Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10247 del 19/04/2021
Cassazione civile sez. un., 19/04/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 19/04/2021), n.10247
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di sez. –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per cassazione iscritto al NRG 20950 del 2019 promosso
da:
A.A.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati Luigi
Cocchi, e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo
studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14/4;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA
CORTE DEI CONTI, domiciliato presso il proprio Ufficio in Roma, via
Baiamonti, n. 25;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale
centrale d’appello, n. 175/2019, pubblicata il 28 maggio 2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13 aprile 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Procuratore Generale Aggiunto Dott. Salvato Luigi, che ha chiesto
rigettarsi il ricorso.
Fatto
RITENUTO
che, pronunciando in un giudizio promosso dal Procuratore regionale contabile, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, commi 7 e 7-bis, per il risarcimento del danno erariale conseguente alla percezione di compensi per lo svolgimento di incarichi non previamente autorizzati dall’amministrazione di provenienza, la Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 175/2019, pubblicata il 28 maggio 2019, ha aumentato ad Euro 75.903, oltre accessori, l’importo della condanna a carico del prof. A.A.A., già ordinario di economia presso l’Università degli studi di Genova;
che la Corte dei conti ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizionale, rilevando che l’azione del pubblico ministero, pur avendo ad oggetto illeciti consumati prima dell’entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190 (il cui art. 1, comma 42, ha introdotto il comma 7-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 a tenore del quale l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti), è stata promossa dopo l’introduzione della norma che attribuisce la giurisdizione al giudice contabile;
che per la cassazione della sentenza della Corte dei conti l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 luglio 2019, sulla base di un motivo, con cui contesta la giurisdizione contabile;
che ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale presso la Corte dei conti;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;
che il pubblico ministero presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia rigettato;
che in prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che in data 12 aprile 2021 il prof. A. ha depositato in cancelleria, a mezzo pec, un atto di rinuncia al ricorso, notificato al controricorrente Procuratore generale della Corte dei conti l’8 aprile 2021;
che la rinuncia soddisfa i requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l’estinzione del processo;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore generale della Corte dei conti.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021