sostanziale del creditore.
2. – Con il secondo motivo deduce: “Violazione ed erronea
applicazione degli artt. 615, in combinato disposto con l’art.
27 c.c. e 616 c.p.c. (nel testo novellato dalla legge n. 51
del 2006) nonché dell’ art. 339 c.p.c. – Error in procedendo,
in relazione all’ art. 360, 1 comma, n. 4” poiché l’ art. 616

esecutiva su di esso fondata (ex multis Cass. 15852 del 2010)

c.p.c. è applicabile soltanto ai procedimenti di opposizione 71–73
iniziati con ricorso e perciò dinanzi al giudice dell’
esecuzione e non con citazione, come nel caso di opposizione
prima che l’ esecuzione sia iniziata, e ciò in quanto solo nel
primo caso vi è un’ urgenza di definizione, rivelata anche
dalla dimidiazione dei termini, che manca nel secondo. La
specialità della norma non consente applicazioni estensive.
Peraltro il primo comma dell’ art. 615 c.p.c. conferma
l’esattezza di tale interpretazione là dove dispone: ,, .. se
competente per la causa è l’ ufficio giudiziario al quale
appartiene il giudice dell’ esecuzione.. “, disposizione che
nel caso di titolo esecutivo costituito da giudicato non ha
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ragione di sussistere perché in tal caso, a norma dell’ art.
27 c.p.c., è sempre competente il giudice del luogo dell’
esecuzione. Inoltre l’ art. 616 c.p.c. non estende
espressamente inoppugnabilità delle sentenze alle
opposizioni di cui al primo comma dell’ art. 615 c.p.c., come

espressamente dichiara inoppugnabili le sentenze pronunciate a
norma del primo comma dell’ art. 617 c.p.c. che sono anteriori
all’ inizio dell’ esecuzione.
Il motivo è infondato.
Innanzi tutto il testo dell’ art. 615 cod. proc. civ. non è
stato interessato dalla riforma del 2006 n. 52. Perciò
l’opposizione pre – esecutiva si propone con citazione dinanzi

invece dispone il terzo comma dell’ art. 618 c.p.c. che

u.

al giudice competente ai sensi degli artt. 17, primo comma, (2 27, primo comma, e 480 terzo comma, cod. proc. civ.; quella
successiva all’ esecuzione – o al pignoramento – si propone
con ricorso dinanzi al giudice dell’ esecuzione, designato ai
sensi dell’ art. 484 secondo comma cod. proc. civ., eppure
entrambe sono opposizioni all’ esecuzione.
Quanto poi all’ art. 616 cod. proc. civ. introdotto dall’ art.
14, primo comma, della legge n. 52 del 2006, la rubrica Provvedimenti

sul

di

giudizio

cognizione

introdotto

dall’opposizione – e la ragionevolezza inducono a ritenere che
è riferito al giudizio di

malgrado il tenore letterale

opposizione di cui al secondo comma dell’ art. 615 cod. proc.
civ. “Se competente per la causa è l’ ufficio giudiziario al
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quale appartiene il giudice dell’ esecuzione

il

contenuto è estensibile all’ opposizione all’ esecuzione di
cui al primo comma dell’ art. 615 cod. proc. civ. poiché sia
l’ opposizione al pignoramento che al precetto – come dimostra
la fattispecie – con cui è contestata l’ esistenza dell’azione

del titolo esecutivo, sono giudizi omogenei e quindi soggetti
al medesimo regime impugnatorio. Ne consegue che
l’inoppugnabilità della sentenza era riferibile
all’opposizione all’esecuzione sia ai sensi del primo che del
secondo comma dell’art. 615 cod. proc. civ.(Cass. 18161 del
2012).
3.- Con il terzo motivo, subordinato, lamenta: “Violazione ed
erronea applicazione degli artt. 615 e 616 c.p.c. (nel testo
novellato dalla legge 51/2006) nonché dell’ art. 339 c.p.c.
error in procedendo in relazione all’ art. 360 primo comma n.
4 c.p.c.. Incostituzionalità del combinato disposto degli
artt. 49 e 58 della legge n. 69 del 2009, nel senso di cui in
appresso” in quanto il giudizio di merito pronunciato nel
corso di un’ opposizione a precetto con le suddette modalità è
identico ad un giudizio di merito ordinario. Infatti la
sentenza ha valutato autonomamente il rapporto sostanziale
prescindendo dal giudicato e quindi ne ha modificato il
contenuto imperativo. Peraltro la Corte costituzionale ha
dichiarato la questione di costituzionalità dell’ art. 615,
primo comma, c.p.c. inammissibile e non l’ha esaminata nel
7

esecutiva per ragioni di merito concernenti l’ interpretazione

merito. Inoltre l’ art. 58 della legge n. 69 del 2009 che
limita gli effetti dell’ art. 49, secondo comma, ai giudizi
pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore
è irragionevole e viola gli artt. 3 e 111 Costit. in quanto
doveva esser estesa a tutti i giudizi pendenti al momento

pendente il ricorso per cassazione.
Il motivo, nella prima parte da respingere per le ragioni
espresse nell’ esame del primo motivo, anche nella restante
parte è infondato.
Ed infatti in materia processuale vige il principio tempus
regit actum e la non impugnabilità delle sentenze di
opposizione all’ esecuzione era stata dettata dallo scopo di
snellire il procedimento esecutivo e di uniformare il regime
delle opposizioni ai sensi art. 615 cod. proc. civ. alle
opposizioni ai sensi dell’ art. 617 cod. proc. civ. – né è
fondato il sospetto di costituzionalità della norma avendo
questa Corte già affermato – Cass. 976 del 2008 – che la
specificità della materia in cui vi è già un titolo esecutivo
– nella specie peraltro giudiziale irrevocabile – è ragione
per la prospettata disparità di trattamento rispetto a
situazioni creditorie prive di analogo presupposto; né può
considerarsi fondata la prospettazione di un contrasto con
l’art. 24 Cost., poiché il diritto di difesa non è garantito
per tutte le articolazioni del processo previste
dall’ordinamento,

in quanto l’unico limite imposto al
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della sua entrata in vigore, tranne quelli per cui era già

legislatore ordinario è costituito dal settimo comma dell’art.
111 della Costituzione, il quale mira a garantire per ogni
sentenza (o provvedimento della libertà personale), la
possibilità del ricorso in cassazione per violazione di legge,
non anche il doppio grado del giudizio di merito. Il principio

argomentazioni si rinvia.
4. Concludendo il ricorso va respinto. Non si deve provvedere
sulle spese non avendo l’ intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 novembre 2014.

è stato ribadito da Cass. 3688 del 2011 alla cui approfondite

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