Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10247 del 12/05/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10247 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 27239-2010 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, in persona
del Ministro in carica ope legis, considerato
domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è
rappresentato e difeso per legge;
– ricorrente –

2014

contro

427

PRANCABANDERA UBALDO;
– intimato –

avverso

la

sentenza n.

3649/2009 della CORTE

1

Data pubblicazione: 12/05/2014

D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2009, R.G.N.
4395/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott.
ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto della richiesta di rinvio nel merito per
l’inammissibilità del ricorso;

2

udito l’Avvocato dello Stato ANTONIO GRUMETTO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 28.09.2009 la Corte di appello di Roma
ha rigettato gli appelli proposti, in via principale, dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito,
brevemente, anche Ministero) e, in via incidentale. da Ubaldo

n. 5433 del 7 marzo 2005 di accoglimento, per quanto di
ragione, della domanda del Francabandera di risarcimento di
danni scaturenti dalla sua tardiva nomina a presidente della
Commissione tributaria provinciale di Bari e di condanna del
Ministero al pagamento, a tale titolo, della somma di C
23.866,00 oltre accessori e spese.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolgendo un unico
motivo con atto, la cui relata di notifica in data 12.11.2010
è risultata, però, negativa, per essere deceduto il
procuratore domiciliatario della parte intimata.
Con istanza datata 25.11.2010 il Ministero ha proposto
istanza di rimessione in termini, sulla quale è stato
dichiarato non luogo a provvedere in data 15.12.2010.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte
intimata, cui, allo stato, il ricorso non risulta ancora
notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la memoria conclusiva il Ministero ricorrente premesso di avere ripreso il procedimento notificatorio, con
invio dell’atto giudiziario a mezzo posta al procuratore non
domiciliatario del Francabandera presso le cancellerie della

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Francabandera, confermando la sentenza del Tribunale di Roma

Corte di appello di Roma e della Corte di Cassazione e
ritenuto, altresì, che

«sussistono i presupposti per la

concessione di un termine per il deposito del duplicato
dell’avviso» di ricevimento, non ancora pervenuto – ha chiesto
«la cancellazione della causa dal ruolo» e «in subordine, in

impugnata».
2. Il Collegio ritiene che la richiesta di rinvio a nuovo
ruolo per il deposito della cartolina di ricevimento dell’atto
giudiziario (come tale dovendo intendersi la principale
istanza del ricorrente Ministero) non meriti accoglimento e
che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per le
ragioni che si vanno ad esporre.
2.1. Come è noto, sulla scia del principio, conseguente
alle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn.
28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 – secondo cui sia nelle
notificazioni a mezzo posta che nelle notificazioni ordinarie
l’effetto della notificazione si compie per il notificante,
cui sia richiesto il rispetto di determinati termini, fin
dalla data della richiesta della notificazione, anche se
subordinatamente al successivo perfezionamento della
notificazione nei confronti del destinatario (cfr. Sez. Unite,
04 maggio 2006, n. 10216) – si è andata affermando
un’interpretazione costituzionalmente orientata anche con
riguardo all’ipotesi di incolpevole mancato esito della
procedura notificatoria. Si è, infatti, ritenuto – in linea
con la giurisprudenza sulla scissione dei tempi di
perfezionamento della notificazione e nel quadro dei principi

4

accoglimento del presente ricorso, di cassare la decisione

desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. e dell’esigenza di un
contemperamento degli interessi delle parti coinvolte – che
anche in simili evenienze la notificazione debba ritenersi
perfezionata per il notificante alla data della consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario, qualora la parte, una

notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, abbia
operato ai fini di una ripresa in un tempo ragionevole del
procedimento notificatorio (cfr. SS.UU. sentenze n.
24702/2006, 6360/2007 e 6547/2008).
2.2. In ogni caso la tempestività della proposizione del
ricorso per cassazione esige che la consegna della copia
dell’atto giudiziario per la spedizione a mezzo posta venga
effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale
tardività della notifica possa essere addebitata
esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale
giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del
notificante; pertanto, la data di consegna all’ufficiale
giudiziario non può assumere rilievo ove l’atto in questione
sia ab origine viziato da errore nell’indicazione dell’esatto
indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è
formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante
(Cass. Sez. Unite, 30 marzo 2010, n. 7607).
Inoltre è stato affermato dalle SS.UU. che in tema di
notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione
dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si
concluda positivamente per circostanze non imputabili al
richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce

5

outi

volta conosciuto il motivo dell’esito negativo della

del principio della ragionevole durata del processo, atteso
che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe
un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere
all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento
notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la

attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del
medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente
contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune
diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e
per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente
necessarie. (Cass. Sez. Unite, 24 luglio 2009, n. 17352).
3. Questo “lo stato dell’arte” in materia, venendo al
presente ricorso per cassazione, si osserva che – pur a
ritenere incolpevole l’esito negativo del primo tentativo di
notificazione effettuato presso il procuratore domiciliatario,
risultato essere deceduto, come da relata in data 12.11.2010 è, tuttavia, assorbente la considerazione che il ricorrente
non risulta essersi efficacemente attivato (neppure dopo la
comunicazione del provvedimento presidenziale di non luogo a
provvedere in ordine alla rimessione in termini) per la
ripresa del procedimento notificatorio; e ciò in quanto solo
in data 19.1.2011 il Ministero ha tentato nuovamente la
notifica, peraltro, non già personalmente alla parte intimata
(come previsto dall’ultimo comma dell’art. 330 cod. proc. civ.
anche perché era ampiamente decorso l’anno dalla pubblicazione
della sentenza intervenuto il 28.09.2009), bensì presso il
procuratore non domiciliatario con invio dell’atto alle

6

conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di

cancellerie della Corte di appello di Roma e della Corte di
Cassazione, in relazione al disposto qui inapplicabile
dell’art. 82 R.D. n.37 del 1934; infine, solo a ridosso
dell’udienza collegiale, il ricorrente ha inoltrato
all’Amministrazione delle Poste richiesta di duplicato degli

Le anomale modalità del (secondo) tentativo notificazione
risolventesi nella stessa inesistenza della notificazione,
quand’anche venisse attestata la ricezione del plico presso le
indicate cancellerie

unitamente alla tempistica sopra

riferita, rendono inevitabile la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
Nulla ovviamente deve disporsi in ordine alle spese del
giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 18 febbraio 2014
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

avvisi di ricevimento dell’atto in questione.

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