Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10247 del 29/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/05/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 29/05/2020), n.10247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25201/13 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avv. Francesco Paolo Mansi, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avv. Patrizia Amoretti, in Roma, via Claudio Monteverdi,

n. 16;

– ricorrente –

contro

ENERGY PROJECT S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso,

dall’avv. Andrea Cimmino, con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, Corso Trieste, n. 95;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 228/3/13 depositata in data 20 giugno 2013

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

che:

La società Energy Project s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS), deducendo di non averla mai ricevuta in quanto notificata in violazione dell’art. 139 c.p.c. e di non poterla allegare perchè non ne aveva la disponibilità.

La Commissione provinciale adita dichiarava inammissibile il ricorso perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella.

In esito all’appello proposto dalla contribuente, la quale ribadiva che si era trovata nell’impossibilità di produrre il documento, la Commissione regionale, riformando la sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità della cartella di pagamento. In particolare, i giudici di appello osservavano, in primo luogo, che quando l’atto veniva consegnato a mani del portiere, l’ufficiale giudiziario nella relata doveva dare atto dell’inutile tentativo di notifica a mani proprie per l’assenza del destinatario, nonchè delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto, sicchè la notifica era nulla quando, come nel caso di specie, non fosse stato dato atto del mancato rinvenimento delle persone di cui all’art. 139 c.p.c.; in secondo luogo, rilevavano che l’omessa spedizione della raccomandata ex art. 139 c.p.c., comma 4, costituiva vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario idonea a determinare nullità della notificazione. Aggiungevano che sulla ricevuta di ritorno in esame risultava apposta solo la firma, peraltro illeggibile, del portiere senza la specificazione della qualità di addetto alla ricezione o di incaricato del destinatario, con la conseguenza che la notifica era nulla, avendo la contribuente dimostrato documentalmente che il portiere dello stabile non era stato incaricato della ricezione degli atti.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione Equitalia Sud s.p.a., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso la Energy Project s.r.l..

La società ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. unitamente a documenti, notificati alla controparte, dai quali emerge che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, va rilevato che la prova della intervenuta cancellazione della società controricorrente dal registro delle imprese dopo la proposizione del ricorso per cassazione non è causa di interruzione del processo in sede di legittimità (Cass. n. 2625 del 2/2/2018).

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un punto decisivo della controversia in merito al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 22 e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamentando che i giudici di appello hanno omesso di dichiarare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso in appello per non avere il contribuente allegato copia dell’atto impugnato, a nulla rilevando che nel ricorso introduttivo fosse stata eccepita la mancata notifica della cartella di pagamento e quindi la indisponibilità della stessa da parte della contribuente, atteso che quest’ultima avrebbe potuto chiedere all’agente della riscossione un estratto di ruolo.

3. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 22, ribadendo che la contribuente non ha mai depositato in giudizio l’atto impugnato, limitandosi ad una indicazione sommaria dello stesso.

4. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati unitariatamente perchè vertenti sulla medesima questione, sono infondati.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, “in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 dell’articolo citato” (Cass. n. 18872 del 7/9/2007; Cass. n. 3456 del 12/2/2009).

Tale principio non contrasta con la disciplina della ripartizione del carico della prova di cui all’art. 2697 c.c., considerato che, sebbene il contribuente, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, sia tenuto a depositare il proprio fascicolo con la fotocopia dell’atto impugnato e dei documenti su cui si fonda il ricorso, risulta evidente che laddove deduca che la tardività del ricorso è dipesa dalla omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, non è suo onere fornire la prova negativa dell’omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l’inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell’atto impugnato, corredata della relata di notifica (Css. n. 17387 del 24/7/2009).

5. Con il terzo motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui dichiara la nullità della notifica al portiere sul presupposto che l’ufficiale notificatore, nella relata, non avrebbe dato atto dell’inutile tentativo di notifica a mani proprie, nonchè delle vane ricerche delle altre persone. Sostiene che dall’esame della ricevuta di ritorno è agevole rilevare che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata al portiere presso la sede della società dopo che il notificante ha compiuto tutte le formalità prescritte dalla legge, avendo certificato, attraverso una formula sintetica e a stampa, che si è recato dapprima presso l’abitazione del destinatario, al fine di entrare in contatto con persona addetta alla ricezione, e che solo a seguito del fallimento di tale tentativo si è risolto a consegnare l’atto al portiere. Ad avviso della ricorrente, la notifica è quindi valida ed il ricorso introduttivo del giudizio è intempestivo.

6. Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 14, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 139 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria, per il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento al portiere, la successiva spedizione della raccomanda informativa e la conseguente prova del relativo avviso di ricevimento.

Assume che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto applicabile la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, non tenendo conto che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nel prevedere diverse modalità di notifica della cartella di pagamento, stabilisce che essa possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda; nel caso in esame, il notificatore ha compiuto tutte le formalità prescritte dalla norma indicando il destinatario e facendogli apporre la firma nell’apposito spazio sull’avviso di ricevimento restituito al mittente.

7. Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e lamenta che la decisione gravata è censurabile nella parte in cui i giudici d’appello hanno ritenuto illegittima la notifica della cartella di pagamento impugnata a causa della intelligibilità della firma del portiere e della mancanza di specificazione della qualità di addetto alla ricezione o di incaricato del destinatario.

Secondo la prospettazione della ricorrente, nessuna norma dispone che l’avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l’atto sia stato consegnato, restando l’attività svolta dall’ufficiale postale assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c., attesa la natura di “atto pubblico” spettante all’avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso; nel caso in esame la contribuente non ha depositato alcuna querela di falso al fine di confutare l’attestazione dell’ufficiale notificatore e, pertanto, la notifica deve ritenersi correttamente eseguita.

8. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili per carenza di autosufficienza.

Qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia la rituale notifica della cartella di pagamento, la parte ricorrente deve provvedere alla trascrizione integrale della relata di notifica al fine di consentire alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza sulla base del ricorso; la omessa trascrizione determina l’inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 28/2/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018).

9. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 maggio 2020

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