Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10247 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/04/2017, (ud. 14/12/2016, dep.26/04/2017),  n. 10247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29303-2010 proposto da:

P.P., difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato P.P. con studio in

NAPOLI CORSO UMBERTO I 217 (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI (OMISSIS);

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 293/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PELOSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Napoli, sez. 7, n. 293,del 13.7.2009, che aveva confermato la sentenza della CTP di Napoli n. 487/34/2008 che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente.

Il ricorrente preliminarmente ha evidenziato che nelle more del procedimento è intervenuto un provvedimento di annullamento dell’iscrizione a ruolo n. (OMISSIS), con cui l’Ufficio impositore ha annullato totalmente l’iscrizione a ruolo disposta a carico del contribuente, per IVA, IRPEF, IRPEG 2009, che sostanzialmente riguarda tutte le somme iscritte a ruolo sulla medesima cartella per il cui annullamento è stato introdotto il giudizio de quo.

Ha chiesto preliminarmente che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

Nel merito ha dedotto la nullità della notifica dell’atto prodromico alla cartella esattoriale con tre motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate deducendo che lo sgravio sarebbe solo parziale in quanto per errore sarebbe stata annullata la cartella relativa al contenzioso in oggetto. In tal senso l’Ufficio avrebbe già provveduto alla reiscrizione a ruolo del relativo importo. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va rilevato che, allo stato, risulta essere intervenuto un formale sgravio totale rispetto alla cartella notificata al contribuente. Il presunto errore nella esecuzione dello sgravio, dedotto nel controricorso tardivo, dell’Agenzia delle Entrate è rimasto privo di qualsiasi elemento probatorio, mentre la stessa Agenzia ammette l’avvenuta adozione dello sgravio totale.

In assenza di qualsiasi elemento contrario, allo stato la Corte deve ritenere sussistenti le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti “ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione” (Cassazione civile sez. trib. 11 giugno 2004 n. 11176; n. 15081 del 2004; Sez. Un. n. 368/2000 nonchè Cass. n.1205/2003).

A tale pronuncia consegue, per un verso, la caducazione di tutte le sentenze emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, per altro verso, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo in corso (cfr. Cass. 4714/2006; 19160/2007; 12887/2009; 10553/2009; 7185/2010).

Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, va disposta l’indicata declaratoria.

Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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